Pensioni rimborsi. Domande e risposte: ricalcoli, tasse, eredi, ricorsi

Pensioni rimborsi. Domande e risposte: ricalcoli, tasse, eredi, ricorsi
Pensioni rimborsi. Domande e risposte: ricalcoli, tasse, eredi, ricorsi

ROMA – Per il recupero sugli assegni pensionistici tagliati dal blocco delle rivalutazioni non serve fare ricorso. La sentenza della Corte Costituzionale è subito efficace e cancella gli anni precedenti. Sono tante le domande cui i 5,5 milioni pensionati coinvolti (quelli intorno o sopra i 1500 euro lordi) vorrebbero dare una risposta: dal ricalcolo delle prestazioni alla tassazione da applicare, il Sole 24 Ore fornisce  utili per chi è interessato alla sentenza con le risposte di Maria Paola Gentili, Marco Strafile e Fabio Venanzi alle domande più pressanti dei lettori.

L’effetto cascata impone il ricalcolo per il periodo 2012 2015

Gli arretrati che verranno riconosciuti ai pensionati titolari di assegni superiori a tre volte il minimo riguarderanno solo il 2012 e il 2013? L’Inps dovrà provvedere all’erogazione di importi differenziali di trattamento, in modo da ripristinare l’adeguatezza delle prestazioni pensionistiche. Tuttavia l’adeguamento o “riadeguamento” all’incremento del costo della vita dei trattamenti pensionistici illegittimamente compressi, e quindi la rideterminazione delle quote di pensione da corrispondere ai titolari delle pensioni interessate dal blocco poi dichiarato illegittimo riguarda non solo il 2012 e il 2013 ma anche gli anni successivi, stante l’effetto “a cascata” prodotto dallo stop biennale.

In passato gli importi sono stati restituiti in più anni

È vero che la restituzione potrebbe avvenire in tempi lunghi, anche nell’arco di più di un anno? Il riferimento più immediato a questo riguardo è costituito dal contributo di solidarietà introdotto dal decreto legge 98/2011 per il periodo agosto 2011-dicembre 2014 e poi bocciato dalla Corte costituzionale con la sentenza 116 di giugno 2013. A fronte di tale decisione, l’Inps comunicò a luglio, con il messaggio 11243/2013 che da tale mese o da agosto (in base alla gestione di riferimento) sarebbero stati adeguati gli importi della pensione e sarebbe stato restituito in un’unica soluzione quanto trattenuto nell’arco dello stesso 2013. Il rimborso del periodo agosto-dicembre 2011, invece, avvenne nel mese di febbraio 2014, dopo che la legge di stabilità 2014 aveva individuato le risorse necessarie. Infine, gli importi del prelievo di solidarietà relativi al 2012 sono stati restituiti nel mese di febbraio 2015. Dunque in quella occasione i pensionati hanno ricevuto il rimborso in tre tranche e con un posticipo fino a due anni.

Tassazione ordinaria o separata in base all’anno di riferimento.

Come saranno tassati gli arretrati derivanti dalla sentenza della Corte costituzionale 70/2015? In base all’articolo 17, comma 1, lettera b della legge 917/1986 (Testo unico delle imposte sui redditi) gli emolumenti arretrati (anche se si tratta di pensioni) riferibili ad anni precedenti e percepiti per effetto di sentenze sono soggetti all’imposta separata. Quindi si ritiene che gli eventuali arretrati che saranno corrisposti ai pensionati, per effetto del riconoscimento dell’adeguamento all’inflazione ora per allora, saranno assoggettati a tassazione separata. Infatti non è dipeso dalla volontà delle parti bensì da una sentenza. Ciò porterà un vantaggio fiscale in capo ai pensionati che percepiscono importi più elevati, poiché pagheranno l’aliquota media (in luogo dell’aliquota marginale) e non subiranno il prelievo a titolo di addizionale regionale e comunale. Invece le somme di competenza dello stesso anno in cui sono rimborsate saranno assoggettate alla tassazione ordinaria. Quindi, per esempio, se tutti gli importi dovessero essere restituiti quest’anno, quelli relativi al 2015 saranno assoggettati alla tassazione ordinaria e quelli del 2012-2014 alla tassazione separata. La stessa situazione in effetti si è verificata in occasione della restituzione del contributo di solidarietà per gli anni 2011-2013. Alla tranche del 2013 restituita quell’anno è stata applicata la tassazione ordinaria. Alle tranche relative al 2011 e al 2012, rimborsate rispettivamente nel 2011 e nel 2015 si è applicata la tassazione separata.

Gli eredi legittimi potranno riscuotere i ratei maturati

Se il pensionato avente diritto all’arretrato è deceduto, chi riscuoterà l’assegno? Al pari di quanto accade per i ratei di tredicesima non riscossi dal pensionato defunto, gli eredi legittimi potranno riscuotere i ratei maturati per effetto dell’adeguamento all’inflazione con obbligo di presentazione della dichiarazione di successione (circolare dell’agenzia delle Entrate 53/E del 18 febbraio 2008).

L’adeguamento all’inflazione può essere intero o per fasce

In seguito alla sentenza della Corte costituzionale ho letto due diverse modalità di riconoscimento della perequazione: la prima orizzontale e la seconda verticale. Quali sono le differenze? Il meccanismo di perequazione vigente fino al 31 dicembre 2011 e che è stato applicato l’ultima volta con i ratei pensionistici ricalcolati al 1° gennaio 2011, prevedeva un adeguamento all’inflazione sulla base delle disposizioni della legge 388/2000 (articolo 69). In particolare la norma stabiliva un riconoscimento dell’inflazione nella misura del 100% per le fasce di importo fino a tre volte il trattamento minimo, 90% per le fasce di importo tra tre e cinque volte il trattamento minimo e del 75% per le fasce di importo superiori. A titolo esemplificativo, il titolare di una pensione pari a sei volte il trattamento minimo si vedeva riconoscere una adeguamento pieno per l’importo fino a tre volte il trattamento minimo e via via a diminuire per le fasce di importo superiori.

La perequazione quindi avveniva con un sistema a scaglioni, in modo analogo a quanto viene praticato in ambito fiscale con l’Irpef. Tale meccanismo risultava più generoso rispetto a quello introdotto successivamente dalla riforma Monti-Fornero. Infatti nel biennio 2012-2013, l’adeguamento pieno è stato riconosciuto solo per gli importi fino a tre volte il trattamento minimo mentre quelli di importo superiore hanno subito una cristallizzazione dell’importo. Nel 2014 e 2015, le leggi di stabilità hanno previsto un riconoscimento cosiddetto “verticale” cioè in funzione dell’importo pensionistico. La perequazione pertanto è stata praticata sull’intero valore nella misura prevista per il trattamento pensionistico complessivo. Sempre a titolo di esempio, a fronte di un’assegno superiore a sei volte il trattamento minimo, nel 2015 l’adeguamento all’inflazione è stato pari al 45%, per tutto il valore della pensione. Se l’assegno fosse stato compreso tra 4 e 5 volte il minimo, l’adeguamento sarebbe stato del 75%, sempre su tutto il valore. (Maria Paola Gentili, Marco Strafile e Fabio Venanzi, Il Sole 24 Ore).

 

 

 

 

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