Superbonus 110%, ecco perché ti spetterebbe un risarcimento se non sono stati completati i lavori: i dettagli e le curiosità della sentenza
Molti dei nostri lettori soprattutto in questo periodo sono sempre molto interessati ad alcuni argomenti che riguardano mutui, prima casa e perfino la ristrutturazione con gli annessi Bonus 110% che hanno rivoluzionato il 2024. Infatti, proprio circa questo tema, abbiamo deciso di approfondire la questione del Super Bonus parlandovi di una sentenza stabilita dal Tribunale di Torino circa un risarcimento da parte dell’impresa che vi ha fatto i lavori: andiamo per gradi e vi annunciamo i dettagli nel corso del nostro articolo.
Se hai sentito parlare spesso di Superbonus 110% ma nessuno ti ha approfondito di cosa si tratta, ci pensiamo noi; innanzitutto ti diciamo che il Super Bonus no è altro che un’agevolazione fiscale disciplinata dall’articolo 119 del decreto legge n. 34/2020, che consiste in una detrazione del 110% delle spese sostenute a partire dal 1 luglio 2020 sino al 2025, con delle percentuali diverse.
L’agevolazione si affianca alle detrazioni che sono già in vigore e presenti da molti anni come gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici e quelli che fanno riferimento recupero del patrimonio edilizio, inclusi quelli antisismici (sismabonus). Il Superbonus, in particolare, spetta:
- 110% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2023
- 70% per le spese sostenute nel 2024
- 65% per le spese sostenute nel 2025
Superbonus 110% cosa sta cambiando: ecco i dettagli
Con la sentenza n. 2908/2023, il Tribunale di Torino ha riconosciuto dei cambiamenti che fanno riferimento principalmente a coloro che non hanno potuto beneficiare del bonus a causa dell’inadempimento da parte dell’impresa esecutrice dei lavori. Proprio in questo caso, si può richiedere un risarcimento del danno subito a causa della c.d. “perdita di chance”del danno subito a causa della c.d. “perdita di chance”, figura ormai consolidata nel panorama italiano.
Questa perdita di chance, così come citata nel precedente paragrafo, configura un danno risarcibile ogniqualvolta venga irrimediabilmente compromesso un vantaggio economico. Tuttavia, l’importo del risarcimento sarà decurtato , laddove il committente potrà dimostrare una residua possibilità di accedere ad altre detrazioni fiscali di importo inferiore.
Inoltre, è bene sottolineare, nel caso in cui l’impresa non ti dia la possibilità di accedere al Bonus, si potrà optare alla richiesta di risarcimento. Successivamente, si potrà accedere ai bonus ordinari (65% e 50%).
L’importo che potrà accedervi, infatti, sarà “determinato in base alla differenza tra la detrazione che il committente avrebbe avuto diritto di ricevere e quelle disponibili”.