ROMA – Mentre il neo Presidente della Repubblica Sergio Mattarella parlava davanti alle Camere riunite della importanza della libertà di stampa, alla Camera dei Deputati procede speditamente la nuova legge bavaglio, Alla Commissione Giustizia di Montecitorio sono stati presentati nuovi emendamenti alla legge sulla diffamazione a mezzo stampa, legge che vuole imporre nuovi paletti a giornali e siti internet che si occupano di informazione. La legge che la stampa ha già catalogato appunto come “bavaglio”.
I nuovi emendamenti sono già disponibili sul sito della Camera dei Deputati (puoi scaricarli qui):
ART. 1.
Al comma 2, primo capoverso lettera a) eliminare le parole: e senza commento, senza risposta e senza titolo.
1. 35. Liuzzi, Businarolo, Colletti, Vacca, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Sarti, Turco, Brescia.
Al comma 2, lettera a) sostituire le parole: commento, senza risposta con le seguenti:, e senza inserire nel testo della rettifica commenti o risposte,.
1. 15. Ermini, Vazio, Rossomando.
Al comma 2, lettera a) sostituire le parole: le dichiarazioni o le rettifiche dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini o ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro dignità o contrari a verità purché le rettifiche non abbiano contenuto suscettibile di incriminazione penale o non siano documentalmente false con le seguenti: le dichiarazioni o le rettifiche dei soggetti cui siano stati attribuiti fatti contrari a verità e diffamatori, siccome lesivi dei suoi interessi morali, quali in particolare l’onore e la reputazione, purché le dichiarazioni e le rettifiche non abbiano contenuto suscettibile di incriminazione penale o non siano documentalmente o fondatamente false.
1. 20. Marzano.
Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: di cui siano state pubblicate immagini fino alle parole: o contrari a verità, con le seguenti: cui siano stati attribuiti fatti contrari a verità e diffamatori, in quanto lesivi dei suoi interessi morali, quali in particolare l’onore e la reputazione,.
1. 31. Daniele Farina, Sannicandro.
Al comma 2, lettera a) sostituire le parole: non siano documentalmente false con le seguenti: non siano documentalmente o fondatamente false.
1. 21. Marzano.
Al comma 2, lettera a), dopo le parole: purché le dichiarazioni o le rettifiche non abbiano contenuto suscettibile di incriminazione penale o non siano documentalmente false, aggiungere le seguenti: o neghino la verità sostanziale di fatti.
1. 16. Fava.
Al comma 2, alla lettera b) dopo le parole: secondo comma inserire le seguenti: dopo le parole: «cui si riferiscono» aggiungere le parole: «ovvero in apposito spazio all’interno della pubblicazione dedicato alle rettifiche» e.
1. 14. Ermini, Vazio, Rossomando.
Al comma 2 secondo capoverso lettera b) eliminare le parole: due giorni e inserire le seguenti: tre giorni lavorativi.
1. 38. Liuzzi, Businarolo, Colletti, Vacca, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Sarti, Turco, Brescia.
Al comma 2 secondo capoverso lettera b) dopo le parole: due giorni inserire la seguente: lavorativi.
1. 37. Liuzzi, Businarolo, Colletti, Vacca, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Sarti, Turco, Brescia.
Al comma 2, alla lettera b) sostituire le parole: e rilevanza con le seguenti: e modalità di accesso al sito, nonché con le stesse caratteristiche grafiche.
1. 13. Ermini, Vazio.
Al comma 2, alla lettera e), dopo le parole: cui si riferisce inserire le seguenti: ovvero in apposito spazio air interno della pubblicazione dedicato alle rettifiche,.
1. 12. Ermini, Vazio, Rossomando.
Al comma 2, lettera c) sostituire le parole: non siano documentalmente false con le seguenti: non siano documentalmente o fondatamente false.
1. 22. Marzano.
Al comma 2 lettera d) dopo le parole: sono effettuate sopprimere le seguenti: ai sensi dell’articolo 32-quinquies del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e inserire le seguenti: secondo i modi e i tempi, e al ricorrere dei presupposti di cui all’articolo.
Conseguentemente:
al comma 2 dell’articolo 32-quinquies, decreto legislativo n. 177 del 2005, dopo le parole: ha diritto, inserire le seguenti: entro 10 giorni dalla trasmissione radiofonica o televisiva;
al comma 2 dell’articolo 32-quinquies decreto legislativo n. 177 del 2005, dopo le parole: purché quest’ultima, inserire le seguenti: non risulti manifestamente infondata e.
1. 6. D’Alessandro.
Al comma 2, alla lettera e) dopo le parole: sito internet ufficiale inserire le seguenti: non oltre 15 giorni da quello in cui è avvenuta la richiesta.
1. 11. Ermini, Vazio, Rossomando.
Al comma 2, lettera e) sostituire le parole: dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini o ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro dignità o contrari a verità purché le rettifiche non abbiano contenuto suscettibile di incriminazione penale o non siano documentalmente false con le seguenti: dei soggetti cui siano stati attribuiti fatti contrari a verità e diffamatori, siccome lesivi dei suoi interessi morali, quali in particolare l’onore e la reputazione, purché le dichiarazioni e le rettifiche non abbiano contenuto suscettibile di incriminazione penale o non siano documentalmente o fondatamente false.
1. 23. Marzano.
Al comma 2, lettera e) sostituire le parole: non siano documentalmente false con le seguenti: non siano documentalmente o fondatamente false.
1. 24. Marzano.
Al comma 2, lettera e), dopo le parole: o non siano documentalmente false, aggiungere le seguenti: o neghino la verità sostanziale dei fatti.
1. 17. Fava.
Al comma 2 lettera e), sopprimere l’ultimo periodo.
1. 39. Businarolo, Colletti, Vacca, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Sarti, Turco, Brescia.
Al comma 2, lettera e) sopprimere le parole: Nel caso in cui non sia possibile la ristampa o una nuova diffusione dello stampato o la pubblicazione nel sito internet, la pubblicazione in rettifica deve essere effettuata su un quotidiano a diffusione nazionale.
1. 25. Marzano.
Al comma 2, alla lettera e) sostituire l’ultimo periodo con il seguente: Nel caso in cui non sia possibile la ristampa o una nuova diffusione dello stampato o la pubblicazione nel sito internet, la pubblicazione in rettifica deve essere pubblicata, comunque non oltre 15 giorni da quello in cui è avvenuta la richiesta, sull’edizione online di un quotidiano a diffusione nazionale.
1. 10. Ermini, Vazio, Rossomando.
Al comma 2, lettera f), sopprimere le parole: ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il giudice accoglie in ogni caso la richiesta quando è stato falsamente attribuito un fatto determinato che costituisce reato».
1. 26. Marzano.
Al comma 2, lettera g), sopprimere il seguente periodo: Della stessa procedura può avvalersi l’autore dell’offesa, qualora il direttore responsabile del giornale o del periodico o della testata giornalistica on line registrata ai sensi dell’articolo 5, limitatamente ai contenuti prodotti, pubblicati, trasmessi o messi in rete dalle stesse redazioni, ovvero il responsabile della trasmissione radiofonica o televisiva non pubblichi la smentita o la rettifica richiesta. Nel caso di richiesta dell’autore, il direttore o comunque il responsabile è obbligato a pubblicare o ad effettuare la dichiarazione o a rettifica ai sensi del presente articolo.
1. 5. D’Alessandro.
Al comma 3, capoverso Art. 11-bis, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. Qualora l’autore dell’offesa provveda a pubblicare o diffondere dichiarazioni o rettifiche, con le modalità previste dall’articolo 8 della presente legge, è improponibile l’azione civile per il risarcimento del danno.
1. 42. Businarolo, Colletti, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Sarti, Turco, Liuzzi, Vacca, Brescia.
Al comma 5, capoverso Art. 13, al comma 1, sostituire le parole: di testate giornalistiche on line registrate ai sensi dell’articolo 5 con le seguenti: ai prodotti editoriali di cui all’articolo 1 della legge 7 marzo 2001, n. 62.
Conseguentemente sostituire, ovunque ricorrano, le parole: testate giornalistiche on line registrate ai sensi dell’articolo 5 della legge n. 47 del 1948 con le seguenti: ai prodotti editoriali di cui all’articolo 1 della legge 7 marzo 2001, n. 62.
1. 9. Ermini, Vazio, Rossomando.
Al comma 5, sostituire le parole: si applica la pena della multa fino a 10.000 euro con le parole: si applica la pena della multa da 5.000 euro a 10.000 euro anche in base al reddito e al patrimonio dell’imputato.
1. 28. Marzano.
Al comma 5, sostituire le parole: si applica la pena della multa fino a 10.000 euro con le parole: si applica la pena della multa da 5.000 euro a 10.000 euro.
1. 29. Marzano.
Al comma 5, capoverso Art. 13, primo comma, apportare le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: fino a 10.000 euro inserire le seguenti:, tenuto conto della capacità reddituale del condannato.;
b) dopo le parole: a 50.000 euro inserire le seguenti:, tenuto conto della capacità reddituale del condannato.
1. 32. Sannicandro, Daniele Farina.
Al comma 5, aggiungere dopo le parole: si applica la pena della multa fino a 10.000 euro le parole: anche in base al reddito e al patrimonio dell’imputato.
1. 27. Marzano.
Al comma 5, capoverso Art. 13, al comma 1, sostituire la parola: 10.000 con la seguente: 5.000 e la parola: 50.000 con la seguente: 30.000.
Conseguentemente, all’articolo 2, al comma 3, capoverso Art. 595, sostituire le parole: da euro 3,000 a euro 10.000 con le seguenti: fino a euro 5.000.
1. 8. Ermini, Vazio, Rossomando.
Al comma 5, capoverso Art. 13, comma 1, sostituire le parole: a 50.000 euro con le seguenti: a 25.000 euro.
1. 33. Daniele Farina, Sannicandro.
Al comma 5, capoverso Art. 13, comma 2, sopprimere le parole: e, nell’ipotesi di cui all’articolo 99, quarto comma 1), del medesimo codice, la pena accessoria dell’interdizione dalla professione di giornalista per un periodo da un mese a sei mesi.
1. 36. Liuzzi, Businarolo, Colletti, Vacca, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Sarti, Turco, Brescia.
Al comma 5, capoverso Art. 13, comma 2, sostituire le parole: nell’ipotesi di cui all’articolo 99, quarto comma, del medesimo codice, la pena accessoria dell’interdizione dalla professione di giornalista per un periodo da un mese a sei mesi con le parole: nell’ipotesi di cui all’articolo 99, del medesimo codice, invia una segnalazione al Consiglio di disciplina dei giornalisti territorialmente competente.
1. 18. Fava.
Al comma 5, capoverso Art. 13, comma 2, sostituire le parole: quarto comma, con le seguenti: secondo comma, numero 1,.
1. 1. Pagano.
Al comma 5, capoverso Art. 13, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Per la determinazione della multa il giudice tiene conto delle capacità economiche del condannato e della testata giornalistica.
1. 19. Fava.
Al comma 5, capoverso Art. 13, sopprimere il comma 3.
1. 4. D’Alessandro.
Al comma 5, capoverso Art. 13, sostituire il comma 3 con il seguente: le stesse pene di cui al comma 1, fuori dai casi di responsabilità, anche concorsuale, per la diffamazione o di responsabilità ai sensi dell’articolo 57 del codice penale e dell’articolo 30 legge 223/1990, si applicano, a querela della persona offesa, al direttore o al vicedirettore responsabile del quotidiano, del periodico o della testata giornalistica, radiofonica o televisiva o della testata giornalistica on line registrata ai sensi dell’articolo 5 che, a seguito di richiesta dell’autore della pubblicazione, abbia omesso, senza esplicitare al medesimo autore le ragioni specifiche del dissenso entro due giorni dalla richiesta, di pubblicare le dichiarazioni o le rettifiche secondo le modalità definite dall’articolo 8 e dall’articolo 32-quinquies del decreto legislativo n. 177 del 2005.
1. 3. D’Alessandro.
Al comma 5, capoverso Art. 13, sostituire il comma 4 con il seguente: l’autore dell’offesa, nonché il direttore responsabile del periodico o della testata giornalistica, anche on line, registrata ai sensi dell’articolo 5 della presente legge e i soggetti di cui all’articolo 57-bis del codice penale, nonché il responsabile della trasmissione radiofonica o televisiva, il concessionario pubblico o privato del servizio radiotelevisivo e le persone delegate al controllo della trasmissione, non sono punibili se, con le modalità previste dall’articolo 8 della presente legge e dall’articolo 32-quinquies del decreto legislativo n. 177/2005, anche spontaneamente, siano state pubblicate o diffuse dichiarazioni o rettifiche. La punibilità è parimenti esclusa per l’autore dell’offesa che abbia chiesto per iscritto al direttore responsabile del giornale o del periodico o della testata giornalistica on line registrata ai sensi dell’articolo 5, limitatamente ai contenuti prodotti, pubblicati, trasmessi o messi in rete dalle stesse redazioni, ovvero al responsabile della trasmissione radiofonica o televisiva, che vengano pubblicate le smentite o le rettifiche delle notizie diffuse.
1. 2. D’Alessandro.
Al comma 5, capoverso Art. 13, al comma 4, dopo le parole: on-line aggiungere le seguenti: o radiotelevisiva.
1. 41. Businarolo, Colletti, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Sarti, Turco, Liuzzi, Vacca, Brescia.
Al comma 5, capoverso Art. 13, al comma 4, sopprimere l’ultimo periodo.
1. 40. Businarolo, Colletti, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Sarti, Turco, Liuzzi, Vacca, Brescia.
Al comma 5, capoverso articolo 13, dopo il comma 7 è inserito il seguente: 8. Per il delitto di diffamazione a mezzo stampa, nonché a mezzo testate giornalistiche online e radiotelevisive, è competente il giudice del luogo ove ha sede la redazione giornalistica ovvero editoriale.
Se non è noto il luogo indicato nel comma 1 la competenza appartiene al giudice della residenza, della dimora o del domicilio dell’imputato.
Se nemmeno in tale modo è possibile determinare la competenza, questa appartiene al giudice del luogo in cui ha sede l’ufficio del Pubblico Ministero che ha provveduto per primo a iscrivere la notizia di reato nel registro previsto dall’articolo 335.».
Conseguentemente,
sopprimere il comma 6.
1. 7. Ermini, Vazio, Rossomando.
Al comma 6 sostituire le parole: del luogo di residenza della persona offesa con le parole: del luogo ove ha sede la redazione giornalistica ovvero editoriale.
1. 30. Marzano.
Al comma 6, sostituire le parole: della persona offesa, con le seguenti:, dimora o domicilio dell’imputato, ai sensi dell’articolo 9, comma 1, del codice di procedura penale.
1. 34. Sannicandro, Daniele Farina.