L’erede futuro, per esigenze personali, può chiedere e ottenere un anticipo sull’eredità: ecco come evitare impugnazioni.
L’eredità è, per definizione, il complesso dei beni lasciati dal defunto a uno o più eredi per via di successione legittima o testamentaria. Il presupposto fondamentale per l’eredità è quindi la morte. Senza passaggio a miglior vita, non c’è passaggio dei beni. Questo dice la normativa italiana che regola l’istituto in oggetto principalmente attraverso il Codice Civile (in particolare dagli articoli 456 al 768).
Il Codice disciplina vari aspetti della fattispecie, a partire dalla successione legittima fino alla successione testamentaria, passando per la definizione della possibile divisione dei beni alla tutela dei diritti degli eredi legittimari. In particolare, l’art. 485 implica la nullità di tutti gli accordi inerenti il patrimonio ereditario stipulati prima della morte.
Da un punto di vista giurisprudenziale, il testamento può sempre essere modificato o revocato, perché la cessione di beni in eredità è solo parzialmente intesa come un dovere. Di conseguenza ammettere la possibilità di patti successori prima dell’eredità vera e propria evidenzierebbe una contraddizione formale rispetto alla libertà che il testamento deve esprimere.
Prendiamo il caso di un figlio in difficoltà economica che senta di avere necessità di godere in anticipo di parte dell’eredità spettante anche se la successione è ancora lontana, visto che il genitore è in vita. Bene, secondo la legge italiana non si può chiedere alcun anticipo.
Eredità in anticipo: è possibile solo in questi casi e con questi vincoli
La normativa, dunque, non prevede la possibilità formale di ottenere un anticipo dell’eredità, anche nel caso in cui si tratti di un erede legittimo, con diritti futuri sui beni. Esiste però uno strumento alternativo. Dal punto di vista legale, infatti, l’anticipo sull’eredità può essere senza problemi sostituito dall’istituto della donazione. Ovvero dalla libera intenzione da parte del donante di cedere a un beneficiario parte del proprio patrimonio mentre è ancora in vita.
La legge italiana vieta qualsiasi accordo che regoli la divisione del patrimonio di una persona prima della sua morte. È sbagliato, quindi, almeno da un punto di vista terminologico, equiparare la donazione all’anticipo sull’eredità. Questo perché, dal punto di vista formale, non c’è possibilità per il testatore di vincolarsi tramite un accordo riguardo alle proprie volontà testamentarie prima che avvenga il decesso.
La donazione è sì possibile ma solo in forma parziale. Si può dunque cedere parte del proprio patrimonio (denaro, beni mobili o immobili) a un erede mentre si è ancora in vita a condizione che questa donazione non leda la quota minima di patrimonio spettante agli altri eredi legittimari (come il coniuge, i figli, eccetera). Se così fosse, infatti, gli altri eredi potrebbero tranquillamente impugnare la donazione e chiedere la sua riduzione.
Il vincolo delle quote legittime
Secondo i criteri giurisprudenziali, il testamento è un atto unilaterale e libero che non può essere sottoposto a vincoli contrattuali. Il testatore non ha la possibilità di obbligarsi nei confronti dei suoi futuri eredi. L’anticipo sull’eredità sarebbe invece proprio un patto vincolante non previsto dalla normativa. La legge, semmai, si concentra proprio per vietare simili accordi. Così almeno afferma il già citato principio sancito dal Codice Civile che va sotto il nome di “divieto di patti successori”.
L’eredità ai legittimi eredi è garantita per legge. Quindi i beneficiari ne godono come un diritto. Mentre la donazione è solo una facoltà del donante e non è mai un diritto per il beneficiario. Per questo nelle donazioni vanno rispettati alcuni limiti. Quando, per esempio, la donazione non è modico valore o riguarda immobili deve avvenire sempre dinanzi a un notaio e con due testimoni.
Inoltre, se la donazione che fatta per esempio in vita a un figlio lede la quota minima, conosciuta come la legittima, spettante agli altri eredi, entra in gioco la possibilità di impugnazione. In questo senso, l’anticipo dell’eredità tramite donazione spetta solo agli eredi legittimari in misura delle quote di legittima.