Tar Toscana accoglie il ricorso Antitrust sulle proroghe automatiche delle concessioni balneari

Il Tar della Toscana ha accolto il ricorso presentato dall’Antitrust contro le proroghe automatiche delle concessioni balneari. Il caso riguarda Piombino, in Toscana, ma potrebbe essere esteso ad altre località marittime. Con sentenza n. 363/2021 il Tar Toscana infatti ha accolto il ricorso dell’Autorità garante della concorrenza contro la determina del Comune di Piombino che aveva disposto l’estensione al 2033 per le concessioni demaniali marittime.

Il ricorso, presentato lo scorso ottobre, chiedeva di annullare la validità delle concessioni in quanto le proroghe automatiche sarebbero in contrasto col diritto europeo e le spiagge sarebbero una risorsa scarsa da affidare tramite immediate gare pubbliche. Qui la sentenza completa del Tar Toscana.

Tar e Antitrust, cosa dice la sentenza

Secondo il Tar Toscana, “in seguito alla soppressione dell’istituto del “diritto di insistenza”, ossia del diritto di preferenza dei concessionari uscenti, l’amministrazione che intenda procedere a una nuova concessione del bene demaniale marittimo con finalità turistico-ricreativa, in aderenza ai principi eurounitari della libera di circolazione dei servizi, della par condicio, dell’imparzialità e della trasparenza, ai sensi del novellato art. 37 cod. nav., è tenuta a indire una procedura selettiva e a dare prevalenza alla proposta di gestione privata del bene che offra maggiori garanzie di proficua utilizzazione della concessione e risponda a un più rilevante interesse pubblico, anche sotto il profilo economico”.

Nel caso delle concessioni balneari, in particolare, secondo il Tar Toscana “deve essere applicato l’articolo 12 della direttiva 2006/123/CE “Bolkestein”, il quale prevede chiaramente che qualora il numero di autorizzazioni disponibili per una determinata attività sia limitato per via della scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche utilizzabili, gli Stati membri applicano una procedura di selezione tra i candidati potenziali, che presenti garanzie di imparzialità e di trasparenza e preveda, in particolare, un’adeguata pubblicità dell’avvio della procedura e del suo svolgimento e completamento” (par. 1) e che, in tali casi, “l’autorizzazione è rilasciata per una durata limitata adeguata e non può prevedere la procedura di rinnovo automatico né accordare altri vantaggi al prestatore uscente o a persone che con tale prestatore abbiano particolari legami“”.

Gestione cookie