Rc auto e liti condominiali, mediazione obbligatoria: cosa fare

ROMA – Chi farà un incidente potrà risolvere il contenzioso senza l’avvocato, rivolgendosi solo ad un mediatore, spendendo meno e mettendoci non più di quattro mesi: è quello che prevede l’obbligatorietà della mediazione per Rc auto e liti condominiali, in vigore dal 20 marzo. In tutto si potrebbe trattare di 400mila cause l’anno.

Incidenti stradali e le liti condominiali sono due tra le tipologie di controversie più presenti nel fatturato degli avvocati (soprattutto del Meridione) ed è per questo che lo scontro tra le parti è destinato a crescere anche nei prossimi mesi.

Sono circa 15mila i contenziosi in materia di condominio. A si aggiungono alcune migliaia di cause derivanti dal recupero somme da parte degli amministratori di condominio.

Sono ancora di più i contenziosi che riguardano il risarcimento danni da circolazione: negli ultimi anni sono stati tra 320mila e 350mila cause all’anno.

Tecnicamente, spiega il Corriere della Sera, il tentativo obbligatorio di mediazione è una condizione indispensabile per poter avviare il processo. E’ probabile però che nei casi dubbi gli avvocati scelgano di iniziare comunque il procedimento di conciliazione.

C’è anche la possibilità che la mediazione venga svolta parallelamente al processo ordinario, considerato che tanto l’iter per la composizione amichevole si chiude entro quattro mesi, tempo in cui si riesce appena a fissare un primo incontro dal giudice.

Davanti al mediatore non è necessaria l’assistenza di un legale, anche se è probabile che molti preferiranno rivolgersi prima ad un avvocato. Ma a livello di spese obbligate, l’accesso alla conciliazione obbligatoria dovrebbe costare poco più di 100 euro per liti fino a 5mila euro di valore.

Il meccanismo rimane quello del passato: si deposita un’istanza presso un ente certificato, cioè Camere di commercio, Ordini professionali o enti privati riconosciuti dal ministero della Giustizia. Entro quindici giorni il mediatore dovrà convocare le parti.

Se la controparte dovesse rifiutare la convocazione, dovrà esporre al giudice in tribunale le motivazioni del rifiuto, e se questo risultasse infondato si incorrerebbe in sanzioni certe.

Nel caso di mancato accordo il mediatore può comunque avanzare una propria proposta che poi sarà valutata dal giudice nel caso in cui la causa dovesse proseguire in tribunale. Nel caso di accordo, l’intesa viene omologata da un giudice e diventa esecutiva.

 

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