Tetto agli stipendi Rai e Pubblica amministrazione: sentenza Corte Costituzionale il 22 marzo

Tetto agli stipendi per dipendenti, consulenti, collaboratori e dirigenti degli enti pubblici e delle aziende statali: sulla controversa questione, che riguarda la Rai e tutta la pubblica amministrazione ci sarà una sentenza della Corte Costituzionale.

La Corte, nell’udienza pubblica del 22 marzo 2017, si pronuncerà sul tetto massimo retributivo degli emolumenti o delle retribuzioni nell’ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con le pubbliche amministrazioni statali e in particolare dei giudici di Cassazione, Consiglio di Stato e Corte dei Conti. Questo il comunicato della Corte Costituzionale:

Corte Costituzionale – Udienza pubblica 22 marzo 2017

Tetto massimo retributivo. Magistrature.

(R.O. 220-230/2015; 172-180/2016; 211/2016)

Il TAR Lazio, con numerose ordinanze, sottopone all’esame della Corte questione di legittimità costituzionale concernente il limite massimo retributivo per gli emolumenti o le retribuzioni nell’ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con le pubbliche amministrazioni statali. Il
rimettente denuncia l’applicazione del meccanismo del tetto massimo degli emolumenti in particolare ai giudici della Corte dei conti di nomina governativa (R.O. 220/2015 e seguenti), ai giudici del Consiglio di Stato parimenti di nomina governativa (R.O. 172/2016 e seguenti), ai
giudici ordinari (R.O. 211/2016).

Con i primi due gruppi di ordinanze viene censurato l’articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), il quale prevede che ai soggetti già titolari ditrattamenti pensionistici erogati da gestioni previdenziali pubbliche, le amministrazioni non possono erogare trattamenti economici onnicomprensivi che, sommati al trattamento pensionistico, eccedano il limite fissato ai sensi dell’articolo 23-ter, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201. Tale disposizione viene censurata direttamente con la ordinanza R.O. 211/2016. Secondo la tesi del rimettente, il limite predetto, oltre ad essere irragionevole e lesivo del diritto ad una retribuzione proporzionata, violerebbe lo status di autonomia ed indipendenza dei magistrati.

Norme censurate

L. 27 dicembre 2013, n. 147.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014).
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Comma 489
489. Ai soggetti già titolari di trattamenti pensionistici erogati da gestioni previdenziali pubbliche, le amministrazioni e gli enti pubblici compresi nell’elenco ISTAT di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, non possono erogare trattamenti economici onnicomprensivi che, sommati al trattamento pensionistico, eccedano il limite fissato ai sensi dell’articolo 23-ter, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Nei trattamenti pensionistici di cui al presente comma sono compresi i vitalizi, anche conseguenti a funzioni pubbliche elettive. Sono fatti salvi i contratti e gli incarichi in corso fino alla loro naturale scadenza prevista negli stessi. Gli organi costituzionali applicano i princìpi di cui al presente comma nel rispetto dei propri ordinamenti.

D.L. 6 dicembre 2011, n. 201
Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici.
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Art. 23-ter. Disposizioni in materia di trattamenti economici
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è definito il trattamento economico annuo onnicomprensivo di chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell’ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali, di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi incluso il personale in regime di diritto pubblico di cui all’articolo 3 del medesimo decreto legislativo, e successive modificazioni, stabilendo come parametro massimo di riferimento il trattamento economico del primo presidente della Corte di cassazione. Ai fini dell’applicazione della disciplina di cui al presente comma devono essere computate in modo cumulativo le somme comunque erogate all’interessato a carico del medesimo o di più organismi, anche nel caso di
pluralità di incarichi conferiti da uno stesso organismo nel corso dell’anno.
2. Il personale di cui al comma 1 che è chiamato, conservando il trattamento economico riconosciuto
dall’amministrazione di appartenenza, all’esercizio di funzioni direttive, dirigenziali o equiparate, anche in posizione di fuori ruolo o di aspettativa, presso Ministeri o enti pubblici nazionali, comprese le autorità amministrative indipendenti, non può ricevere, a titolo di retribuzione o di indennità per l’incarico ricoperto, o anche soltanto per il rimborso delle spese, più del 25 per cento dell’ammontare complessivo del trattamento economico percepito.
3. Con il decreto di cui al comma 1 possono essere previste deroghe motivate per le posizioni apicali delle rispettive amministrazioni ed è stabilito un limite massimo per i rimborsi di spese.
4. Le risorse rivenienti dall’applicazione delle misure di cui al presente articolo sono annualmente versate al Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato.

D.L. 24 aprile 2014, n. 66
Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale.
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Art. 13 (Limite al trattamento economico del personale pubblico e delle società partecipate)
1. A decorrere dal 1° maggio 2014 il limite massimo retributivo riferito al primo presidente della Corte di cassazione previsto dagli articoli 23-bis e 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni e integrazioni, è fissato in euro 240.000 annui al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico del dipendente. A decorrere dalla predetta data i riferimenti al limite retributivo di cui ai predetti articoli 23-bis e 23-ter contenuti in disposizioni legislative eregolamentari vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, si intendono sostituiti dal predetto importo.
Sono in ogni caso fatti salvi gli eventuali limiti retributivi in vigore al 30 aprile 2014 determinati per effetto di apposite disposizioni legislative, regolamentari e statutarie, qualora inferiori al limite fissato dal presente articolo.
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a cura dell’Ufficio ruolo della Corte costituzionale

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