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Io, la multa, il vigile, il prefetto: vademecum per l’automobilista

di admin |26 Luglio 2012 19:02

I punti persi e le infrazioni dal 2003, da quando è in vigore il Codice della Strada (Sole 24 Ore)

ROMA – Come faccio a pagare una multa con lo sconto? Cosa succede se non pago la multa entro 60 giorni? Come si fa ricorso al prefetto e al giudice di pace? Cosa cambia con le nuove norme del codice della strada? Come funziona il droga-test e l’alcol test? È vero che il sistema Tutor arriverà anche sulle strade statali? Sono le domande dell’estate. Con l’aiuto del dossier “multe” del Sole 24 Ore, ecco un vademecum per l’automobilista che vuole evitare le sanzioni e che, in caso di multa, vuole sapere come fare per pagare meno o per fare ricorso.

“Che fa, concilia?” – Se l’automobilista multato paga la sanzione entro cinque giorni, avrà uno sconto del 20% rispetto all’importo in “misura ridotta”, ovvero il minimo previsto per chi paga entro 60 giorni, eccetto le violazioni gravi, quelle che comportano la confisca del veicolo. Esempio: una multa di 100 euro diventerà di 200 euro se viene saldata dopo il sessantesimo giorno, mentre costerà solo 80 euro a chi paga entro in quinto giorno. Per agevolare la “conciliazione”, le pattuglie stradali verranno dotate di POS per il pagamento con bancomat o carta di credito. In tal senso anche i Comuni si doteranno sempre di più di strumenti per il pagamento elettronico. Anche se per ora nessuna legge li obbliga.

La dura realtà. Ve la immaginate una pattuglia della stradale con il POS? Noi no. Non è pessimismo. Fra tagli dei ministeri e tagli degli enti locali, sarà già tanto per quella pattuglia avere la benzina per arrivare al posto di blocco. Idem per i Comuni: in un periodo di risparmi brutali sulla cancelleria, sarà difficile immaginare un’inversione di tendenza per aumentare gli sportelli muniti di dispositivi come il POS, che presuppongono tra l’altro una linea telefonica fissa o mobile funzionante e la stipula di convenzioni con banche e società di carte di credito.

I punti della patente. Clicca sull’immagine per ingrandirla (Sole 24 Ore)

Più Tutor per tutti. Temutissimo dai velocisti delle autostrade italiane, il Tutor (qui la mappa completa) calcola la velocità media dei veicoli contando il tempo trascorso fra la foto scattata dalla postazione 1 e la foto scattata dalla postazione 2. Di solito postazione 1 e postazione 2 sono piazzate a una distanza l’una dall’altra che va dai 10 ai 25 km. Non si tratta di colonnine, come gli autovelox, ma di strutture di ferro che coprono tutte le 4 o 6 corsie dell’autostrada. Per questo finora non si hanno notizie di danneggiamenti di Tutor, cosa invece successa spesso con gli autovelox. L’unica maniera per aggirare il Tutor, se si supera il limite di velocità previsto nel tratto coperto, che può variare dagli 80 ai 130 km orari, è fermarsi in una piazzola di sosta o in un autogrill. Bene. Ora anche sulle statali ci sarà un sistema analogo. L’Anas lo ha battezzato Vergilius. Per ora si parte dalla ss1 Aurelia, dalla ss7 qtr Domitiana e dalla ss 309 Romea.

La dura realtà. Sarà difficile che il Vergilius ottenga gli stessi risultati del Tutor, perché le strade statali, a differenza delle autostrade, sono piene di incroci e di accessi laterali. Chi sta sfrecciando a 200 km/h sotto la prima postazione Vergilius, può sempre prendere un uscita laterale e sfuggire al controllo della postazione 2.

Droga. Chi ha assunto sostanze che la legge definisce come stupefacenti anche giorni prima del controllo, sarà sanzionato severamente anche se non colto in flagranza di “canna”, “pippotto” o “pera”. Basterà essersi drogati in precedenza e non farà differenza il trovarsi o meno sotto l’effetto della sostanza. Una novità per venire incontro ai “buchi” nei controlli, che non possono essere precisi data la scarsità di uomini a disposizione.

Dalla strada al tribunale. Il risultato è che lo Stato forse risparmierà i soldi sulle pattuglie e sulle apparecchiature, ma dovrà spenderne molti di più in avvocati. La nuova normativa che colpisce indiscriminatamente chiunque abbia fatto uso di droga anche se non ne è sotto effetto genererà un aumento dei contenziosi.

Alcool. Se non c’è la prova tecnica, l’alcol test, lo stato di ebbrezza desunto dai soli sintomi (alito alcolico, occhi lucidi, equilibrio precario) sarà rilevante solo ai fini della sanzione amministrativa, e non di quella penale. Per capirci, la multa, la confisca del mezzo e la sospensione della patente sono sanzioni amministrative; il carcere o le ore di lavori socialmente utili sono faccende penali. L’alcol test non si può effettuare in due casi: il primo, più frequente, succede quando la pattuglia non è dotata dell’apparecchiatura specifica o quando la stessa non sia funzionante; il secondo, più raro ma certificato da una sentenza della Cassazione, si verifica quando l’automobilista dimostri con certificato medico di essere asmatico.

Modello di ricorso al prefetto. Clicca sull’immagine per ingrandirla (Sole 24 Ore)

ORA CHE MI HANNO MULTATO, CHE FACCIO?

Come contestare una multa. Tre sono i “vizi” più frequenti nei verbali:

1) Fra la data di accertamento della violazione e la notifica del verbale non devono passare più di 90 giorni.

2) I dati del veicolo devono corrispondere a quello intestato a chi riceve la multa. Potrebbero infatti appartenere a una macchina/moto ceduta ad altri, che risulta ancora in possesso del multato per il mancato aggiornamento degli archivi del Pubblico registro automobilistico (il Pra). Potrebbe essere stata clonata la targa, oppure l’agente che ha compilato la multa potrebbe aver sbagliato a scrivere il numero di targa.

3) Questioni di fatto. “Io, multato, non sono passato col rosso”. “Ho pagato regolarmente il parcheggio”. La nostra parola contro quella del pubblico ufficiale. Se si può portare dei testimoni per avvalorare la propria tesi, meglio. Un altro elemento da considerare è la visibilità della segnaletica.

Il ricorso. Si hanno 60 giorni di tempo. Il ricorso al prefetto competente può essere depositato personalmente al comando da cui dipende l’agente che abbia accertato la violazione oppure con una raccomandata con ricevuta di ritorno (fa fede la data sul timbro). Il ricorso non comporta spese, va compilato in carta semplice e non ci sono particolari formule obbligatorie ai fini della procedibilità o del suo eventuale accoglimento. Una volta spedito o consegnato il ricorso, bisogna solo attendere l’esito, che verrà comunicato con un’ordinanza.

Come funziona il ricorso: clicca sull’immagine per ingrandirla (Sole 24 Ore)

La tempistica è fondamentale. L’organo di polizia interessato ha 60 giorni di tempo per trasmettere alla prefettura il ricorso, completato dalle controdeduzioni. Il prefetto ha 120 giorni per emanare l’ordinanza, che deve essere notificata al ricorrente entro 150 giorni. L’ordinanza deve avere una data non successiva ai 180 giorni dal deposito del ricorso. Può arrivare a 210 giorni solo nel caso che il ricorso sia stato presentato direttamente alla prefettura. Se questi tempi vengono sforati, il ricorso è accolto. Molti prima per “agevolare” lo sforamento chiedevano un’audizione personale al prefetto. Trucco che non potrà più essere usato perché ora una richiesta di audizione sospende automaticamente i termini del procedimento.

Nel caso il ricorso venga respinto, il pagamento sarà come minimo il doppio dell’importo della multa contestata, più le spese di procedimento. Ma il ricorrente avrà ancora un’ultima carta: appellarsi al giudice di pace entro 30 giorni.

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