Diffamazione, causa civile può proseguire parallela a processo penale. Lo dice la Cassazione

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Diffamazione, causa civile può proseguire parallela a processo penale. Lo dice la Cassazione

ROMA – La Cassazione con Ordinanza n. 28499 del 29 novembre 2017 ha affermato che una causa civile di risarcimento danni da diffamazione in cui non vi sia stata costituzione di parte civile può proseguire parallelamente al processo penale senza attenderne l’esito finale.

La Suprema Corte ha così respinto le tesi del gruppo Rcs Mediagroup che sosteneva che doveva essere sospeso il giudizio civile di risarcimento davanti al tribunale di Roma per un articolo ritenuto diffamatorio, pubblicato sul Corriere della Sera nel 2014, per il quale il tribunale di Milano aveva assolto l’allora direttore Ferruccio de Bortoli e la giornalista Fiorenza Sarzanini.

Ma la sentenza era stata impugnata dal pubblico ministero.

Di seguito riportiamo il testo integrale della ordinanza della Cassazione scaricabile qui.

Cassazione 6^ Sezione Civile – Ordinanza n. 28499 del 29 novembre 2017 (Presidente Adelaide AMENDOLA, relatore Marco ROSSETTI)

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al nr. 26411-2016 proposto da:

MADDALENA GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA GIULIANA 66, presso lo studio dell’avvocato PIETRO PATERNO’ RADDUSA, che lo rappresenta e difende; – ricorrente –

contro

RCS MEDIAGROUP SPA, in persona del procuratore, elettivamente domicuiliato in Roma VIA DELLE QUATTRO FONTANE 161, presso lo studio dell’avvocato SANTE RICCI, che la rappresenta e difende; – resistente –

per regolamento di competenza avverso l’ordinanza n. RG. 57761/2014 del TRIBUNALE di ROMA, depositata 11 20/10/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 30/10/2017 dal Consigliere Dott. MARCO ROSSETTI;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale RENATO FINOCCHI GHERSI che chiede che la Corte di cassazione, in camera di consiglio accolga il ricorso, con i conseguenti provvedimenti di legge.

                                                                                                                                                                            Rilevato che:

nel 2014- Giuseppe Maddalena, funzionario del Ministero dell’Interno, convenne dinanzi al Tribunale di Roma la società RCS Mediagroup S.p.A., Ferruccio de Bortoli e Fiorenza Sarzanini, nelle rispettive qualità .di editore, direttore responsabile ed autore di un articolo pubblicato sul quotidiano “Corriere della Sera”, avente – secondo la prospettazione attorea – contenuto diffamatorio;

con ordinanza 20 ottobre 2016 il Tribunale di Roma, appreso dalle parti che dagli stessi fatti esposti nell’atto di citazione era scaturito un procedimento penale dinanzi al Tribunale di Milano, conclusosi con una sentenza di assoluzione impugnata dalla Procura, dispose la sospensione del processo “in attesa della definizione di quello pregiudiziale dinanzi al Tribunale di Milano”;

la suddetta ordinanza di sospensione è stata impugnata da Giuseppe Maddalena con regolamento di competenza fondato su due motivi ed illustrato da memoria;

ha resistito la sola RCS Mediagroup con controricorso anch’esso illustrato da memoria;

                                                                                                                                                                    Considerato che:

col primo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell’articolo 134 c.p.c., sostenendo che l’ordinanza di sospensione sia immotivata;

il motivo è infondato: l’ordinanza del 20.10.2016 infatti, pur nella sua stringatezza, lascia intendere inequivocamente che la sospensione è stata disposta per pregiudizialità, come si desume dalle parole “sospende il processo in attesa della definizione di quello pregiudiziale ecc.”;

col secondo motivo il ricorrente lamenta che l’ordinanza impugnata avrebbe violato l’art. 295 c.p.c.; assume che il giudizio civile di risarcimento del danno da lesione dell’onore e della reputazione, e quello penale per calunnia o diffamazione, quando non vi sia stata costituzione di parte civile, proseguono su binari separati e senza reciproche interferenze, sicché non v’è alcuna pregiudizialità né giuridica, né logica, tra i due giudizi;

il motivo è manifestamente fondato: il processo civile scaturente da un fatto reato prosegue infatti in sede civile, se non vi è stata costituzione di parte civile in sede penale (articolo 75 c.p.c.); questa Corte, sul punto, ha ripetutamente affermato che “nell’ordinamento processuale vigente l’unico mezzo preventivo di coordinamento tra il processo civile e quello penale è costituito dall’art. 75 c.p.p., il quale esaurisce ogni possibile ipotesi di sospensione del giudizio civile per pregiudizialità, ponendosi come eccezione al principio generale di autonomia, al quale s’ispirano i rapporti tra i due processi, con il duplice corollario della prosecuzione parallela delgiudizio civile e di quello penale, senza alcuna possibilità di influenza del secondo sul primo, e dell’obbligo del giudice civile di accertare autonomamente i fatti. La sospensione necessaria del giudizio civile è pertanto limitata all’ipotesi in cui l’azione in sede civile sia stata proposta dopo la costituzione di parte civile nel processo penale, prevedendosi, nel caso inverso, la facoltà di trasferire l’azione civile nel processo penale, il cui esercizio comporta la rinuncia “ex lege” agli atti del giudizio civile, ovvero la prosecuzione separata dei due giudzi” (Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 26863 del 22/12/2016);

le spese del presente giudizio per regolamento di competenza saranno liquidate con la sentenza definitiva;

                                                                                                                                                                      P.q.m.

ordina la prosecuzione del processo;

dispone che le spese della presente fase siano liquidate con la sentenza definitiva, secundum eventum litis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile della Corte di cassazione, addì 30 ottobre 2017.

Il Presidente Adelaide Amendola

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