Berlusconi. Sola scelta: tra servizi sociali o domiciliari, entro il 15

Berlusconi. Sola scelta: tra servizi sociali o domiciliari, entro il 15
Berlusconi. Può solo scegliere tra domiciliari e servizi sociali

Forse è anche arrivato il momento di chiarire bene che Silvio Berlusconi, in base alla legge vigente, non deve “scegliere” se andare agli arresti domiciliari o affidato ai servizi sociali.

A lui è richiesto solo di scegliere se presentare una istanza per essere affidato ai servizi sociali oppure chiedere di essere ammesso a godere del beneficio della detenzione domiciliare che, peraltro, è cosa diversa dagli arresti domiciliari che sono una misura cautelare e non riguardano quindi le modalità di espiazione della pena.

La esecutività della sentenza definitiva a carico di Berlusconi, ope legis, rimane quindi sospesa per trenta giorni (a decorrere dal 15 settembre per effetto della sospensione feriale) al termine dei quali il condannato chiede di essere ammesso a godere dei benefici richiesti (può anche indicarli entrambi, uno in via subordinata all’altro come nella pratica accade, visto che non è detto sia idoneo a tutti e due i benefici).

La richiesta è esaminata dal tribunale di sorveglianza con l’ausilio dei servizi sociali, che, alla fine dell’osservazione, stileranno una relazione di sintesi in cui saranno individuati i percorsi più idonei per il reinserimento del condannato e, ovviamente attraverso quale strumento, affidamento ai servizi sociali o detenzione domiciliare, realizzarlo.

Quindi verrà fissata una udienza davanti al tribunale di sorveglianza (organo la cui composizione è integrata da esperti) per la trattazione della causa.

Il procedimento è giurisdizionalizzato, nel senso che è prevista la partecipazione necessaria del difensore e del pm e si conclude con un provvedimento che accoglie o respinge la richiesta e nell’accoglierlo impone delle prescrizioni cui il condannato deve attenersi, pena la revoca del beneficio accordato.

Da osservare che l’indagine del tribunale di sorveglianza deve estendersi anche alla esistenza di carichi pendenti o sentenze a carico, seppure non definitive, che dovranno essere valutate ai fini della concessione del beneficio, quale che sia.

La sentenza di prima grado per il caso Ruby nonché i procedimenti aperti a Napoli e Bari, in una qualsiasi aula di tribunale ove si discutesse della concedibilità del beneficio ad un condannato nella situazione di Berlusconi, senza dubbio avrebbero il loro peso.

Insomma, come può vedersi, non appare corretto affermare che il destino di Silvio Berlusconi sia proprio nelle sue mani e dipenda dalle sue “scelte”.

 

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