Inps, prorogati i termini per la richiesta mutuo al 29 dicembre: come fare domanda

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Inps, prorogati i termini per la richiesta dei mutui al 29 dicembre: come fare domanda

ROMA – Il termine ultimo per la presentazione delle domande per la richiesta dei nuovi tassi fissi per i mutui ipotecari erogati agli iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali già in ammortamento alla data del 1 luglio 2017 è prorogato al 29 dicembre 2017. Lo fa sapere l’Inps. Per la modalità di presentazione della domanda e della successiva accettazione, qualora sussistano i requisiti per l’inoltro, si fa rinvio alle informazioni reperibili nel sito www.inps.it.

Gli iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali – si spiega sul sito dell’Inps – hanno la possibilità di richiedere un mutuo ipotecario. A richiederlo possono essere gli iscritti che sono in attività di servizio con contratto di lavoro a tempo indeterminato o coloro che sono in pensione, con una anzianità di iscrizione non inferiore a un anno. La durata dei mutui può essere di 10, 15, 20, 25 o 30 anni tranne per coloro che al momento della presentazione della domanda abbiano già compiuto i 65 anni: per loro la durata massima può essere di 15 anni.

Il rimborso avviene con rate semestrali costanti e posticipate. Il rimborso del mutuo avviene in funzione del tasso d’interesse fisso o variabile. I tassi di interesse fissi per le domande presentate a partire dal primo settembre 2017 vengono applicati sulla base dei valori pubblicati in una tabella sul sito dell’istituto di previdenza.

In qualsiasi momento il titolare del contratto può decidere di estinguere parzialmente o totalmente il mutuo con un pagamento in unica soluzione e senza penalità. Sul sito dell’Inps è inoltre possibile calcolare le rate del mutuo con un simulatore che permette di scoprire a quanto corrisponde la rata semestrale inserendo i dati riguardanti il valore dell’immobile e il numero di anni del mutuo.

Possono avere accesso al mutuo gli iscritti all’Inps che non siano proprietari di altre abitazioni in tutto il territorio nazionale tranne in alcuni casi. Le eccezioni riguardano: coloro che sono proprietari di abitazioni ricevute per donazione, chi ha proprietà di appartamenti con quote inferiori o pari al 50%, chi è proprietario di una casa ma non può usufruirne per provvedimento di separazione e assegnazione all’altro coniuge, coloro che sono proprietari di una casa inagibile.

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