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Salva Berlusconi. Testo art. 15 sulla “certezza del diritto del contribuente”

di Marco Benedetto |4 Gennaio 2015 13:30

Enrico Zanetti, sottosegretario all’economia: “Nel testo partito dal Ministero, la norma salva Berlusconi non c’era”

ROMA – Cosa dice la norma salva Berlusconi su cui si è acceso un incendio politico? È un vero proprio giallo attorno all’art. 15 dello “Schema di  decreto legislativo recante disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti tra Fisco e contribuente”, approvato dal Consiglio dei ministri proprio la vigilia di Natale. Secondo il sottosegretario all’Economia Enrico Zanetti, che ha sollevato il caso, la norma non c’era nel testo partito dal Ministero, ma è stata inserita negli uffici della Presidenza del Consiglio, a Palazzo Chigi, dove domina Matteo Renzi.

Ecco il testo:

Art. 15

(Introduzione dell’articolo 19-bis del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, in materia di
esclusione della punibilità)

1. Dopo l’articolo 19 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, è aggiunto il seguente:
“Art. 19-bis

(Causa di esclusione della punibilità)

1.  Per i reati previsti dal presente decreto, la punibilità è comunque esclusa quando l’importo delle imposte sui redditi evase non è superiore al tre per cento del reddito imponibile dichiarato o l’importo dell’imposta sul valore aggiunto evasa non è superiore al tre per cento dell’imposta sul valore aggiunto dichiarata. Per tali fatti sono raddoppiate le sanzioni previste dal decreto legislativo n. 471 del 1997.”

Articolo 16
(Abrogazioni)
1. Sono abrogati:
a) gli articoli 7 e 16 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74;
b) il comma 143 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Articolo 17
(Modifiche alla disciplina del raddoppio dei termini per l’accertamento)
1. All’articolo 43, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n.600, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il raddoppio opera a condizione che la
denuncia sia presentata o trasmessa entro la scadenza ordinaria dei termini.”.
2. All’articolo 57, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Il raddoppio opera a condizione che la denuncia sia
presentata o trasmessa entro la scadenza ordinaria dei termini.”.
3. Sono comunque fatti salvi gli effetti degli atti di controllo divenuti definitivi alla data di  entrata in vigore del presente decreto legislativo.

Secondo l’opinione prevalente, si tratta di un vero e proprio colpo di spugna. La chiave è nell’ultima riga dell’articolo riportata sopra. Quali sono gli “effetti fati salvi”? Quelli fiscali soltanto, o anche quelli penali e giudiziari?

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