Intercettazioni: Costituzione e politica nella lite fra Quirinale e Procure

di Antonio Buttazzo
Pubblicato il 18 Settembre 2012 - 07:58 OLTRE 6 MESI FA

A pochi giorni dalla decisione della Corte costituzionale sull’ammissibilità del conflitto di attribuzione sollevato dal Presidente della Repubblica nei confronti della Procura di Palermo, concernente “l’utilizzabilità” delle intercettazioni delle telefonate intercorse tra il senatore Nicola Mancino ed il capo dello Stato, può essere utile cercare di capire meglio la reale posta in gioco, cominciando con ripercorrere sinteticamente la vicenda.

Tutto nasce dalla rivelazione da parte di alcuni organi di stampa della esistenza di alcune telefonate intercorse tra Mancino e Napolitano.

L’ex senatore era intercettato nell’ambito della inchiesta condotta dalla Procura di Palermo sulla trattativa Stato/Mafia, termine piuttosto impreciso con cui si suole definire l’ipotesi di reato contestato ad alcuni mafiosi di primo piano nonché alcuni politici, ma che giuridicamente integrerebbe l’ipotesi di cui all’art. 338 c.p. e cioè” violenza o minaccia ad un corpo politico, amministrativo o giudiziario”.

Peraltro appare opportuno precisare che il senatore Mancino è indagato sì nel procedimento ma solo per la diversa ipotesi di favoreggiamento in detto reato ( tra le altre cose, in buona compagnia).

Mancino viene quindi “ascoltato” nel mentre è a colloquio con il capo dello Stato , ma finora non è noto il contenuto della conversazione, ciò che sappiamo (dal procuratore di Palermo Nino Di Matteo) è che le telefonate tra Mancino e Napolitano non sono agli atti e quindi non hanno rilevanza penale.

Ma se i file audio non sono agli atti, dove si trovano?

Anche a questa domanda rispondono indirettamente i procuratori di Palermo, con una dichiarazione che inquieta non poco il Quirinale e che in un certo senso innesca la querelle: le telefonate non hanno una rilevanza penale e pertanto andranno distrutte ma all’esito di un giudizio camerale davanti al GIP, che è in effetti quanto prevede , normalmente, il codice di procedura penale (art. 271 cpp).

Ciò che allarma Napolitano è infatti proprio il procedimento incidentale davanti al GIP poiché, in tali casi, è prevista la partecipazione all’udienza fissata ad hoc di tutte le parti e dei loro difensori, che potranno quindi interloquire sul punto. E per farlo avranno necessità di conoscere gli atti.

A questo punto il Quirinale incarica l’Avvocatura dello Stato di sollevare il conflitto davanti la Consulta perché l’Alta Corte dirima la questione.

Scrive l’Avvocato dello Stato che è la stessa valutazione sulla rilevanza delle intercettazione ai fini della loro eventuale utilizzazione oltre che la permanenza agli atti del procedimento a violare le prerogative costituzionali del Presidente della Repubblica, aggravando gli effetti lesivi delle precedenti condotte, qui da intendersi le avvenute indebite intercettazioni.

A sostegno di questa tesi, richiama l’art. 90 della Costituzione e l’art. 7 della legge 219/89 (quest’ultima in tema di reati ministeriali), norme che regolano la materia.

Da quando si è reso pubblico il contenuto ( e le ragioni ) del ricorso del Capo dello Stato, molti commentatori hanno ritenuto che la questione non fosse stata sollevato solo per colmare una lacuna legislativa, ritenendo che dalla lettura del ricorso si evincesse la denuncia di una vera e propria violazione di legge da parte dei pm di Palermo.

Ma non è così.

Se infatti è vero che sia l’art. 90 della Costituzione che l’art. 7 della legge 219/89 disciplinano ipotesi in cui il capo dello Stato è già stato messo in stato d’accusa dal Parlamento in seduta comune ( e quindi non prima) è altrettanto vero che nessuna norma disciplina le cosiddette intercettazioni indirette che si collocano in quello spazio neutro dove riesce difficile individuare l’attività presidenziale tutelabile a prescindere poiché finalizzata al perseguimento di finalità costituzionali formalizzate o no che siano.

In altri termini ciò che l’Avvocatura vuole dimostrare a sostegno della tesi di Napolitano è che l’immunità del Presidente, inteso come istituzione è chiaro, non può che essere piena o non è affatto, proprio per il prestigio e l’indipendenza di cui deve godere il primo cittadino dello Stato.

Nessun dubbio poi sulla ammissibilità del ricorso, apparendo evidente la natura di “potere dello Stato” delle parti in conflitto come del resto già chiarito in più occasioni dalla giurisprudenza della Corte.

E dunque? Chi ha ragione nella contesa? Ovviamente il problema esiste ed esiste anche l’urgenza di risolvere il conflitto perché in effetti il vuoto normativa è evidente.

Certo, l’immunità per definizione è una deroga al regime ordinario, e non può escludersi che una eventuale (futura) inutilizzabilità delle intercettazioni potrebbe avvantaggiare un non immune ( Mancino) risolvendosi ciò in un indebito vantaggio a suo favore.

Tuttavia, il nostro sistema costituzionale recependo in epoca Repubblicana concetti propri delle prerogative dei monarchi (sacri ed inviolabili) e pur non essendo, come nel sistema francese, disciplinata positivamente questa immunità, si è mostrato indubbiamente sensibile alla necessità di assicurare a chi svolge le altissime funzioni cui è chiamato la tranquillità ed indipendenza indispensabili nell’esercizio del suo ministero.

Valutazioni quindi di profondo spessore quelle cui è chiamata la Corte per risolvere il conflitto tra qualche giorno e che francamente non dovrebbero essere, come al solito in Italia, piegate a calcoli di bassa fucina politica ma dovrebbero essere colte come stimolo e riflessione sulla architettura presente e futura delle nostre istituzioni.