Multa Ztl con permesso scaduto: si può multare una volta sola e il Comune deve…

Multa Ztl con permesso scaduto: si può multare una volta sola e il Comune deve ricordare all'automobilista che l'autorizzazione è scaduta (Ansa)
Multa Ztl con permesso scaduto: si può multare una volta sola e il Comune deve ricordare all’automobilista che l’autorizzazione è scaduta (Ansa)

REGGIO EMILIA – Multa per accesso in Ztl con permesso scaduto? Una sentenza del Tribunale di Reggio Emilia potrebbe creare un precedente: un automobilista con il permesso Ztl scaduto si può multare una vola sola e il Comune deve ricordare al possessore dell’auto che la sua autorizzazione è scaduta. Basta alle multe a raffica, quindi.

La sentenza (numero 1330), depositata dal Tribunale di Reggio Emilia (II sezione civile) il 14 ottobre 2014, e pubblicata dalla rivista Nuove Direzioni, respinge il ricorso in appello di un Comune che aveva multato ripetutamente un automobilista che aveva dimenticato di rinnovare il permesso per entrare in zona Ztl. Ad ogni accesso era scattata la multa.

Spiega Nuove Direzioni: “Il Giudice ha ritenuto legittima una sola sanzione ritenendo che tutti i singoli e successivi accessi alla ZTL avessero tratto origine dalla prima e unica colpevole omissione del mancato rinnovo del permesso. Dunque, la condotta censurabile sarebbe unica a nulla rilevando i ripetuti transiti nella ZTL”. Tra le circostanze che il Tribunale ha ritenuto rilevante vi è la mancata comunicazione da parte del Comune della scadenza del permesso. Sul punto si legge in sentenza,

“oltre che unico, il rilievo di colpa è altresì quantomeno sfumato, stante l’oggettiva difficoltà di ricordarsi di un permesso della durata superiore di un anno tanto più che, in passato e proprio per evitare casi simili a quello cui è processo, l’Amministrazione aveva sempre provveduto a segnalare tale scadenza, ciò che invece non ha poi fatto nel caso che qui occupa”.

Una sentenza che potrebbe tornare utile al sindaco di Roma Ignazio Marino (vedi caso Panda) e soprattutto ad altri cittadini vittime di multe a raffica. A Torino, per esempio, basta contattare i vigili, anche via mail, per evitare di pagare centinaia di euro di multe. Si legge su Nuove Direzioni:

“Ci è stato comunicato che a Torino, i titolari di permesso ZTL o vie riservate che continuano a mantenere il diritto di godere di tali permessi, nel caso di scadenza dello stesso e conseguente arrivo di verbali per il transito, possono contattare il Comando della Polizia Municipale (vigili.urbani@comune.torino.it) e proporre archiviazione degli stessi, impegnandosi al pagamento delle sole spese postali sostenute per l’invio delle pratiche stesse da parte della Città. È allo studio l’invio di un memo qualche giorno prima della scadenza dei permessi”.

Tornando alla sentenza di Reggio Emilia, una spiegazione più completa e tecnica si trova su Altalex, a cura di Laura Biarella:

Un automobilista, per motivi di carattere professionale, usufruiva di un permesso per l’accesso in una zona a traffico limitato. Alla scadenza, maturata nel novembre 2011, lo stesso dimenticava di rinnovarlo, e anche nel periodo successivo a tale data, continuava ad accedere alla ZTL.

Doveroso appare il rilievo che, rispetto alle scadenze antecedenti, puntualmente onorate dall’automobilista mediante il rinnovo del permesso, il Comune non aveva provveduto a comunicare, attraverso il relativo avviso di scadenza, quella succitata. Trascorso più di un mese dalla scadenza in questione, la Polizia Municipale notificava, all’automobilista, la prima contravvenzione, in seguito tutte le altre. Ricevuta la prima notifica, il professionista provvedeva a rinnovare il permesso, quindi la Polizia Municipale accorpava in due unici verbali di contestazione le singole e molteplici contravvenzioni, contestando ogni accesso alla ZTL con la sanzione di € 87,69.

L’automobilista proponeva quindi opposizione, ex art. 22, L. n. 689/1981, innanzi al Giudice di Pace. Questi accoglieva l’opposizione in modo parziale, condannando l’automobilista alla sanzione di € 327,38, somma risultante dalla conferma di un’unica contravvenzione per ognuna delle due cartelle, maggiorata di € 76 in ragione della continuazione. Il Comune proponeva quindi appello alla sentenza, mentre l’automobilista rimaneva contumace.

Il Tribunale monocratico, rigettando l’appello, rileva che, ai sensi dell’articolo 3 della L. n. 689/1981, “presupposto per l’erogazione di una sanzione amministrativa è non solo la sussistenza dell’elemento oggettivo della violazione, ma anche la configurabilità di un elemento soggettivo quanto meno di colpa; e la sussistenza dell’elemento soggettivo è esclusa laddove la violazione sia commessa per errore sul fatto non determinato da colpa”. Più in particolare il giudice rileva che la colpa imputabile all’automobilista è “unica”, ed è integrata dalla circostanza di aver dimenticato di rinnovare il permesso di circolazione. Pertanto le successive violazioni, integrate dai singoli accessi alla zona a traffico limitato, atteso che esse traggono origine unicamente dalla precedente omissione, non risultano assistite dal necessario elemento soggettivo di contrasto con l’ordinamento. Tale affermazione trova conferma nella circostanza che, a seguito della notifica della prima contravvenzione, l’appellato rinnovava il permesso di circolazione alla ZTL.

Il giudice, sempre in tema di elemento soggettivo, oltre che “unico”, lo definisce “quantomeno sfumato”, ponendo luce all’oggettiva “difficoltà di ricordarsi della scadenza di un permesso della durata superiore ad un anno”, quando in passato il Comune appellante aveva puntualmente provveduto a segnalare le singole scadenze del permesso.

Rigettando i motivi di censura mossi dall’appellante, il Giudice chiarisce la differenza tra le fattispecie in cui un ipotetico automobilista, nell’un caso dimentica di rinnovare il permesso senza aver ricevuto il relativo avviso di scadenza, rispetto all’altro ove, invece, pone in essere plurime e differenti violazioni al c.d.s. Il primo “sbaglia una volta sola in ragione di tale dimenticanza, ed il numero di transiti nella zona a traffico limitato non incide sulla coscienza e volontà di violare la regola”, mentre nella seconda fattispecie considerata, a dir del Tribunale, ogni condotta si pone in contrasto con l’ordinamento, e va pertanto sanzionata tante volte quante sono le violazioni registrate.

>>>Nella pagina successiva, il testo integrale della sentenza:

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