Riforma Rai, amministratore delegato? un pazzo! Testo integrale del ddl di Renzi

ROMA – Ecco il testo del disegno di legge sulla Rai approvato venerdì 3 aprile dal Consiglio dei ministri. Una legge che in realtà cambia poco nonostante i tamburi. Forse, si intravvede, cambiera il canone Rai, e questo è certamente un evento epocale, ma non tale da cambiare né la Rai né l’Italia. Poi c’è il gioco delle tre carte dello scambio direttore generale amministratore delegato: non si capisce il senso dell’operazione. Fino a ieri il dg era nominato dal consiglio di amministrazione su indicazione del ministero del Tesoro e quindi dal Governo. In futuro il consigliere o amministratore delegato sarà “nominato dal consiglio di amministrazione su proposta dell’assemblea”. All’assemblea partecipano i soci e i soci sono uno, il ministero del Tesoro.

Non si può trascurare la bassa demagogia del consigliere d’amministrazione nominato dai dipendenti. Solo quelli di Rai spa, precisa il ddl. I dipendenti delle controllate, la Sipra in primis, non conta nulla, perché

DISEGNO DI LEGGE

Art.1 (Contratto nazionale di servizio)
1. All’articolo 45 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1. dopo la parola: “Ministero- sono aggiunte le seguenti: “previa delibera del Consiglio dei Ministri- e le parole: “sono rinnovati ogni tre anni- sono sostituite dalle seguenti: “sono rinnovati ogni 5 anni”; b) dopo il comma 4 è inserito il seguente: “4-bis. Il Consiglio dei Ministri delibera gli indirizzi per il raggiungimento dell’intesa con l’Autorità”; c) al comma 4 le parole: “rinnovo triennale” sono sostituite dalle seguenti: “rinnovo quinquennale”.

Art.2 (Disciplina della governance della RAI s.p.a.)

1. All’articolo 49 del decreto legislativo 31 luglio 2005. n. 177 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 3 le parole: “composto da 9 membri” sono sostituite dalle seguenti: “composto da 7 membri- ; b) i commi da 5 a 12 sono sostituiti dai seguenti:

“5. La nomina del presidente del consiglio di amministrazione è effettuata dal consiglio medesimo nell’ambito dei suoi membri. 6. L’elezione del consiglio di amministrazione avviene sulla base di una lista composta da 4 membri, eletti due dalla Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica con voto limitato, 2 membri di nomina governativa, designati dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze e un membro designato dall’assemblea dei dipendenti di RAI Spa secondo modalità che garantiscano la trasparenza e rappresentatività della designazione stessa.

7. La revoca dei componenti del consiglio di amministrazione è deliberata dall’Assemblea ed acquista efficacia a seguito di valutazione favorevole della Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

8. In caso di dimissioni o impedimento permanente del Presidente o di uno o più membri del consiglio di amministrazione. i nuovi componenti sono nominati con la medesima procedura di cui al comma 6 entro i trenta giorni successivi alla data di comunicazione formale delle dimissioni.

9. Il consiglio di amministrazione. oltre ai compiti allo stesso attribuiti dalla legge e dallo statuto della società, approva il piano industriale, il piano editoriale, il preventivo di spesa annuale, gli investimenti superiori a 10 milioni di euro.

10. L’amministratore delegato, nominato dal consiglio di amministrazione su proposta dell’assemblea:

a) risponde al consiglio della gestione aziendale e sovrintende alla organizzazione e al funzionamento dell’azienda nel quadro dei piani e delle direttive definite dal consiglio di amministrazione;

b) assicura la coerenza della programmazione radiotelevisiva con le linee editoriali e le direttive adottate dal consiglio di amministrazione;

c) firma gli atti e contratti aziendali attinenti alla gestione della società, provvede alla gestione del personale dell’azienda e nomina i dirigenti apicali, sentito il consiglio di amministrazione;

d) propone all’approvazione del consiglio di amministrazione gli atti e i contratti aziendali aventi carattere strategico, ivi inclusi i piani annuali di trasmissione e di produzione e le eventuali variazioni degli stessi, nonché quelli che, anche per effetto di una durata pluriennale, siano di importo superiore a 10 milioni di euro;

e) provvede all’attuazione del piano di investimenti, del piano finanziario, del preventivo di spesa annuale, delle politiche del personale e dei piani di ristrutturazione, nonché dei progetti specifici approvati dal consiglio di amministrazione in materia di linea editoriale, investimenti, organizzazione aziendale, politica finanziaria e politiche del personale.

11. L’amministratore delegato non è dipendente di RAI s.p.a. e rimane in carica per tre anni dall’atto di nomina, salva la revoca delle deleghe in ogni momento da parte del consiglio di amministrazione, sentita l’assemblea.

12. All’amministratore delegato è riconosciuto un compenso; in caso di revoca al medesimo amministratore spetta un’indennità pari a tre dodicesimi del compenso annuo.

12-bis. Restano ferme le funzioni di indirizzo generale e di vigilanza dei servizi pubblici radiotelevisivi della Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi di cui all’articolo 1 della legge 14 aprile 1975. n. 103. Il consiglio di amministrazione riferisce annualmente alla medesima Commissione sulle attività della RAI s.p.a.

12-ter. La disciplina di cui ai commi da 1 a 7 si applica fino a che il numero delle azioni ‘alienato ai sensi dell’articolo 21 della legge 3 maggio 2004. n.112, non superi la quota del 10 per cento del capitale della RAI s.p.a., in considerazione dei rilevanti ed impresciimprescindibili motivi di interesse generale connessi allo svolgimento del servizio. 2. La RAI s.p.a. provvede all’adeguamento del proprio statuto sociale alle disposizioni di cui al comma 1 entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

13. All’articolo 4, primo comma. della legge 14 aprile 1975. n. 103, le parole da: “; indica i criteri generali per la formazione dei piani” a: “esercita le altre funzioni ad essa demandate dalla legge sono soppresse.

Art. 3 (Attività gestionale della RAI S.p.a.) 1. Dopo l’articolo 49 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, sono inseriti i seguenti:

a) “Art. 49-bis. (Responsabilità dei componenti degli organi delle società partecipate) 1.L’amministratore delegato e i componenti degli organi di amministrazione econtrollo della RAI s.p.a. sono soggetti alle azioni civili di responsabilità previsti dalla disciplina ordinaria delle società di capitali.

b) Art. 49-ter. (Contratti conclusi da RAI s.p.a.)

1. I contratti conclusi da RAI s.p.a. aventi per oggetto l’acquisto, lo sviluppo, la produzione o la coproduzione e le relative acquisizioni di tempo di trasmissione di programmi radiotelevisivi sono esclusi dall’applicazione della disciplina del decreto legislativo 12 aprile 2006 n.163, [codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture] ai sensi dell’articolo 19 dello stesso decreto.

2. I contratti conclusi dalla RAI s.p.a. aventi per oggetto lavori, servizi, forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria non sono soggetti agli obblighi procedurali previsti per tale tipologia di contratti dal decreto legislativo 12 aprile 2006. n.163;

c) ” Art. 49-quater (Reclutamento del personale) 1. L’amministratore delegato con proprio provvedimento, sentito il consiglio di amministrazione, definisce i criteri e le modalità per il reclutamento del personale e quelli per il conferimento degli incarichi, nel rispetto dei principi di cui all’articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001. n. 165 e della disciplina generale relativa alle società in totale partecipazione pubblica. Lo stesso provvedimento individua i profili professionali e gli incarichi per i quali, in relazione agli specifici compiti assegnati, può derogarsi ai suddetti criteri e modalità.

Art. 4 (Disciplina del finanziamento pubblico della RAI s.p.a.)

1. Il Governo è delegato ad adottare entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge uno o più decreti legislativi per la disciplina del finanziamento pubblico alla RAI s.p.a. sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi: a) revisione della normativa vigente in materia di canone, tenendo conto della giurisprudenza delle corti superiori; b) efficientamento del sistema del finanziamento pubblico della RAI s.p.a. in considerazione del livello di morosità riscontrata, dell’incremento delle disdette, dell’analisi costi-benefici nel perseguimento di politiche finalizzate a perequazione sociale ed effettività della riscossione; c) indicazione espressa delle norme abrogate; d) armonizzazione del sistema di finanziamento al modello societario della RAI s.p.a..

2. I decreti legislativi sono adottati su proposta del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze. sentite le Commissioni parlamentari competenti, che si esprimono entro sessanta giorni, decorsi i quali il Governo può procedere anche in mancanza dei predetti pareri.

3. In conformità all’articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, i decreti legislativi, se determinano nuovi o maggiori oneri non compensati al proprio interno, sono emanati solo successivamente o contestualmente all’entrata in vigore del provvedimento legislativo che stanzia le occorrenti risorse finanziarie.

Art. 5 (Abrogazioni e riassetto normativo)

1.Sono abrogate le seguenti disposizioni: a) articoli 17 e 20 della legge 3 maggio 2004, n.112; b) articolo 50 del decreto legislativo 31 luglio 2005. n.177;

2. Il Governo è delegato ad adottare entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo i principi e i criteri previsti dall’articolo 16, comma 1, della legge 3 maggio 2004. n. 112, un decreto legislativo per la modifica del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177, in materia di servizi media audiovisivi e radiofonici. sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi: a) riordino e semplificazione delle disposizioni vigenti; b) definizione dei compiti del servizio pubblico con riguardo alle diverse piattaforme tecnologiche tenendo conto della innovazione tecnologica e della convergenza delle piattaforme distributive; c) indicazione espressa delle norme abrogate.

Art.6 (Disposizioni transitorie) 1. Le disposizioni sulla nomina del consiglio di amministrazione della RAI s.p.a. di cui all’articolo 49 del decreto legislativo 31 luglio 2005. n.177, come modificato dall’articolo 2, si applicano a decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

Il commento entusiasta di Angela Majoli della agenzia di stampa Ansa.

I poteri forti del nuovo ad, che non potrà però contare su una buonuscita d’oro in caso di revoca; la conferma della ‘licenziabilità’ degli amministratori messa nero su bianco e definita in modo più chiaro; la revisione del canone entro un anno. Sono i dettagli della ‘nuova Rai’ voluta dal premier Renzi, condensata nel testo del disegno di legge di riforma approvato dal Consiglio dei ministri una settimana fa e diffuso venerdì 3 aprile 2014 sul sito di Palazzo Chigi. Un provvedimento snello – sei articoli – per ridisegnare governance e futuro di Viale Mazzini.
I POTERI DELL’AD – La nomina dei dirigenti apicali, sentito il cda; la firma di atti e contratti (fino a 10 milioni); la gestione del personale dell’azienda; la proposta al consiglio degli atti e contratti di valore strategico, come i piani di trasmissione e produzione; l’attuazione del piano di investimenti, del piano finanziario, del preventivo di spesa annuale, delle politiche del personale e dei piani di ristrutturazione.

Nominato dal cda su proposta dell’assemblea dei soci, l’ad – si legge – non è dipendente Rai, resta in carica per tre anni, “salva la revoca delle deleghe in ogni momento” da parte dello stesso consiglio, “sentita l’assemblea”. Una disposizione che di fatto conferma – pur disciplinandola in modo più dettagliato – la normativa attuale, che consente al cda di sfiduciare il direttore generale. In caso di revoca, spiega ancora il disegno di legge, l’ad dovrà accontentarsi di un’indennità pari a 3/12 del suo compenso annuo.

[Non si parla di quale compenso spetterà all’amministratore delegato. Molto dipenderà da quello perché. con buona pace della solerte e acritica redattrice dell’Ansa, ci dovete spiegare quale persona perbene e capace o non spinta da reconditi fini o disperata dopo anni di disoccupazione potrà accettare un posto dove non ti pagano i contributi, dopo tre anni sei fuori e ti danno una liquidazione in termini di mensilità inferiore alla Fornero e al Jobs Act. Chi accetterà dovrà essere trasparente anzi trasparentissimo sui sui redditi e le interessenze sue della moglie, dei figli, dei genitori, degli zii e dei parenti fino al settimo grado, perché a uno stipendio basso spesso corrispondono integrazioni occulte anche molto alte].

IL CDA – Anche i componenti del cda – sette al posto degli attuali nove – possono essere ‘revocati’ dall’assemblea: un ‘licenziamento’ che diventa efficace dopo la “valutazione favorevole” della Vigilanza. Anche oggi il Testo unico della radiotelevisione (che ha ‘assorbito’ la legge Gasparri) prevede che la Vigilanza possa formulare una delibera con cui chiede all’assemblea dei soci di revocare la nomina di un consigliere; nelle assemblee convocate per la revoca o l’azione di responsabilità, il rappresentante del Tesoro vota in linea con le indicazioni della commissione. Il presidente viene eletto dal cda all’interno dei suoi membri (4 eletti da Camera e Senato, 2 nominati dal governo e uno designato dall’assemblea dei dipendenti). Il consiglio, oltre ai compiti attribuitigli da legge e statuto, approva il piano industriale e quello editoriale, il preventivo di spesa annuale e gli investimenti superiori a 10 milioni di euro. Ad e cda – si legge ancora nel testo – “sono soggetti alle azioni civili di responsabilità previsti dalla disciplina ordinaria delle società di capitali”. LA
RIFORMA DEL CANONE – Il ddl delega al governo il compito di adottare, entro un anno dall’approvazione della riforma, “uno o più decreti legislativi” che tengano conto, tra l’altro, di alcune esigenze come l'”efficientamento” del finanziamento della Rai in considerazione “del livello di morosità”, “dell’incremento delle disdette”, “dell’analisi costi-benefici nel perseguimento di politiche finalizzate a perequazione sociale ed effettività delle riscossione”.

IL CONTRATTO DI SERVIZIO – Il documento che definisce gli obblighi di servizio pubblico durerà cinque anni e non più tre. Le linee guida sugli “ulteriori obblighi” legati allo sviluppo dei mercati e al progresso tecnologico oggi vengono fissate dall’Autorità per le comunicazioni d’intesa con il ministro delle Comunicazioni: il ddl prevede che gli indirizzi per il raggiungimento dell’intesa con l’Autorità vengano decisi dal Consiglio dei ministri.

Riforma Rai, il testo del ddl di Renzi: amministratore delegato? un pazzo
Il cavallo davanti alla sede Rai di Roma: correrà e resterà azzoppato?

STOP CONCESSIONE SE SI PRIVATIZZA OLTRE 10% CAPITALE – Se il ministero dell’Economia, che detiene il 99.56% della Rai, dovesse vendere una quota di capitale superiore al 10%, verrebbe automaticamente meno la concessione del servizio pubblico. Il provvedimento inizierà il suo iter dalla commissione Lavori pubblici del Senato: “Ci sono tutti i presupposti per fare presto come auspicato da Renzi”, dice la segretaria della commissione, Laura Cantini. “Il Pd chiederà di fare gli straordinari per approvare la riforma in tempi utili per il nuovo Cda”.

Gestione cookie