Imu 2013: calcolo online seconda rata e modello F24

Imu 2013: calcolo seconda rata e modello F24
Imu 2013: calcolo seconda rata e modello F24

ROMA – Cancellato il pagamento dell’Imu sulla prima casa a dicembre 2013Tornerà a gennaio 2014. Il 16 dicembre 2013 sono chiamati a pagare i proprietari di prime case di lusso, ossia gli immobili accatastati nelle categoria A1 (abitazioni signorili), A8 (ville) e A9 (castelli), e di seconde case.

Come calcolare seconda rata Imu (Clicca qui): Per effettuare il calcolo, occorre individuare la base imponibile che è data dalla rendita catastale, rivalutata al 5% e moltiplicata per il coefficiente che è pari a:

  • 160 per le abitazioni
  • 140 per i fabbricati censiti nel gruppo catastale B ( convitti, colleggi, case di cura, uffici pubblici) e nelle categorie C/3 (laboratori per arti e mestieri), C/4 ( fabbricati e locali per esercizi sportivi) e C/5 (stabilimenti balneari)
  • 80 per i fabbricati inseriti nelle categorie catastali A/10 ( uffici e studi privati) e D/5 (istituti di credito, cambio e assicurazioni) e per tutti i fabbricati appartenenti al gruppo catastale D
  • 55 per i fabbricati inseriti nella categoria catastale C1 (negozi).
  • Una volta ottenuto il calcolo, dovranno essere considerate le varie detrazioni possibili che sono fisse di 200 euro per la prima casae quella aggiuntiva di 50 euro per ogni figlio minore di 26 anni convivente e a carico del contribuente.

Le modalità di pagamento: Il pagamento deve essere effettuato con il modello F24 (clicca qui per scaricarlo) usando degli specifici codici tributo che sono: 3912 per l’abitazione principale e relative pertinenze , 3918 altri fabbricati, 3913 fabbricati rurali ad uso strumentale, 3914 terreni e 3916 aree fabbricabili. In alternativa al modello F24 si può anche utilizzare il bollettino di conto corrente postale, con numero c/c 1008857615. Per i contribuenti residenti all’estero che non possono usare il modello F24, il Ministero dell’economia ha precisato che occorre chiedere istruzioni al Comune in cui è situato l’immobile, che fornirà il numero IBAN su cui accreditare l’importo dovuto.

Chi non paga a dicembre 2013: Il decreto legge 30 novembre 2013, n. 133, ha cancellato il pagamento in scadenza il 16 dicembre per:

  • l’abitazione principale e relative pertinenze (nella misura massima di un’unità per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6, C/7), esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
  • le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli IACP o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP;
  • l’abitazione coniugale assegnata a uno dei coniugi a seguito di separazione legale e divorzio (art.1 comma 1 lettera b);
  • l’abitazione di personale appartenente alle Forze Armate (art.1 comma 1 lettera c);
  • i terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, di cui all’articolo 13, comma 5, del decreto-legge n. 201 del 2011, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola;
  • i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 13, comma 8, del decreto-legge n. 201 del 2011.

Chi paga a gennaio 2014: Tuttavia il pagamento dell’Imu sulla prima casa è richiesto il 16 gennaio 2014 in tutti quei Comuni che abbiano deliberato per il 2013 un’aliquota per l’abitazione principale maggiore di quella base prevista dalla legge, ossia quella al 4 per mille. In questi casi l’imposta va versata dal contribuente nella misura del 40% della differenza risultante tra l’aliquota del 4 per mille e quella decisa dal Comune.

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