Cittadella (Padova). Il bambino preso a forza: quanti i casi ignorati?

Dura la presa di posizione assunta dalla Camera Nazionale Avvocati per la famiglia e i Minorenni ( CamMINO) a proposito del video andato in onda il 10.10.12

L’Organismo dell’Avvocatura, largamente rappresentativo dei professionisti che quotidianamente si occupano delle problematiche concernenti i minori e le loro famiglie, denuncia le modalità violente con cui è stata eseguita l’ordinanza della Corte d’Appello di Venezia e pur senza entrare nel merito del provvedimento rileva che le stesse sono di per sé contrarie alla carta di Nizza ed alla Convenzione di New York sui diritti del fanciullo , che vietano trattamenti disumani e degradanti.

Aggiunge poi, e come dargli torto, che se detti provvedimenti fossero anche astrattamente legittimi, quelle modalità inadeguate e degradanti di esecuzione ne vanificano totalmente la portata, provocando danni gravi e difficilmente riparabili al suo sviluppo psico-fisico.

Conclude chiedendo che immediatamente venga aperta una inchiesta su quanto verificatosi individuando responsabilità ed attivando ogni sostegno a tutela del minore di età vittima degli illegittimi comportamenti delle forze dell’ordine ed impartendo adeguate disposizioni affinchè tali fatti non abbiano più a ripetersi.

Il grido d’allarme degli avvocati della Camera Minorile non deve restare inascoltato anche perché per un abuso documentato ve ne sono tanti sconosciuti e non si può sperare che vi sia sempre una telecamera che denunci l’accaduto.

La realtà è che probabilmente non vi sono strumenti legislativi adeguati.

In presenza di una patologia , la cosiddetta Sindrome di Alienazione Parentale (PAS) di cui peraltro non è chiaro neanche se sia possibile ascriverla a nevrosi classificabili dal punto di vista scientifico, la legge dovrebbe intervenire maggiormente sulla madre, in questo caso responsabile dell’allontanamento dell’altra figura genitoriale e magari quegli strumenti di coercizione (ingiustamente) adottati nei confronti del minore dovrebbero riguardare quel genitore che, all’esito di una esauriente istruttoria , sia riconosciuto come “alienante” rispetto l’altra figura, prevedendo sanzioni nel caso di rifiuto di un necessario accompagnamento come quello ordinato e malamente eseguito dalla Pg incaricata.

Ovviamente , a quella madre (o padre) deve essere offerto il necessario supporto perché capisca quali sono le necessità e le priorità del minore e dell’altro genitore che naturalmente non può vedersi privato del suo diritto di educare, crescere e dedicarsi al figlio.

Insomma urge un sostanziale ripensamento di tutta la materia nonché degli strumenti operativi a sostegno dei diritti dei genitori ma soprattutto del minore che di tutto ha bisogno ma non certo di trovarsi violentemente al centro di contese tra figure genitoriali troppo spesso non in grado di gestire efficacemente la propria separazione e che, cosa ancora più grave, lasciano che le frustrazioni accumulate vengano scontate dal minore.

 

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