Aliquota al 20% e conti correnti: ecco come cambiano le tasse

ROMA – A quasi tre mesi dall’entrata in vigore delle nuove aliquote per le rendite finanziarie, l’agenzia delle Entrate pubblica i nuovi modi di pagamento e di calcolo delle tasse. Arriva l’aliquota “unica” del 20% (che si applica per esempio ai dividendi in distribuzione in questi giorni) e che sostituisce quella del 27% (prima prevista per conti correnti, libretti di risparmio, certificati di deposito, conti deposito vincolati e obbligazioni private con scadenza inferiore ai 18 mesi) e del 12,50% (azioni, fondi, polizze e così via).

Sono previste però delle eccezioni: l’aliquota rimane ferma al 12,5% per i titoli di Stato italiani e i buoni fruttiferi postali, “per salvaguardare alcuni interessi generali di natura pubblica oppure specifici interessi meritevoli di tutela da parte dell’ordinamento”.

Un’agevolazione, quella del 12,5%, prevista anche per i titoli emessi da enti sovranazionali o internazionali riconosciuti in Italia, i titoli di natura obbligazionaria emessi da Stati esteri presenti nella white list e i prestiti obbligazionari emessi da enti territoriali (regioni, province, comuni e comunità montane) solo italiani. Particolarità, quest’ultima, che rischia di far scattare una procedura di infrazione da parte della Ue. Trattamento di riguardo è stato riservato ai titoli di risparmio per l’economia meridionale, per i quali è prevista un’aliquota di favore del 5 per cento.

Queste le principali novità, riportate dal sole 24 Ore:

Obbligazioni. L’agenzia delle Entrate risolve il difetto di coordinamento delle norme sulla soppressione del prelievo del 20% in caso di anticipato rimborso delle obbligazioni aventi scadenza non inferiore a 18 mesi (articolo 2, commi 13 e 18-bis, del Dl 138) precisando che la predetta somma è comunque dovuta in relazione agli interessi maturati sino a fine 2011.

Titoli per il Sud. Tra le rendite finanziarie che sono state più salvaguardate dalle novità della manovra di Ferragosto 2011, ci sono quelle legate ai titoli di risparmio emessi per il sostegno dell’economia meridionale. Non soltanto sono stati esentati dall’innalzamento della tassazione al 20%, ma beneficiano anche di un’aliquota particolarmente bassa: il 5 per cento.

Polizze in cedola. Per le cosiddette polizze con cedola, il reddito maturato fino al 31 dicembre 2011 si computa senza alcuna decurtazione, non sussistendo al momento del l’erogazione della prestazione “ricorrente” le condizioni per determinare con certezza l’eventuale guadagno dell’assicurato.

Paesi White list. Si salvano dall’aumento dell’aliquota al 20% le obbligazioni emesse dagli Stati che consentono un adeguato scambio di informazioni sui contribuenti (white list). In attesa che l’elenco di questi Paesi venga ridefinito, la circolare chiarisce che va utilizzata la lista attuale, stabilita dal Dm Finanze del 4 settembre 1996 (successivamente integrato).

Titoli partecipativi. Apertura anche per i titoli partecipativi i cui proventi erano assoggettati ad aliquota del 27% e che ora passeranno al 20 per cento. Questi titoli sinora non hanno avuto mercato proprio a causa dell’aliquota maggiorata. Si tratta di strumenti con particolari diritti determinati dallo statuto, dalla possibilità di nominare un amministratore al diritto di conversione in altri strumenti finanziari o in partecipazioni azionarie

Regimi amministrati. Di particolare rilievo la conferma che qualora il contribuente detenga più rapporti in regime amministrato a esso intestati con il medesimo intermediario, lo stesso, nell’effettuare il calcolo, può compensare le minusvalenze derivanti dall’affrancamento di un dato rapporto con le plusvalenze esistenti su di un altro rapporto optato.

Cointeressenza. Il contratto di cointeressenza prevede, per definizione, solo apporto di capitale. Per questo motivo, è sempre sottoposto a ritenuta. La circolare 11/E, per evitare incertezze, ricorda che è stato modificato l’articolo 27 del Dpr 600/73, sopprimendo il secondo periodo del comma 3 che disponeva la ritenuta del 12,50% nel caso di utili pagati agli azionisti di risparmio.

Conti bancari. Per determinare l’aliquota da applicare sui redditi da conti bancari e postali (tipicamente interessi), occorre considerare il momento nel quale essi maturano. L’aliquota del 20% vale quindi per tutti gli interessi esigibili a partire dal 1° gennaio scorso, indipendentemente da quando vengono percepiti.

 

 

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