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Gli interessi moratori usurari determinano la gratuità del mutuo

mutuo-avvocato-sinisiGli interessi moratori usurari determinano la gratuità del mutuo? Ne abbiamo parlato con l’avvocato Luigi Sinisi, esperto di diritto bancario.

Una sentenza alimenta la disputa sulla gratuità del mutuo in caso di usurarietà del tasso di mora. Si tratta della sentenza n. 990 che la Corte d’Appello di Bari ha emesso il 4 giugno 2018.

INTERESSI MORATORI USURARI, COSA HA STABILITO LA CORTE DI APPELLO DI BARI

Ribadita l’assoggettabilità degli interessi moratori alla legge 108/1996, la Corte si è discostata dall’orientamento del Tribunale di primo grado. Applicando il principio giuridico della conservazione del negozio, tale orientamento ritiene che la pattuizione di un interesse di mora usurario determina la nullità della relativa clausola contrattuale. Tale nullità, quindi, rende inesistente l’obbligo di pagare detti interessi, ma non la pattuizione dell’interesse corrispettivo, che rimane legittimo.

La Corte di Appello di Bari ha, invece, aderito alla tesi opposta. Ha ritenuto che la nullità della clausola degli interessi moratori per superamento del tasso soglia si estende anche la clausola che fissa gli interessi corrispettivi. Si determina, così, la gratuità del mutuo.

Ciò ai sensi dell’art. 1815, comma 2, c.c., e in considerazione di quanto voluto con la legge 108/1996. Secondo la Corte, il legislatore ha inteso prevedere quale sanzione a carico del mutuante la non debenza degli interessi in aggiunta alla nullità della clausola usuraria.

IL SECONDA COMMA DELL’ART. 1815 C.C.

Nel caso fossero stati convenuti interessi usurari, il secondo comma dell’art. 1815 c.c. prevede che “la clausola è nulla”. Di conseguenza, “gli interessi sono dovuti nella misura legale”. In base a ciò, la Corte ritiene che si tradirebbe l’intenzione del legislatore se non si estendesse il vizio del tasso di mora al tasso corrispettivo.

Al contrario, passare dalla debenza degli interessi legali alla non loro debenza significa inasprire la conseguenza della usurarietà degli interessi. Obiettivo che era, appunto, nella mente del legislatore: senza la legge 108/1996 oggi sarebbero dovuti gli interessi corrispettivi, molto più alti di quelli legali.

Sulla scorta di tali rilievi, la Corte d’Appello di Bari ha accolto la domanda di parte attrice con condanna della Banca convenuta al pagamento delle spese di lite.

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