Smart working 30 giugno, foto d'archivio Ansa Smart working 30 giugno, foto d'archivio Ansa

Smart working, cosa succede dal 30 giugno? Lavoratori fragili, lavoratori con figli…

Il 30 giugno scade l’opzione smart working per i fragili (settore pubblico e privato) e per i genitori con figli fino a 14 anni (solo nel privato).

Cosa succederà dopo? Il governo, quindi il ministro del Lavoro Marina Calderone, è al lavoro per trovare una soluzione. Già a fine marzo c’era stata una proroga per confermare l’opzione smart working ai lavoratori fragili.

Smart working e la scadenza del 30 giugno, la contrattazione collettiva e la tutela dell’articolo 18 della legge 81

Per i genitori la norma era scaduta addirittura a fine dicembre. E ora? E ora se non ci saranno proroghe si tornerà a lavorare in sede. Salvo nelle aziende dove, attraverso la contrattazione collettiva, è stato disciplinato il lavoro agile.

Nelle altre aziende, come spiega Giorgio Pogliotti del Sole 24 Ore, “resta la protezione assicurata dall’articolo 18 della legge 81 del 2017 e dal Dlgs 105 del 2022 (articolo 4 lettera b), secondo cui i datori di lavoro pubblici e privati che stipulano accordi per l’esecuzione della prestazione di lavoro in modalità agile devono riconoscere priorità alle richieste formulate dalle lavoratrici e dai lavoratori con figli fino a dodici anni di età, o senza alcun limite di età nel caso di figli in condizioni di disabilità (articolo 3, comma 3 legge 104 del 1992), o alle richieste dei lavoratori con disabilità in situazione di gravità accertata (articolo 4, comma 1 legge 104 del 1992) o che siano caregivers. Se queste categorie di lavoratori chiedono di fruire del lavoro agile, non possono essere sanzionate, demansionate, licenziate, trasferite o sottoposte ad altra misura organizzativa che possa ripercuotersi negativamente sulle condizioni di lavoro”.

“Trattandosi di una priorità – spiega Arturo Maresca, ordinario di diritto del Lavoro all’Università La Sapienza di Roma -, se in un’azienda è prevista una determinata quota percentuale di ricorso al lavoro agile, viene data la priorità a queste specifiche categorie di lavoratori. È un diritto di precedenza da esercitare in presenza di limitazioni, ma dal 1 luglio in assenza di nuove proroghe non c’è più un diritto al lavoro agile, come invece fino al 30 giugno, in virtù delle proroghe dell’art.90 del Dl 34 del 2020, a condizione che tale modalità fosse compatibile con la prestazione lavorativa”.

 
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