Rientro capitali è legge: chi può fare e quando conviene la “voluntary disclosure”

Rientro capitali è legge: chi può fare e quando conviene la "voluntary disclosure"
Rientro capitali è legge: chi può fare e quando conviene la “voluntary disclosure”

ROMA – La proposta sul “rientro dei capitali” è legge. Sì definitivo del Senato, con 119 sì, 61 no e 12 astenuti, al provvedimento che introduce anche il reato di autoriciclaggio. Ma cosa cambia adesso? Chi può farlo e quando conviene farlo?

Ci aiuta a capirlo il Sole 24 Ore, con una miniguida a cura di Primo Ceppellini e Roberto Lugano. Che spiegano come siano tanti i potenziali soggetti interessati alle nuove regole sul rientro dei capitali, anche definito come “voluntary disclosure”. Tre le categorie fondamentali:

  • 1) soggetti che, pur essendo tenuti, hanno violato le norme sul monitoraggio (omessa o carente compilazione del quadro RW);
  • 2) soggetti che hanno correttamente adempiuto a tali obblighi;
  • 3) soggetti che non sono interessati dalla disciplina del monitoraggio.

Nel primo caso si adotterà la disclosure vera e propria, che riguarderà anche le sanzioni per omessa compilazione del quadro RW e per la mancata dichiarazione dei redditi di fonte estera. Nel secondo e nel terzo caso, invece, si potranno adottare le nuove regole che consistono nella sanatoria delle infedeli dichiarazioni dei redditi o degli imponibili Iva e Irap

Chi deve applicare le regole sul monitoraggio dei capitali all’estero (Decreto legge 167 del 1990)? Le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici. Soggetti ai quali vanno aggiunti i titolari effettivi dell’investimento all’estero, anche se non sono possessori diretti degli investimenti e delle attività all’estero prese in esame.

Quanto alla sanatoria dei redditi evasi, ad essere interessati sono tutti i contribuenti, di qualunque natura e forma giuridica: lavoratori autonomi, imprese, società di persone, società di capitali, enti commerciali, titolari di altri redditi. Le somme da pagare sono calcolate allo stesso modo per tutti.

Periodo interessato. I periodi d’imposta per i quali si possono sanare i capitali illecitamente detenuti all’estero sono quelli per i quali non è scaduto il termine per l’accertamento a partire dalla data di presentazione della richiesta per la sanatoria. Arrivano fino al quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione. Ciò significa che il 31 dicembre 2014 va in prescrizione il 2009, anno per il quale bisognava presentare la dichiarazione al settembre 2010. Tra la data di presentazione della richiesta (in gergo tecnico “istanza di disclosure”) e il termine di scadenza dell’accertamento devono passare 90 giorni. Scrivono Ceppellini e Lugano:

“se la domanda viene presentata in prossimità della scadenza, questa viene automaticamente prorogata fino allo spirare dei 90 giorni richiesti dalla norma”

I termini di scadenza raddoppiano in caso di reati tributari e di capitali detenuti in Paesi che sono sulla “black list” perché “paradisi fiscali”. Ovvero se la violazione fa scattare l’obbligo di denuncia penale (cioè se riguarda uno dei reati previsti dal decreto legislativo 74 del 2000).

Tra le più diffuse fattispecie, vi sono l’infedele dichiarazione (con la nuova soglia di 50mila euro) e l’omessa dichiarazione (nuova soglia a 30mila auro). I nuovi importi sono in vigore per le violazioni commesse dal 17 settembre 2011 (articolo 2, comma 36-vicies bis, del Dl 138/11): per il periodo 2009 (dichiarato nel 2010) valgono ancora i vecchi importi; quelli nuovi riguardano le dichiarazioni relative ai periodi dal 2010 in poi. A oggi risultano definitivamente prescritti, anche in caso di evasione che fa superare le soglie penali, il periodo d’imposta 2004 (dichiarazione infedele) e il periodo 2002 (dichiarazione omessa).

La legge appena approvata concede una chance in più a chi ha capitali nei Paesi in “black list”, cioè nei paradisi fiscali:

1) l’autore della violazione deve rilasciare all’intermediario estero l’autorizzazione a trasmettere tutte le informazioni relative all’investimento stesso in caso di richiesta da parte delle autorità fiscali italiane. Copia della autorizzazione controfirmata dall’intermediario deve essere allegata alla richiesta di disclosure;

2) analoga autorizzazione (sempre controfirmata e poi trasmessa all’Amministrazione) deve essere rilasciata in caso di successivo trasferimento delle somme a un intermediario estero diverso;

3) lo Stato estero nel quale erano o rimangono detenute le attività finanziarie deve stipulare con l’Italia un accordo per lo scambio di informazioni entro 60 giorni dall’entrata in vigore della norma sulla disclosure.

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