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Imu prima casa, quando scatta o no la sospensione della tassa

di Alessandro Avico |19 Maggio 2013 11:03

ROMA – Imu prima casa sospesa, ma quando scatta e quando invece non scatta la sospensione della tassa? Il Sole 24 Ore ci spiega caso per caso, a seconda dei vari tipi di abitazione o contratto, se la tassa sulla prima casa verrà sospesa oppure no. Ad esempio non può essere considerata abitazione principale la prima casa posseduta da un contribuente e utilizzata da soggetti terzi, anche parenti, seppure a titolo gratuito. Per cui in questo caso la sospensione non c’è.

Scrive Luigi Lovecchio per il sole 24 Ore:

Nulla vieta, invece, che l’abitazione principale sia parzialmente locata a terzi. In tale eventualità, le agevolazioni competono ugualmente, e con esse anche la sospensione del pagamento di giugno. In presenza di coniugi con residenze separate in immobili di proprietà, occorre distinguere a seconda che le due unità possedute siano ubicate nel medesimo comune o in comuni diversi. Nel primo caso, i benefici si applicheranno solo a una delle due unità, a scelta dei coniugi. Nell’altra ipotesi, invece, è possibile considerare come abitazione principale entrambi gli immobili.

Ma quando scatta e quando no la sospensione dell’imposta? Ecco alcuni casi riportati dal Sole 24 Ore per far chiarezza:

COMODATO GRATUITO Il contribuente possiede un unico immobile concesso in uso gratuito al figlio. Il contribuente risiede invece in una abitazione detenuta in locazione. Ai fini Imu, l’unico immobile posseduto si considera seconda casa e non beneficia quindi delle agevolazioni previste per l’abitazione principale. Nel suddetto immobile, infatti, il contribuente non risiede né dimora.

CASE SCAMBIATE Due coniugi non separati possiedono un immobile ciascuno. Gli immobili sono ubicati in comuni diversi. Ciascun coniuge vive e risiede nella casa dell’altro. Nessuno dei due immobili può essere considerato come abitazione principale. Il proprietario dell’unità infatti non vive in essa.

RESIDENZE SEPARATE Due coniugi non separati possiedono un immobile ciascuno. Gli immobili sono ubicati nello stesso comune. Ciascun coniuge risiede e dimora nell’unità di sua proprietà. Solo uno dei due immobile può essere considerato come abitazione principale, a scelta dei coniugi. L’altro immobile sarà invece trattato come seconda casa.

LOCAZIONE PARZIALE Il contribuente possiede un immobile in cui risiede e dimora. Il medesimo soggetto concede in locazione alcune stanze dell’abitazione. L’immobile è considerato come abitazione principale, poiché la circostanza che l’unità sia parzialmente locata non è prevista come ostativa all’applicazione dei benefici di legge. 07 COMPROPRIETÀ Due fratelli sono comproprietari al 50% ciascuno di un immobile. Uno dei due fratelli risiede nell’immobile con la sua famiglia. L’altro fratello risiede in una casa detenuta in locazione. L’immobile sarà considerato per il 50% abitazione principale del fratello che vi abita, mentre l’altro 50% sarà considerato seconda casa.

RESIDENTI ALL’ESTERO Un cittadino italiano residente all’estero ha un immobile in proprietà in Italia, non locato. Il Comune ove l’immobile è ubicato non ha adottato alcuna deliberazione di assimilazione. L’immobile deve essere considerato come seconda casa e non può quindi fruire dei benefici relativi all’abitazione principale.

PERTINENZE Un contribuente possiede l’abitazione principale, unitamente a due posti auto. Di questi, uno è accatastato unitamente all’abitazione, l’altro è accatastato autonomamente. Il primo deve essere considerato come pertinenza dell’abitazione principale. L’altro posto auto sarà trattato come una seconda casa.

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