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Non solo TFR, molti lavoratori hanno diritto al TFS: cifre raddoppiate, quando spetta

Siamo abituati a conoscere il TFR, ma per molti lavoratori c’è un altro strumento: il TFS. Di cosa si tratta?

Il Trattamento di Fine Rapporto (TFR) rappresenta una somma di denaro corrisposta al lavoratore alla fine del suo rapporto di lavoro, sia esso causato da dimissioni, licenziamento o pensionamento. Questo trattamento economico, conosciuto comunemente come “liquidazione”, è un diritto per i dipendenti italiani sia del settore privato che del settore pubblico, anche se con modalità e caratteristiche diverse. Il TFR è un meccanismo di risparmio obbligatorio, una sorta di paracadute economico che si matura nel corso degli anni e che può rappresentare un sostegno importante per il lavoratore una volta interrotto il rapporto di lavoro.

Il Trattamento di Fine Rapporto, istituito in Italia dalla legge n. 297 del 1982, è un importo economico che viene accantonato annualmente dal datore di lavoro per ciascun dipendente. Il calcolo del TFR si basa sulla retribuzione annua del dipendente e si aggiorna di anno in anno in base a specifici parametri.

Il calcolo del TFR avviene prendendo la retribuzione annua lorda e dividendo l’importo per 13,5. A questo si aggiunge una rivalutazione annuale basata su un indice che tiene conto dell’inflazione, stabilito ogni anno dall’ISTAT, e di una quota fissa dell’1,5%. È importante sottolineare che alla somma accantonata si applica una tassazione agevolata.

Cos’è il TFS?

Il Trattamento di Fine Servizio (TFS) è un’indennità liquidata ai dipendenti pubblici al termine del loro impiego. Questo trattamento, accumulato mensilmente, è simile al Trattamento di Fine Rapporto (TFR) ma con differenze significative in merito a destinatari e calcolo.

TFS, chi lo prende?
Chi incassa il TFS? – (blitzquotidiano.it)

Il TFS riguarda solo i lavoratori del pubblico impiego, mentre il TFR si estende anche al settore privato. Inoltre, nel settore pubblico, il TFS si applica solo ai dipendenti assunti a tempo indeterminato prima del 1º gennaio 2001. Chi è stato assunto dopo questa data è soggetto al regime del TFR.

Il TFR viene calcolato sulle retribuzioni lorde annue, comprese tredicesima e quattordicesima (se prevista), e diviso per 13,5, sottraendo lo 0,5% per i contributi INPS. Il totale viene rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT.

Il TFS, invece, si basa sull’ultima retribuzione annua: si calcola l’80% di un dodicesimo dell’ultima retribuzione, moltiplicato per gli anni di servizio. Le categorie di indennità specifiche comprendono ndennità di buonuscita per i dipendenti civili e militari dello Stato, indennità premio di servizio per i dipendenti degli enti locali e della sanità e indennità di anzianità per i dipendenti del parastato.

L’importo è liquidato d’ufficio ma non immediatamente:

12 mesi dopo la cessazione, nella maggior parte dei casi,
105 giorni per inabilità o decesso,
24 mesi per licenziamento o dimissioni volontarie.
Modalità di erogazione

Il TFS è erogato in base all’importo complessivo:

Unica soluzione se l’importo è fino a 50.000 euro lordi,
Due rate annuali se compreso tra 50.000 e 100.000 euro,
Tre rate annuali se superiore a 100.000 euro.

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