Statali, metà permessi e distacchi sindacali. Bisogna scegliere entro 31 agosto

Statali, permessi e distacchi sindacali dimezzati dal 31 agosto
Marianna Madia, ministro della Pubblica Amministrazione (foto Lapresse)

ROMA – Dimezzati i permessi sindacali, dimezzati i distacchi sindacali. Scatta l’operazione anti privilegi sindacali nel settore pubblico del governo Renzi. Ad annunciarlo, il ministro della Pubblica Amministrazione Marianna Madia. I sindacalisti “distaccati” (cioè quelli che momentaneamente hanno lasciato il proprio posto di lavoro) dovranno comunicare cosa intendono fare entro 6 giorni, entro il 31 agosto. Cioè se restano a fare i sindacalisti o tornano alle proprie mansioni originarie.

Il ministro ha infatti firmato, mercoledì 17 agosto, la circolare sul taglio. La riduzione, precisa, “è finalizzata alla razionalizzazione ed alla riduzione della spesa pubblica”. Tuttavia il taglio, che scatterà dal primo settembre, “non si applica” alle Rsu, ovvero alle Rappresentanze sindacali unitarie.

Entro il 31 agosto “tutte le associazioni sindacali rappresentative dovranno comunicare alle amministrazioni la revoca dei distacchi sindacali non più spettanti”. “Il rientro nelle amministrazioni dei dirigenti sindacali oggetto dell’atto di revoca avverrà – precisa il ministero – nel rispetto” del contratto collettivo nazionale quadro sulle prerogative sindacali ,”nonché delle altre disposizioni di tutela”.

Il permesso sindacale consiste nelle ore (retribuite) in cui il dipendente pubblico può partecipare a un’assemblea di lavoro durante il proprio orario lavorativo.

Il distacco sindacale consiste invece nel periodo (più lungo) in cui allo statale viene assegnato un ruolo di rappresentanza sindacale. In questo periodo di tempo il lavoratore viene “prestato” al sindacato senza perdere il proprio posto.

Questi i punti salienti della circolare che detta, punto per punto, l’applicazione della previsione, contenuta all’articolo 7 del decreto. “Limitatamente ai distacchi”, viene spiegato, “la decurtazione del 50 per cento non trova comunque applicazione qualora l’associazione sindacale sia titolare di un solo distacco”.

Un’altra precisazione riguarda “le Forze di polizia ad ordinamento civile e per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco (personale non direttivo e non dirigente e personale direttivo e dirigente)”: “in sostituzione della riduzione del 50 per cento si prevede che alle riunioni sindacali indette dall’amministrazione possa partecipare un solo rappresentante per associazione sindacale”. Nel caso in cui, sottolinea ancora la circolare, “le associazioni sindacali abbiano comunque utilizzato prerogative sindacali in misura superiore a quelle loro spettanti nell’anno si provvederà secondo le ordinarie previsioni contrattuali e negoziali”.

Di conseguenza, viene aggiunto, “ove le medesime organizzazioni non restituiscano il corrispettivo economico delle ore fruite e non spettanti, l’amministrazione compenserà l’eccedenza nell’anno successivo, detraendo dal relativo monte-ore di spettanza delle singole associazioni sindacali il numero di ore risultate eccedenti nell’anno precedente fino al completo recupero”.

Quanto alle garanzie, la circolare spiega che “il dipendente o dirigente che riprende servizio al termine del distacco o dell’aspettativa sindacale può, a domanda, essere trasferito, con precedenza rispetto agli altri richiedenti, in altra sede della propria amministrazione quando dimostri di aver svolto attività sindacale e di aver avuto il domicilio nell’ultimo anno nella sede richiesta ovvero in altra amministrazione anche di diverso comparto della stessa sede”.

Inoltre il lavoratore, viene chiarito, “è ricollocato nel sistema classificatorio del personale vigente presso l’amministrazione, ovvero nella qualifica dirigenziale di provenienza, fatte salve le anzianità maturate, e conserva, ove più favorevole, il trattamento economico in godimento all’atto del trasferimento mediante attribuzione ‘ad personam’ della differenza con il trattamento economico previsto per la qualifica del nuovo ruolo di appartenenza, fino al riassorbimento a seguito dei futuri miglioramenti economici”. La circolare sottolinea anche che chi torna “non può essere discriminato per l’attività in precedenza svolta quale dirigente sindacale né può essere assegnato ad attività che facciano sorgere conflitti di interesse con la stessa”.

I commenti sono chiusi.

Gestione cookie