A fine 2023, il Governo ha deciso che gli interventi medico-estetici dovevano essere soggetti all’IVA, ma con delle eccezioni.
A partire dal 17 dicembre 2023, con il Decreto Anticipi (poi confermato dal Decreto Omnibus), si è stabilito che le prestazioni di chirurgia estetica con finalità terapeutica devono godere di esclusione dall’IVA. Per la normativa attuale, dunque, l’IVA non si paga su tutti quegli interventi estetici che diagnosticano o curano malattie o problemi di salute. O che mantengono o ristabiliscono la salute, anche a livello psico-fisico.
Gli interventi puramente estetici, volti unicamente a migliorare l’aspetto fisico, invece l’IVA va pagata. La novità sostanziale riguarda quindi l’esenzione dall’IVA per le prestazioni di medicina estetica con scopi terapeutici. Per esempio, un naso rifatto per poter correggere un difetto di respirazione.
Va da sé che il confine fra prestazioni puramente cosmetiche o terapeutiche non è così definito e definibile. La valutazione spetta al medico che esegue l’intervento. Ma anche questo giudizio professionale non gode di piena oggettività, e per questo va certificato. Chi opera deve specificare quali sono le reali finalità tramite un’attestazione da rilasciare al paziente, con allegata fattura. Insomma: una prova in caso di controllo fiscale.
Interventi estetici esenti dall’IVA: le nuove disposizioni dal Governo
Ricapitolando, dal dicembre 2024 solo il medico può decidere se la prestazione è terapeutica o cosmetica, e questo giudizio diventa dirimente per applicare l’esenzione IVA. E serve pure una prova documentale adeguata per poter applicare l’esenzione dall’imposta del 22% alle prestazioni mediche con finalità terapeutica.
Ma, anche dopo l’intervento del legislatore, c’era ancora un dubbio sull’interpretazione del comma 2, dell’art. 4-quater, introdotto in sede di conversione in L. n. 191/2023 (del D.L. n. 145/2023), secondo cui si conferma il trattamento fiscale applicato ai fini dell’IVA alle prestazioni sanitarie di chirurgia estetica effettuate anteriormente al 17 dicembre 2023.
Questo dubbio, oggi, è stato risolto chiusa, quando con l’art. 7-sexies, inserito in sede di conversione in L. n. 143/2024, del D.L. n. 113/2024, si è deciso che fanno eccezione i comportamenti dei contribuenti adottati in relazione alle prestazioni sanitarie di chirurgia estetica effettuate “anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”. Ciò non può comunque dare luogo a dei rimborsi.
I medici chirurghi, specialisti in chirurgia plastica ricostruttiva ed estetica, dovranno quindi continuare ad applicare l’IVA sulle prestazioni svolte tutte le volte che gli interventi estetici sanno non finalizzati ad alleviare sofferenze psicologiche causate da traumi, handicap o malattie.
Per l’attuale normativa, le spese per la chirurgia estetica possono essere anche detraibili, ma solo se l’intervento ha una finalità medica. In questi casi, l’intervento viene considerato una prestazione specialistica di natura sanitaria e può beneficiare di una detrazione IRPEF del 19%.