Moda: Corte Ue dà ragione a Fiorucci

BRUXELLES – Nella lunga controversia sull'utilizzo del marchio tra la giapponese Edwin Co. e Elio Fiorucci su chi sia il titolare del marchio denominativo comunitario ''Elio Fiorucci'', e' giunto oggi da Lussemburgo una sentenza della Corte Ue a favore dell'imprenditore italiano.

I giudici hanno infatti respinto l'impugnazione dei giapponesi, affermando che il titolare di un patronimico notorio – indipendentemente dal settore nel quale tale notorieta' e' stata acquisita ed anche se il nome della persona notoria e' gie' stato registrato o utilizzato come marchio – ha il diritto di opporsi all'uso di tale nome come marchio, qualora egli non abbia prestato il proprio consenso alla registrazione.

Sulla base di questa sentenza, il marchio ''Elio Fiorucci'' non potrebbe essere piu' usato dalla multinazionale giapponese che nel 1990 ha acquisito tutto il patrimonio creativo della societa' italiana, fra cui la denominazione ''Fiorucci''.

A livello di principio, la sentenza dichiara infatti che ''il titolare di un nome ha il diritto di opporsi all'uso dello stesso come marchio comunitario, qualora il diritto nazionale glielo consenta'' e che il diritto al nome ''puo' essere tutelato anche nei suoi aspetti economici''.

La Fiorucci SpA, societa' italiana costituita dallo stilista Elio Fiorucci negli anni '70, ha ceduto nel 1990 alla societa' giapponese Edwin Co. Ltd tutto il suo patrimonio creativo, comprendente tutti i marchi di cui essa era titolare. Nel 1999, su richiesta della società Edwin, l'UAMI ha registrato il marchio denominativo ''Elio Fiorucci'' per una serie di prodotti (articoli di profumeria, in cuoio, di valigeria e di abbigliamento).

Il sig. Fiorucci, fondandosi sull'applicazione combinata del regolamento sui marchi e della legislazione italiana, ha contestato tale registrazione, facendo valere che il suo nome godeva in Italia di una tutela particolare, in virtu' della quale i nomi di persona notori possono essere registrati come marchio soltanto dal titolare o con il consenso di questi, consenso che nella fattispecie mancava.

Al contrario, l'UAMI aveva ritenuto che la legislazione italiana non fosse applicabile nel caso di specie, in quanto la notorietà del nome Elio Fiorucci era stata acquisita nell'ambito dell'attività commerciale di quest'ultimo. L'UAMI aveva pertanto accolto la domanda di registrazione.

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