M5S e l'obbligo del vincolo di mandato: cosa dicono legge e Costituzione M5S e l'obbligo del vincolo di mandato: cosa dicono legge e Costituzione

M5S e l’obbligo del vincolo di mandato: cosa dicono legge e Costituzione

M5S e l'obbligo del vincolo di mandato: cosa dicono legge e Costituzione
M5S e l’obbligo del vincolo di mandato: cosa dicono legge e Costituzione

ROMA – L’obbligo del vincolo di mandato così caro ai 5stelle è ideologicamente legato dal punto di vista giuridico ad una concezione di natura privatistica del rapporto tra rappresentanti e rappresentati.

Nell’ambito delle funzioni pubbliche cui sono chiamati a svolgere il loro mandato, tale rapporto privatistico non trova legittimazione in seno ad una Repubblica Parlamentare, così come questa è scaturita dal dibattito alla Costituente.

In quella sede, anche per la recente esperienza del ventennio precedente, si è inteso, come è noto, evitare che la rappresentanza popolare fosse accentrata nelle mani di un Presidente della Repubblica direttamente scelto dal corpo elettorale, proprio per il rischio di derive populistiche che tale scelta avrebbe potuto comportare.

La mediazione parlamentare, attraverso le rappresentanze dei partiti – di cui non è dubitabile la natura pubblicistica- è stata una scelta ponderata e politicamente motivata.

Se ciò e vero, è evidente la natura pubblica del mandato parlamentare che quindi non può sottostare agli obblighi tipici di una rapporto privatistico, sia nei confronti di un “movimento”, che peggio ancora nei confronti dei vertici di quel movimento, rappresentato da una srl come la Casaleggio ed associati.

Chiarito ciò, resta da capire come si pone, nell’ambito di questo rapporto di natura privata (tra gli utenti di una piattaforma on line, gli eletti, il movimento politico ed il referente/garante di questo) il sostanziale cambio di programma, che tecnicamente è l’oggetto di quell’accordo, a proposito dei temi forti dei 5stelle quali il reddito di cittadinanza, di cui pare non si parli più o dei contenuti in materia di politica estera votati dagli utenti della piattaforma Rousseau e non più centrali nella strategia dei grillini.

O addirittura fisicamente scomparsi, una volta votati, dal programma dei pentastellati.

E cosa giuridicamente comporta, a fronte dell’assunzione di obbligazioni di natura privatistica, tale cambiamento di “programma politico” da parte dei vertici del Movimento 5stelle.

In altri termini, una volta sgombrato il campo dal dubbio che esista una differenza di significato politico dalla  volutamente ambigua formula del “contratto” rispetto al “programma” di governo (atto di indirizzo politico del Governo) proposto dai 5stelle, quale è il destino di quell’altro  “contratto” vigente tra gli elettori del movimento 5stelle ed i suoi rappresentanti?

Possono le parti,  privatisticamente, disdettare quell’accordo?

Oppure, in dispregio della natura pubblica del loro mandato, sono tenuti ad eseguire le indicazioni del Movimento pena sanzioni di natura patrimoniali o disciplinari?

Come è facile comprendere, l’art 67 della Costituzione è stato posto a baluardo proprio di derive del genere, per evitare insomma che rapporti di natura privata tra eletti ed elettori minacciassero il fine di rappresentanza della Nazione da parte di ogni singolo parlamentare.

Come rischia di accadere adesso, dopo 70 anni.

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