Lavoro: Aspi ammortizzatore unico dal 2017, un fondo in più agli over 58

ROMA – Dal 2017 uno strumento di ammortizzatore sociale unico, l’Aspi; e poi un fondo in più per chi perde lavoro e ha più di 58 anni; un fondo di solidarietà obbligatorio per quelle aziende non coperte da Cassa integrazione; sparisce la Cassa integrazione straordinaria per le cessazioni: queste le novità sugli ammortizzatori sociali introdotte dalla riforma del lavoro di Monti-Fornero. Vediamole nel dettaglio come riportate dal ‘Sole 24 Ore’:

Arriva l’Aspi: assicurazione “unica” dal 2017. Dal 2017 tutti i tipi di tutele per la disoccupazione (come Cigs e mobilità) confluiranno nell’Aspi, l’Assicurazione sociale per l’impiego. Un sussidio esteso ad apprendisti, artisti e dipendenti della Pa con contratto a termine. I requisiti di accesso sono quelli già previsti per l’attuale disoccupazione ordinaria non agricola: anzianità assicurativa di almeno 2 anni e 52 settimane di contribuzione nell’ultimo biennio.

L’Aspi avrà una durata di 12 mesi fino ai 54 anni e di 18 mesi da 55 anni in poi. L’importo massimo è fissato in 1.119,32 euro. È previsto, inoltre, un abbattimento del 15% dell’indennità dopo i primi 6 mesi e di un ulteriore 15% dopo altri 6 mesi. C’è poi la mini Aspi, che sostituisce l’attuale disoccupazione con requisiti ridotti. Durata: pari alla metà delle settimane di contribuzione nell’ultimo biennio. I requisiti di accesso dovranno essere pari ad almeno 13 settimane di contribuzione negli ultimi 12 mesi (mobili). Resta il requisito di almeno 2 anni di anzianità assicurativa.

Un fondo per i licenziati che hanno più di 58 anni. Per chi viene licenziato e ha più di 58 anni ci saranno più tutele, un “tesoretto” di 700 milioni. Ovvero dal 2017 verrà destinato a questi licenziati il Fondo della mobilità  con una dotazione di circa 700 milioni: servirà o come strumento di sostegno al reddito dei lavoratori “anziani” che perdono il posto, oppure verrà utilizzato per integrare la durata dell’Aspi, che per questa fascia d’età ha una durata che è stata fissata in soli 18 mesi rispetto ai 36 previsti per la mobilità.

La riforma crea una cornice giuridica per gli esodi con costi a carico dei datori di lavoro, che dovranno versare lo 0,3% di contributi per colmare la penalizzazione. Cornice che prevede la possibilità per le imprese di stipulare accordi con i sindacati maggiormente rappresentativi, finalizzati a incentivare l’uscita dal mercato del lavoro delle persone ultracinquantottenni.

Scompare la Cassa integrazione straordinaria per le cessazioni. Cassa integrazione ordinaria e contratti di solidarietà con la disciplina in vigore. Mentre per quanto riguarda la cassa integrazione straordinaria, mantenuta per i casi di ristrutturazione e crisi aziendale, viene meno la fattispecie relativa alle cessazioni di attività in caso di procedura concorsuale. Le forme di finanziamento della cassa integrazione restano sempre basate su criteri mutualistici.

È prevista la riconversione ai fondi di solidarietà dei settori già inclusi nell’ambito della cassa integrazione straordinaria (trasporto aereo e sistema aeroportuale), sulla base di accordi da stipulare entro il 2013. Viene messa a regime l’indennità per le giornate di mancato avviamento al lavoro per i lavoratori delle compagnie portuali come trasformate dalla legge 84/1990, già prevista in via straordinaria dal Dlgs 185/2008, con contribuzione pari a quella prevista per la Cigs (0,9% di cui 0,3% a carico dei lavoratori).

Per i settori non coperti da Cassa integrazione obbligatorio un Fondo di solidarietà. Obbligo di costituzione di appositi Fondi di solidarietà, destinati alle sole aziende con più di 15 dipendenti, per i settori non coperti dalla cassa integrazione. Lasciati nelle mani della contrattazione collettiva, saranno regolamentati da un decreto interministeriale. Le parti potranno prevedere, per il finanziamento di tali fondi, l’apporto di fondi interprofessionali. Dovranno prevedere: obbligo di bilancio in attivo, possibilità di determinare e/o modificare l’aliquota contributiva per assicurare la copertura dei costi, con contribuzione a carico del datore di lavoro.

In caso di assenza della contrattazione ai fini delle loro costituzione, interverrà un ulteriore decreto interministeriale che provvederà alla creazione di un unico fondo residuale, con contribuzione a carico del datore di lavoro e con una durata non superiore a un ottavo delle ore complessivamente lavorabili calcolate su un biennio mobile (sospensioni massime di 90 giorni).

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