Addio preoccupazioni: ecco come l’esonero può “salvare” il lavoratore del pubblico impiego o del privato dalla visita fiscale.
I lavoratori che si assentano dal lavoro per malattia sanno di dover rimanere in casa per rendersi reperibili al momento della temutissima visita fiscale. Il medico chiamato a effettuare la visita di controllo ha infatti facoltà di presentarsi alla porta senza preavviso in tutti gli orari stabiliti dalla legge. Laddove il lavoratore non fosse presente per il controllo e non fosse in grado di presentare un’opportuna giustificazione potrebbero essere applicate punizioni e sanzioni.
L’ispezione, disposta dall’INPS o dal datore di lavoro, deve però tenere in considerazione i casi di esonero dalla visita fiscale. Fino a non troppo tempo fa l’esonero era una fattispecie tutelata solo per i lavoratori del pubblico impiego. Poi, in base all’art. 25 del Dlgs 151/2015 e al Decreto del Ministero del Lavoro dell’11/1/2016 la possibilità di essere esonerati dall’obbligo di reperibilità durante gli orari della visita fiscale in presenza di specifiche motivazioni è stata estesa anche ai lavoratori subordinati del settore privato.
Conoscere i casi di esonero rende dunque meno angosciante la prospettiva di poter subire la visita fiscale. Resta comunque in vigore una differenza formale e procedurale fra controlli effettuati dall’INPS per i dipendenti pubblici e disposti dal datore di lavoro per i lavoratori del settore privato.
Nel pubblico, la visita fiscale è obbligatoria e può essere richiesta anche per assenze precedenti o successive a giorni non lavorativi. Poi, nel settore privato è il datore di lavoro, di norma, a dover richiedere, la visita fiscale il primo giorno della malattia. Nel settore privato i casi di esonero sono connessi a situazioni in cui il lavoratore malato soffre di patologie gravi (che richiedono cure salvavita), ha subito infortuni sul lavoro o è affetto da malattie professionali, oppure se la malattia è correlata a un’invalidità superiore al 67%.
Esonero dalla visita medica: tutti i casi previsti dalla legge
Nel pubblico l’esonero permette di evitare la visita fiscale in presenza di patologie gravi, situazioni di menomazione ascritte alle prime 3 categorie della Tabella A allegata al decreto sul riordinamento delle pensioni di guerra o patologie rientranti nella Tabella E dello stesso decreto e situazioni di invalidità riconosciuta, pari o superiore al 67%.
Esistono dunque malattie, considerate gravi, che determinano la possibilità di esonero dalla visita fiscale. La decisione spetta comunque al medico dell’INPS, che è chiamato ogni volta a valutare la situazione in base alle contingenze. Ma come si riconosce una malattia grave? Dal punto di vista burocratico basta un certificato valido, rilasciato da un medico curante o da una struttura sanitaria accreditata.
La normativa vigente stabilisce infatti che il medico curante può utilizzare un codice di esclusione, ovvero il codice “E”, per esonerare il lavoratore in malattia dalle visite fiscali richieste d’ufficio. Tale richiesta di esonero dovrebbe applicarsi a quei casi in cui il medico curante stabilisce che il proprio paziente non è in grado di affrontare, proprio per motivi di salute, una visita medica o un’ispezione.