Il neolaureato e l’apprendistato, l’operaio e i licenziamenti: 10 esempi

Elsa Fornero (Lapresse)

ROMA – Un giovane laureato, un operaio, un impiegato di 30 anni… Dieci casi, riportati dal Sole 24 Ore, che riassumono le novità della riforma del Lavoro a seconda dell’occupazione, l’età, la classe sociale e così via. Obiettivo della riforma è quello di rendere più dinamico il mercato del lavoro, soprattutto a vantaggio delle fasce svantaggiate, a partire dai giovani. La nuova disciplina delle tipologie contrattuali si propone, come obiettivi generali, di “reindirizzare il mercato verso il ricorso prevalente alla forma del lavoro subordinato a tempo indeterminato, in modo da contrastare le forme improprie della flessibilità”.

Vanno in questa direzione le scelte di incentivare il ricorso all’apprendistato (individuato come canale privilegiato di accesso ai giovani al mondo del lavoro) e, soprattutto, le limitazioni e i disincentivi introdotti negli istituti del contratto a tempo determinato, del contratto intermittente, del contratto a progetto, delle partite Iva, dell’associazione in partecipazione, ai tirocini e stage. Sono state riformate e rese più snelle anche le discipline relative al lavoro accessorio e al part time.

Ecco i dieci esempi-casi riportati dal sole 24 Ore:

Neolaureata di 25 anni. Contratto di apprendistato e dopo tre anni il posto diventa stabile. Sonia ha 25 anni, si è laureata da sei mesi in filosofia, ma non ha ancora ricevuto un’offerta di lavoro. Un centro commerciale della zona è disposto ad assumerla come commessa in un negozio di abbigliamento. Il primo canale di accesso nel mercato del lavoro, nel solco della riforma Fornero, sarà un contratto di apprendistato. Il contratto di Sonia, ferma restando la possibilità di un inquadramento a termine nelle attività stagionali, avrà una durata minima e non potrà superare i tre anni. La scadenza del contratto non determinerà necessariamente la fine del rapporto: l’azienda potrà assumere Sonia anche in virtù del fatto che, per mantenere la facoltà di assumere in apprendistato, sarà obbligata a garantire percentuali minime di conferma in servizio degli apprendisti.

Trentunenne assunta a termine. Contratto a tempo determinato e niente rinnovo se l’intervallo è troppo breve. Il contratto a tempo determinato di Ivana, 31 anni, impiegata in un’azienda di software, scade fra pochi mesi. Il gruppo è in espansione ed ha acquisito nuovi clienti, ma le prospettive di sviluppo non sono certe: nonostante la nuova legge preveda un incremento del costo contributivo di questo contratto il gruppo ha deciso di assumere comunque Ivana con un contratto a termine. L’azienda preferirebbe concludere il rapporto e stipulare eventualmente un nuovo contratto a termine, ma rispetto alla disciplina precedente la riforma prevede un allungamento dell’intervallo temporale tra la scadenza di un contratto e la stipula di quello successivo. Troppo tempo per l’azienda, che ha comunque bisogno di una risorsa aggiuntiva per evadere il lavoro incombente. Molto probabilmente il contratto di Ivana sarà confermato: in quel caso l’azienda potrà recuperare la maggiorazione versata all’avvio del rapporto a termine, grazie al cosiddetto premio di stabilizzazione.

Perito Ict quarantenne. Partita Iva e collaboratore fisso? Cambia il contratto. Dopo una serie di sfortunate esperienze nel mondo del lavoro dipendente, Michele, perito informatico quarantenne, decide di mettersi in proprio e di aprire una partita iva. Racimola qualche collaborazione, ma dopo qualche mese arriva il colpo grosso: trova lavoro come consulente esterno per garantire la manutenzione ordinaria e straordinaria della rete informatica di una media azienda tessile. Michele si reca quasi tutti i giorni al lavoro nella sede dell’azienda, dove ha una sua scrivania. Mantiene inalterati i rapporti anche con gli altri clienti, ma dall’azienda tessile ricava più del 75 per cento del suo giro d’affari. Si tratta inoltre di una collaborazione che dura più di sei mesi nell’arco di un anno e per tutti questi motivi, secondo l’impianto della riforma Fornero, Michele ha diritto a vedersi riconoscere il carattere continuativo e di natura subordinata (e non autonomo e occasionale) della collaborazione a partita Iva. Resta salva, però, la facoltà del committente di fornire prova contraria.

Architetto ventiquattrenne. Contratto a progetto e addio al “ragazzo di bottega”. Lo studio più importante della città ha proposto a Giulio, 24 anni, fresco di laurea in architettura, una collaborazione. I soci dello studio propongono al ragazzo un contratto a progetto, comprensivo di un piccolo rimborso mensile: l’obiettivo è fare in modo che Giulio diventi un “ragazzo di bottega” e impari il mestiere, seguendo gli altri dipendenti in cantiere, fornendo un aiuto nei progetti più facili. Tutto questo non è possibile con un semplice contratto a progetto: la riforma prevede che il “progetto” non sia una mera riproposizione dell’oggetto sociale dell’impresa committente. Inoltre è introdotta una presunzione relativa al carattere subordinato della collaborazione quando l’attività del collaboratore a progetto sia analoga a quella svolta dai lavoratori dipendenti. Infine, l’impianto della riforma introduce, in questa tipologia di contratto, un incremento dell’aliquota contributiva prevista a favore della gestione separata Inps. Per questo tipo di “mission”, quindi, è più adatto un contratto di formazione.

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