Bonus risparmio energetico, come fare per ottenere il rimborso del 55-65%

Risparmio energetico, come fare per ottenere il bonus del 55% o del 65%? Cos’è un bonifico parlante? Cosa devo indicare nel bonifico parlante? Cos’è l’asseverazione del tecnico? Come funziona con le pompe di calore, le caldaie a condensazione, gli impianti geotermici, le finestre? Come devo fare con la comunicazione all’Enea? Cos’è la scheda informativa degli interventi realizzati? Quali sono i dati contenuti nell’attestato di prestazione energetica dell’edificio? Cosa devo scrivere nella comunicazione all’Agenzia delle Entrate?
Bonus risparmio energetico, come fare per ottenere il rimborso del 55-65%
Bonus risparmio energetico, come fare per ottenere il rimborso del 55-65% (LaPresse)

ROMA – Risparmio energetico, come fare per ottenere il bonus del 55% o del 65%? Il bonus del 65%, innanzitutto, vale solo per le spese sostenute dal 6 giugno al 31 dicembre 2013. Per i condomini, si può godere del bonus del 65% per le spese fatte fino al 30 giugno 2014.
Per ottenere il rimborso, comunque, la procedura è più complessa del bonus sulle ristrutturazioni edilizie (quello che va dal 36% al 50%).

Il presupposto della richiesta di bonus per risparmio energetico è il cosiddetto bonifico parlante. I pagamenti delle spese per interventi per il risparmio energetico devono essere fatti con un bonifico bancario nel quale sia indicata questa causale di versamento:

“detrazione del 55-65%, ai sensi dell’articolo 1, commi 344-347, legge 27 dicembre 2006, n. 296”.

Nel “bonifico parlante” bisogna indicare inoltre codice fiscale del beneficiario della detrazione e il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato (questa condizione non è necessaria per i soggetti titolari di reddito d’impresa).

Per quanto riguarda le “scadenze” temporali del bonus, spiega Luca De Stefani sul Sole 24 Ore:

“Per poter beneficiare della detrazione del 55% sulle spese degli interventi per il risparmio energetico, è necessario che queste siano state sostenute nei periodi d’imposta che vanno dal 2007 al 31 dicembre 2013.

Per individuare il periodo di sostenimento della spesa, vale il principio di cassa per le persone fisiche o i lavoratori autonomi e quello di competenza per le imprese. Per i privati, ad esempio, non sono agevolati solo i pagamenti del 2013 relativi alle fatture di acconto emesse per opere eseguite nel 2013, ma possono beneficiare della detrazione del 55-65% anche i bonifici per gli anticipi, su lavori ancora da eseguire, o addirittura per il saldo, anche se i lavori termineranno nel 2014. Se nel 2013 saranno pagati anticipi su opere per il risparmio energetico, che verranno effettuate il prossimo anno, è bene che il contratto di appalto o di fornitura con posa in opera con l’impresa costruttrice o con l’artigiano preveda garanzie per la corretta esecuzione dei lavori successivi ai pagamenti. Queste precauzioni vanno prese se si desiderano anticipare al 2013 i bonifici bancari, per poter iniziare dal periodo d’imposta 2013 a ripatire la detrazione Irpef del 55-65% in 10 anni, al posto di iniziare a utilizzare il bonus dal prossimo anno”.

Un altro passaggio necessario per beneficiare del bonus è l’asseverazione del tecnico: è una carta nella quale un tecnico abilitato alla progettazione di edifici e impianti (ingegneri, architetti, geometri e periti industriali, dottori agronomi, dottori forestali e periti agrari), “assevera” che l’intervento progettato risponde ai requisiti indicati agli articoli 6, 7, 8 e 9, decreto del ministro dell’Economia del 19 febbraio 2007.

Per le caldaie a condensazione, le pompe di calore, gli impianti geotermici o per le finestre, non serve l’asseverazione, ma basta una certificazione del produttore che attesti i requisiti.

Ulteriore passaggio necessario è la comunicazione all’Enea, il documento che deve essere inviato all’Enea entro 90 giorni dalla fine dei lavori. Questo deve contenere, spiega De Stefani:

la scheda informativa degli interventi realizzati, riportata all’allegato E del decreto del ministro dell’Economia del 19 febbraio 2007 (solo per la sostituzione di finestre comprensive di infissi e l’installazione di pannelli solari termici si utilizza la scheda informativa di cui all’allegato F);
i dati contenuti nell’attestato di prestazione energetica dell’edificio. Per la sostituzione di finestre e l’installazione di pannelli solari termici effettuati dal 2008, questo attestato non è richiesto; dal 15 agosto 2009, questa semplificazione è stata estesa anche agli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e messa a punto del sistema di distribuzione”.

Ultimo passaggio necessario è la comunicazione all’Agenzia delle Entrate, nel caso che i lavori inizino in un anno e continuino in quello successivo. In questo caso, entro 90 giorni dopo il termine di ciascun periodo di imposta, il contribuente deve inviare una comunicazione al Fisco nella quale deve indicare quanto ha pagato nell’anno precedente. Spiega De Stefani:

“In questi casi, il contribuente può usufruire della detrazione spettante per le spese sostenute in ciascun periodo d’imposta, anche prima dell’invio della scheda all’Enea, a condizione che attesti che i lavori non sono ultimati. Il contribuente, quindi, può usufruire della detrazione del 55% per le spese già sostenute anche se, non essendo ancora ultimati i lavori, non ha ancora completato l’iter procedurale previsto. L’Enea, sul sito internet, sostiene che questa attestazione possa essere sostituita dalla comunicazione dei pagamenti fatti nell’anno precedente alle Entrate”.

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