Legge bavaglio per salvare Sallusti. Ecco il testo del disegno della nuova legge, che col pretesto di salvare dal carcere il giornalista Alessandro Sallusti, mette i bulloni sulla bara della libera stampa in Italia. È una coproduzione di tutti i partiti, esclusi pochi eroi del Pd, esattamente 4: Gerardo D’Ambrosio, Luigi Vimercati, Vincenzo Vita e Luigi Zanda. Gli altri in un modo o nell’altro ci hanno tutti messo la firma, dal deludente Vannino Chiti, che ha firmato la prima versione della legge forse anche lui a sua insaputa, alla relatrice, Silvia Dalla Monica, ai presentatori di emendamenti liberticidi come Alberto Maritati e Francesco Pardi, a Felice Casson, che nel sottolineare gli aspetti della legge ha omesso di indicare il più grave, il deferimento all’ordine professionale in coincidenza con il rinvio a giudizio.
Una cosa simile non era riuscita nemmeno a Mussolini, meno che mai a Berlusconi, che si è autoaffondato per molto meno.
Leggete il testo qua sotto per convincervene.
In un momento come questo non è che i giornalisti godano di molta simpatia e per essere certi di conseguire lo scopo gli autori della legge e degli emendamenti hanno perfino isolato gli editori, lasciando i poveri giornalisti in balia di se stessi, senza il collante di Berlusconi e senza molta capacità non solo di agire ma forse anche di capire.
SENATO DELLA REPUBBLICA
________________________ XVI LEGISLATURA ________________________
Nn. 3491-3492-3509- A
Relazione orale
Relatori BERSELLI E DELLA MONICA
TESTO PROPOSTO DALLA 2° COMMISSIONE PERMANENTE
(GIUSTIZIA)
Comunicato alla Presidenza il 23 ottobre 2012
PER IL
DISEGNO DI LEGGE
Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al testo unico di cui al decreto
legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e al codice penale
in materia di diffamazione (n. 3491)
d’iniziativa dei senatori CHITI, GASPARRI, PALMIZIO, CECCANTI, DEL VECCHIO, GHEDINI, SBARBATI, FOSSON, D’AMBROSIO LETTIERI, CHIAROMONTE, IZZO, GIORDANO, CALIENDO, CASELLI, MARINARO, VITA, RIZZOTTI, ASCIUTTI e GRILLO
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 SETTEMBRE 2012
—————————–
CON ANNESSI I TESTI DEI
DISEGNI DI LEGGE
Disposizioni in materia di diffamazione a mezzo di stampa (n. 3492)
d’iniziativa dei senatori LI GOTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PARDI e PEDICA
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1º OTTOBRE 2012
Disposizioni in materia di diffamazione per la tutela della libertà
di stampa e della dignità del diffamato (n. 3509)d’iniziativa del senatore MALAN
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 OTTOBRE 2012
dei quali la Commissione propone l’assorbimento nel disegno di legge n. 3491
E DELLA
PETIZIONE
del signor Antonio Montano (n. 1595)
PERVENUTA ALLA PRESIDENZA IL 16 OTTOBRE 2012
INDICE
Pareri :
della 1° Commissione ………………………………………………………………………………
Disegni di legge:
– n. 3491, d’iniziativa dei senatori Chiti, Gasparri e altri, e testo proposto dalla Commissione
– n. 3492, d’iniziativa dei senatori Li Gotti, Belisario e altri ……………..
– n. 3509, d’iniziativa del senatore Malan …………………………………………
Petizioni:
n. 1595 del signor Antonio Montano
Disegno di legge n. 3491, d’iniziativa dei senatori Chiti, Gasparri e altri
Testo proposto dalla Commissione
” Art. 1
(Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47)
.
1.Alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, sono apportate le seguenti modificazioni:
” Art. 1
(Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47 e al testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177)
- Identico:
a) l’articolo 8 è sostituito dal seguente:
«Art. 8.
(Risposta e rettifiche)
1. Il direttore o, comunque, il responsabile è tenuto a pubblicare gratuitamente nel quotidiano o nel periodico, comprese le testate giornalistiche diffuse in via telematica, le dichiarazioni o le rettifiche dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini o ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro dignità o contrari a verità, purché le dichiarazioni o le rettifiche non abbiano contenuto suscettibile di incriminazione penale.
2 Per i quotidiani, le dichiarazioni o le rettifiche di cui al comma 1 sono pubblicate non oltre due giorni da quello in cui è avvenuta la richiesta, in testa di pagina e collocate nella stessa pagina del giornale che ha riportato la notizia cui si riferiscono. 3. Per i periodici, le dichiarazioni o le rettifiche di cui al comma 1 sono pubblicate non oltre il secondo numero successivo alla settimana in cui è pervenuta la richiesta, nella stessa pagina che ha riportato la notizia cui si riferisce. 4. Le rettifiche o dichiarazioni di cui ai commi 2 e 3 devono fare riferimento allo scritto che le ha determinate e devono essere pubblicate, senza commento, nella loro interezza, con lo stesso rilievo e nella medesima collocazione, e con le medesime caratteristiche tipografiche, per la parte che si riferisce direttamente alle affermazioni contestate.
5. Per le testate giornalistiche diffuse per via telematica, le dichiarazioni o le rettifiche di cui al comma 1 sono pubblicate non oltre due giorni dalla richiesta con le stesse caratteristiche grafiche, la stessa metodologia di accesso al sito e la stessa visibilità della notizia a cui si riferiscono.
6. Per la stampa non periodica, l’autore dello scritto ovvero i soggetti di cui all’articolo 57-bis del codice penale provvedono alla pubblicazione, a loro cura e spese, delle dichiarazioni o delle rettifiche dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini o ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro reputazione o contrari a verità, purché tali dichiarazioni o rettifiche non abbiano contenuto di rilievo penale. La pubblicazione in rettifica deve essere effettuata, senza commento, entro sette giorni dalla richiesta della persona offesa, su non più di due quotidiani a tiratura nazionale indicati dalla medesima persona, con adeguato rilievo e idonee collocazione e caratteristica grafica; la pubblicazione in rettifica deve inoltre fare chiaro riferimento allo scritto che l’ha determinata. 7. Qualora, trascorso il termine di cui rispettivamente ai commi 2, 3, 5 e 6, la rettifica o dichiarazione non sia stata pubblicata o lo sia stata in violazione di quanto disposto dai medesimi commi, l’autore della richiesta di rettifica può chiedere al giudice, ai sensi dell’articolo 700 del codice di procedura civile, che sia ordinata la pubblicazione con le modalità di cui ai medesimi commi. 8. Il giudice, qualora accolga la richiesta di cui al comma 7, comunica il relativo provvedimento al prefetto per l’irrogazione della sanzione amministrativa di cui al comma 12 in caso di mancata o incompleta ottemperanza all’ordine di pubblicazione. Il giudice dispone altresì la trasmissione degli atti al competente ordine professionale per le determinazioni relative alle sanzioni disciplinari. 9. Con il provvedimento che dispone l’ordine di pubblicazione di rettifiche o dichiarazioni, il giudice può altresì disporre che in caso di incompleta ottemperanza all’ordine di pubblicazione successivamente constatata nonché per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione del provvedimento sia dovuta a favore dell’autore della richiesta di rettifica una somma determinata con il medesimo provvedimento. 10. Fermo quanto previsto al comma 9, in caso di mancata o incompleta ottemperanza dell’ordine di pubblicazione di cui al comma 8 l’autore della richiesta di rettifica può chiedere al giudice, ai sensi dell’articolo 700 del codice di procedura civile, che sia ordinata la pubblicazione della rettifica su altri giornali quotidiani o periodici, ivi compresi quelli diffusi per via telematica, a spese di colui che non ha ottemperato all’ordine di pubblicazione. 11. L’autore dell’offesa può avvalersi della procedura di cui ai commi da 7 a 10, qualora il direttore responsabile del giornale quotidiano o periodico, ivi compresi quelli diffusi per via telematica, non abbia pubblicato la dichiarazione o la rettifica richiesta ai sensi del comma 1. 12. In caso di mancata o incompleta ottemperanza all’ordine di pubblicazione di cui al comma 8 si applica la sanzione amministrativa da euro 15.000 a euro 25.000.
b) l’articolo 9 è sostituito dal seguente:
«Art. 9.
(Pubblicazione obbligatoria di sentenze).
1. Nel pronunciare condanna per reato commesso mediante pubblicazione in giornali quotidiani o periodici, compresi quelli diffusi per via telematica, il giudice ordina in ogni caso la pubblicazione della sentenza, ai sensi dell’articolo 536 del codice di procedura penale, negli stessi e in altri giornali quotidiani o periodici aventi analoga diffusione quantitativa o geografica. La sentenza di condanna deve essere pubblicata sempre per esteso se la parte offesa ne fa richiesta. Il direttore o, comunque, il responsabile del quotidiano o del periodico nel quale è stata pubblicata la notizia diffamatoria è tenuto a eseguire gratuitamente la pubblicazione nello stesso quotidiano o periodico e a provvedere al pagamento delle spese relative alle altre pubblicazioni.
2. Nel pronunciare la sentenza di condanna il giudice dispone che i soggetti civilmente responsabili che abbiano ricevuto contributi a norma della legge n. 250 del 1990 e del decreto-legge n. 63 del 2012 restituiscano al Dipartimento dell’informazione e dell’editoria presso la Presidenza del Consiglio l’equivalente della somma degli importi della multa, della riparazione pecuniaria e del risarcimento dei danni. In caso di recidiva reiterata il giudice dispone che la corresponsione dei predetti contributi venga sospesa fino all’ammontare dell’importo dovuto per un anno. c) all’articolo 11 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Nella determinazione del danno derivante da diffamazione commessa con il mezzo della stampa, il giudice tiene conto della diffusione quantitativa o geografica del mezzo di comunicazione usato per compiere il reato, della gravità dell’offesa, nonché dell’effetto riparatorio della pubblicazione della rettifica.»
a) l’articolo 12 è sostituito dal seguente:
«Art. 12
(Riparazione pecuniaria).
– 1. Nel caso di diffamazione commessa col mezzo della stampa, la persona offesa può chiedere, oltre il risarcimento dei danni ai sensi dell’articolo 185 del codice penale, una somma a titolo di riparazione. La somma è determinata in relazione alla gravità dell’offesa e alla diffusione dello stampato e non può essere inferiore a 30.000 euro.»;
c-bis): identica:
«Art. 12
Riparazione pecuniaria).
– 1. Nel caso di diffamazione commessa col mezzo della stampa, la persona offesa può chiedere, il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali ai sensi dell’articolo 185 del codice penale. La somma è determinata in relazione alla gravità dell’offesa e alla diffusione dello stampato e non può essere inferiore a 30.000 euro.»;
b) l’articolo 13 sostituito dal seguente:
«Art. 13.
(Pene per la diffamazione).
1. Nel caso di diffamazione commessa con il mezzo della stampa, consistente nell’attribuzione di un fatto determinato, si applica la pena della multa non inferiore a 5.000 euro».
d) identica::
«Art. 13.
(Pene per la diffamazione).
–1 In caso di diffamazione commessa con il mezzo della stampa, consistente nell’attribuzione di un fatto determinato, si applica la pena della multa da euro 5.000 ad euro 100.000 tenuto conto della gravità dell’offesa e della diffusione dello stampato. 2. Qualora il colpevole sia stato condannato per un reato della stessa indole nei due anni precedenti, la pena è raddoppiata. 3. Alla condanna per il delitto di cui al comma 1 consegue la pena accessoria della pubblicazione della sentenza nei modi stabiliti dall’articolo 9. 4. Alla condanna per il delitto di cui al comma 1 consegue altresì la pena accessoria dell’interdizione dalla professione o comunque dall’attività di giornalista per un periodo da uno a sei mesi. Se il colpevole commette un altro reato della stessa indole nei due anni successivi alla precedente sentenza di condanna, alla nuova condanna consegue la pena accessoria dell’interdizione dalla professione di giornalista da sei mesi a un anno. In caso di ulteriore condanna, consegue la pena accessoria dell’interdizione dalla professione di giornalista da uno a tre anni. 5. La pena è sempre diminuita qualora, a richiesta della persona offesa, sia stata pubblicata la dichiarazione o la rettifica con le modalità di cui ai commi da 1 a 6 dell’articolo 8. La pena è altresì diminuita, limitatamente al solo autore, quando questi abbia chiesto, a norma del comma 11 dell’articolo 8, la pubblicazione della smentita o della rettifica richiesta dalla parte offesa.
6. Fermo quanto previsto dall’articolo 8, la pena è aumentata qualora il direttore o, comunque, il responsabile del quotidiano o del periodico, comprese le testate giornalistiche diffuse per via telematica, abbia rifiutato od omesso di pubblicare le dichiarazioni o le rettifiche secondo le modalità definite dal medesimo articolo.
7. La pena è aumentata fino alla metà qualora il fatto sia commesso dall’autore, dal direttore o dal vice direttore responsabile, dall’editore, dal proprietario della pubblicazione in concorso tra loro, o comunque da almeno tre persone.
8. All’atto della richiesta di rinvio a giudizio, il pubblico ministero dispone la trasmissione degli atti al competente ordine professionale per le determinazioni relative alle sanzioni disciplinari. Il giudice dispone in ogni caso la trasmissione della sentenza di condanna al competente ordine professionale. 2. All’articolo 32-quinquies del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
«4-bis. In caso di inottemperanza all’ordine di trasmissione della rettifica disposto dall’Autorità ai sensi del comma 4 del presente articolo, l’autore della richiesta di rettifica nonché l’autore dell’offesa possono avvalersi della procedura di cui ai commi da 7 a 12 dell’articolo 8 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, e successive modificazioni. 4-ter. Le disposizioni in materia di pubblicazione obbligatoria delle sentenze, di cui all’articolo 9 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, e successive modificazioni, si applicano anche in caso di condanna per reato commesso nell’ambito di trasmissioni televisive o radiofoniche. 4–quater. In caso di diffamazione commessa con il mezzo della radiotelevisione, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, e successive modificazioni».
Art. 2. (Modifiche al codice penale)
1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
Art. 2
(Modifiche al codice penale)
1.Identico:
a) l’articolo 57 è sostituito dal seguente:
«Art. 57
(Reati commessi con il mezzo della stampa, della diffusione radiotelevisiva o con altri mezzi di diffusione)
Salva la responsabilità dell’autore della pubblicazione, e fuori dei casi di concorso, il direttore o il vicedirettore responsabile del quotidiano, del periodico o della testata giornalistica, radiofonica o televisiva, risponde dei delitti commessi con il mezzo della stampa, della diffusione radiotelevisiva o con altri mezzi di diffusione se il reato è conseguenza di omesso controllo. La pena è in ogni caso ridotta di un terzo»;
a) identica:
«Art. 57
(Reati commessi col mezzo della stampa periodica)
Salva la responsabilità dell’autore della pubblicazione e fuori dei casi di concorso, il direttore o il vice direttore responsabile, il quale omette di esercitare sul contenuto del periodico da lui diretto il controllo necessario ad impedire che col mezzo della pubblicazione siano commessi reati, è punito, a titolo di colpa, se un reato è commesso, con la pena stabilita per tale reato, diminuita in misura non eccedente un terzo; la diminuzione non si applica nel caso in cui l’autore è ignoto o non identificabile. La pena è aumentata qualora l’autore sia un giornalista professionista sospeso o radiato dall’ordine o interdetto dalla professione..
Nei casi di cui al comma primo, la pena è raddoppiata qualora il colpevole abbia riportato condanna per un reato della stessa indole nei due anni precedenti. . La pena è aumentata della metà qualora il fatto sia commesso dall’autore, dal direttore o dal vice direttore responsabile, dal proprietario della pubblicazione, dall’editore in concorso tra loro, o comunque da almeno tre persone. In caso di ulteriore condanna per un reato della stessa indole, la pena di cui al comma precedente è raddoppiata».b) l’articolo 594 è sostituito dal seguente:
«Art. 594.
(Ingiuria). —
Chiunque offende l’onore o il decoro di una persona presente è punito con la multa fino a euro 1.500b) identica:
«Art. 594
(Ingiuria)
Chiunque offende l’onore o il decoro di una persona presente è punito con la multa fino a euro 5.000.Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica, telefonica o telematica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa.
Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica o telefonica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa.Le pene sono aumentate qualora l’offesa sia commessa in presenza di più persone»;
La pena è aumentata qualora l’offesa consista nell’attribuzione di un fatto determinato. La pena è raddoppiata qualora l’offesa sia commessa in presenza di più persone.»c) l’articolo 595 è sostituito dal seguente:
«Art. 595. —
(Diffamazione)
Chiunque, fuori dei casi indicati nell’articolo 594, comunicando con più persone, offende l’altrui reputazione, è punito con la multa fino a euro 2.500.c) identica:
«Art. 595
(Diffamazione)
Chiunque, fuori dei casi indicati nell’articolo 594, comunicando con più persone, offende l’altrui reputazione, è punito con la multa da euro 3.000 a euro 30.000.
La pena è aumentata se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato. Se l’offesa è recata con il mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, si applica la pena della multa fino a euro 5.000.Se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato, la pena è aumentata. Se l’offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della multa da euro 5.000 ad euro 50.000.
Se l’offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza o ad un’autorità costituita in collegio, le pene sono aumentate».Identico.».
Art. 3.
(Misure a tutela del soggetto diffamato o del soggetto leso
nell’onore e nella reputazione)
1. Fermo restando il diritto di ottenere la rettifica o l’aggiornamento delle informazioni contenute nell’articolo ritenuto lesivo dei propri diritti, l’interessato può chiedere ai siti internet e ai motori di ricerca l’eliminazione dei contenuti diffamatori o dei dati personali trattati in violazione della presente legge.
2. L’interessato, in caso di rifiuto o di omessa cancellazione dei dati, ai sensi dell’articolo 14 del decreto legislativo n. 70 del 2003 può chiedere al Giudice di ordinare ai siti internet e ai motori di ricerca la rimozione delle immagini e dei dati ovvero inibirne l’ulteriore diffusione.
3. In caso di morte dell’interessato, le facoltà ed i diritti di cui al comma 2 possono essere esercitati dagli eredi o dal convivente.
4. In caso di inottemperanza all’ordine impartito ai sensi del comma 2, il Giudice può applicare nei confronti dei soggetti responsabili la multa da 5.000 a 100.000 euro e disporre la rimozione del contenuto illecito o del dato personale trattato illecitamente.
5. Nell’applicare le sanzioni di cui al comma 4 il Giudice tiene conto della gravità della violazione e del grado di lesione del diritto alla riservatezza.
6. Se il fatto commesso da una persona esercente una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione, ferme restando le sanzioni amministrative applicabili, il fatto costituisce illecito disciplinare. Di tale violazione il Giudice informa l’ordine professionale di appartenenza per i conseguenti provvedimenti disciplinari.