Un’indennità di 100 euro per il 2024 destinata ai lavoratori dipendenti con reddito complessivo non superiore a 28mila euro e con coniuge e almeno un figlio fiscalmente a carico. È il Bonus Natale, in arrivo con le tredicesime di quest’anno, così come prevede l’emendamento del governo al decreto Omnibus all’esame delle commissioni Bilancio e Finanze del Senato. L’indennità “non concorre alla formazione del reddito complessivo del lavoratore”, quindi i 100 euro saranno netti. L’una tantum sarà riconosciuta su richiesta del lavoratore, “che attesta per iscritto di avervi diritto”. La misura ha un onere di 100,3 milioni per il 2024.
Tra le condizioni per poter ricevere l’indennità, si legge che il lavoratore deve avere un coniuge “non legalmente ed effettivamente separato e almeno un figlio, anche se nato fuori dal matrimonio, riconosciuto, adottivo o affidato”, che siano fiscalmente a carico, oppure deve avere “almeno un figlio” fiscalmente a carico in presenza di un nucleo familiare monogenitoriale.
Inoltre il lavoratore deve avere capienza fiscale con riferimento ai redditi di lavoro dipendente percepiti: cioè l’imposta lorda determinata sui redditi di lavoro dipendente deve essere di ammontare superiore a quello della detrazione per tipo di reddito spettante. L’una tantum inoltre viene riproporzionata in funzione del periodo di lavoro svolto dal lavoratore del corso dell’anno. Nella determinazione del reddito complessivo, si precisa, vengono considerate anche la quota esente dei redditi agevolati in regimi di favore previsti per chi ha trasferito la propria residenza in Italia. Mentre non si tiene conto del reddito dell’immobile adibito ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze. Spetta ai sostituti d’imposta, ovvero i datori di lavoro, verificare in sede di conguaglio la spettanza dell’indennità e, qualora non si rilevi spettante, provvedere al recupero del relativo importo. Si prevede infine che i contribuenti aventi diritto all’indennità, qualora non l’abbiano ricevuta, possano richiederla nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di riferimento. Qualora invece l’indennità erogata non risulti “non spettante o spettante in misura inferiore”, il relativo importo è restituito in sede di dichiarazione.
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