Gatti e cani come beni di consumo: se "difettosi" si cambiano. La sentenza della Cassazione Gatti e cani come beni di consumo: se "difettosi" si cambiano. La sentenza della Cassazione

Gatti e cani come beni di consumo: se “difettosi” si cambiano. Sentenza della Cassazione

Gatti e cani come beni di consumo: se "difettosi" si cambiano. La sentenza della Cassazione
Gatti e cani come beni di consumo: se “difettosi” si cambiano. La sentenza della Cassazione (Foto Ansa)

ROMA – Anche i cani e i gatti come i beni di consumo possono essere cambiati se “difettosi”. E’ quanto ha stabilito la Corte di Cassazione con una sentenza depositata a fine settembre riguardo al caso di un cane di razza Pinscher a cui, un anno dopo la vendita, era stata diagnosticata attraverso una tac una grave cardiopatia congenita. 

Il suo nuovo padrone si era così rivolto al venditore per ottenere una parziale restituzione del prezzo e il risarcimento del danno, ma questi si era rifiutato. In tribunale la richiesta dell’acquirente era stata respinta in primo e secondo grado, ma il ricorso in Cassazione è andato altrimenti. 

Invocando il Codice del Consumo, che prevede il termine di decadenza per la denuncia dei vizi per il “bene di consumo” due mesi dopo la scoperta del “difetto”, l’acquirente ha vinto il ricorso. 

Come ha spiegato al quotidiano Alto Adige il Centro Tutela Consumatori Utenti, “in parole povere, se acquistate animali da compagnia o d’affezione e se siete un consumatore, la denuncia della malattia può essere fatta entro due mesi dalla scoperta, entro due anni dall’acquisto: questo significa che se vi accorgete che il cucciolo acquistato presenta una malattia che si rivela preesistente alla vendita potete avvalervi delle norme sulla garanzia come qualsiasi altro privato che acquista un prodotto, inviando una raccomandata al venditore che illustri la malattia del cucciolo, (magari allegando il certificato del medico) e chiedendo il rimedio che riterrete più opportuno, in particolare, trattandosi probabilmente di un animale di cui vi siete affezionati, una riduzione del prezzo e un risarcimento del danno (ma potreste anche chiedere eventualmente, la risoluzione del contratto)”.

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