Tar del Lazio: “Opa trasparente per l'acquisto di Bulgari da Lvhm”

ROMA – La delibera con la quale la Consob ha approvato il documento di offerta pubblica d'acquisto promossa da LVMH sul capitale di Bulgari ''appare idoneamente motivata in ordine all'istruttoria svolta e alla determinazione assunta sull'interpretazione dell'accordo ed alla conseguente tutela della trasparenza dell'operazione sottoposta al controllo''.

Con questa decisione, la I sezione del Tar del Lazio, presieduta da Roberto Politi, ha respinto il ricorso proposto dal fondo statunitense HBK Master Fund per contestare la delibera della Consob, nella parte in cui la stessa nell'agosto scorso indico' il corrispettivo unitario di 12,25 euro per ciascuna azione Bulgari, anziche' quello di 13,45 euro.

Era il 7 marzo 2011, quando LVMH da un lato e Paolo e Nicola Bulgari dall'altro (insieme con Francesco Trapani), con due distinti comunicati informavano il mercato della sottoscrizione due giorni prima di un accordo di conferimento delle azioni. Accordo sul quale e' stato incardinato il ricorso al Tar, giacche' HBK riscontro' una differenza di 57mila azioni tra il numero indicato e quelle effettivamente conferite il successivo 30 giugno.

I giudici amministrativi hanno ritenuto ''infondato'' il ricorso. ''Il Fondo ricorrente – si legge nella sentenza – sviluppa la propria tesi partendo dall'erroneo presupposto che la volonta' delle parti contraenti debba essere desunta dai comunicati. Tale assunto si appalesa non condivisibile. Infatti, quale fosse la volonta' delle parti emerge chiaramente dall'interpretazione dell'intero impianto del contratto stipulato dalle parti''.

Ai sensi dell'accordo di conferimento delle azioni, infatti ''i sig.ri Bulgari-Trapani – continua il Tar – si erano impegnati a conferire e trasferire a LVMH tutte le azioni dagli stessi detenute a tale data, salvo poi, nell'erroneo presupposto di averle correttamente tutte indicate in quelle sindacate nel patto parasociale esistente tra gli stessi soci e depositate presso l'Unione Fiduciaria spa, specificarne il dettaglio in ragione della rispettiva titolarita' di ciascuno dei soci controllanti''.

Dalla lettura dell'accordo, quindi, per i giudici ''si evince chiaramente come sin dall'inizio il conferimento avesse ad oggetto tutte le azioni Bulgari possedute al momento dell'accordo medesimo e che le parti siano incorse in una mera dimenticanza non avendo esplicitamente menzionato alcune azioni che rientravano ella disponibilita' dei cedenti''.

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