ROMA, 20 MAR – I licenziamenti discriminatori sono nulli e quindi sono considerati come mai effettuati. Il reintegro nel posto di lavoro nel caso in cui il giudice ravveda la discriminazione quindi vale per tutte le aziende, sia sopra che sotto i 15 dipendenti e con il pagamento delle retribuzioni e dei contributi di tutto il periodo tra il licenziamento e la sentenza del giudice.
Riforma del lavoro, Fornero: "Si chiude entro venerdì 23 marzo"
ROMA, 20 MAR – I testi sulla riforma del mercato del lavoro si chiuderanno ''definitivamente entro venerdi''', 23…