ROMA – Imu 2013, si paga! Chi a giugno chi a settembre. Rinviato il decreto sulla sospensione dell’Imu 2013 prima casa nel primo Consiglio dei Ministri, il Governo sta ancora lavorando alla definizione del tributo ma conferma (sia Letta che il ministro dell’Economia Saccomanni) la sospensione della prima rata di giugno sull’abitazione principale, posticipata di tre mesi, a settembre. Resta l’imposta con scadenza 17 giugno per tutti gli immobili diversi dalla abitazione principale, compresi gli immobili industriali, i capannoni per intenderci.
Imu prima casa, 16 settembre. E’ questa la data più probabile che proroga il versamento della prima rata. A parte la copertura finanziaria (problema politico della scelta di risorse alternative) restano da sciogliere i nodi relativi alle aliquote (quelle che potevano essere modificate dai Comuni l’anno scorso). Il dipartimento Finanze dice che potrebbe andar bene un’aliquota al 2 x mille (0,2%).
Le voci forti di un’abolizione della tassa si sono affievolite (“Altolà a sorpresa sull’Imu” titola oggi il Sole 24 Ore) ma restano in campo. La proroga, nelle intenzioni del governo, serve a prendere il tempo necessario per una riforma complessiva e organica del tributo, per cui a settembre potremmo assistere a una qualificazione diversa di abitazione principale (separazioni familiari, doppia residenza di moglie e marito e casi simili rimasti irrisolti).
Per quanto riguarda le pertinenze della prima casa, è ammessa una sola unità immobiliare per ciascuna delle categorie catastali C2 (depositi), C6 (autorimessa) e C7 (tettoie): una prima casa, tre pertinenze al massimo (ognuna di categoria diversa, per cui un’autorimessa, non due). Sulla pertinenza in eccesso va pagata l’imposta il 17 giugno.
Seconde case, negozi (capannoni), affitti, 17 giugno. Sono gli esclusi dai provvedimenti in cantiere per la sospensione (o abolizione) dell’Imu. Si paga la prima rata come previsto, il 17 giugno. La legge (decreto salva-Italia) dice che il versamento della prima rata va effettuata sulla base degli atti pubblicati sul sito del dipartimento di Finanze alla data del 16 maggio inviati dai Comuni entro il 9 maggio. Se non c’è pubblicazione (perché i Comuni non hanno deliberato variazioni sulle aliquote) si deve versare una prima rata pari al 50% (la metà) dell’imposta dovuta l’anno precedente (2012) cioè utilizzando come moltiplicatore la stessa aliquota 2012 e applicando le medesime detrazioni. I Comuni, poi potranno anche alzare, o diminuire le aliquote, per il contribuente se ne riparla in sede di saldo attraverso i conguagli relativi.
I commenti sono chiusi.