Prescrizione breve, eutanasia di un processo

La legge sulla cosiddetta prescrizione breve è stata approvata al Senato e pertanto si avvia, dopo il passaggio alla Camera al varo definitivo. Appare quindi chiaro l’intento legislativo, con l’introduzione di nuove norme che modificheranno i tempi entro cui definire il processo sotto pena di improcedibilità. Meno chiare ne sono la genesi e la funzione.

Per meglio comprenderle conviene prender le mosse dalle origini dell’istituto, per poi tentare di capire se la riforma sia funzionale e efficace e infine poi verificare se essa contenga quella intima ragionevolezza che dovrebbe essere propria di ogni intervento sull’ ordinamento giuridico.

La prescrizione penale è la rinuncia dello stato alla pretesa punitiva e comporta l’estinzione della pena o del reato.

L’origine risale all’antico diritto romano e quasi certamente derivò dalla necessità di limitare la prolissità di certe procedure che evidentemente già all’epoca comportavano lungaggini tali da apparire inidonee ad una domanda di giustizia.

In una prima fase, era il giudice stesso che imponeva alla accusa un determinato tempo entro cui esercitarla ma in seguito divenne un precetto legislativo con cui venivano fissati tempi predeterminati per l’accertamento di un fatto-reato. Con varie modalità, l’ istituto della prescrizione e le regole che la governano è giunta quindi fino a noi.

Ma quale è il fondamento della prescrizione? Essa altro non è che il riconoscimento di ”fatto giuridico” dato ad un” fatto naturale” quale è il decoroso del tempo. Tale dunque il fondamento: ma la ragione? Sono varie le possibili risposte, una delle quali è che un giudizio troppo tardivo non raggiunge quasi mai lo scopo di giustizia, poichè è di difficile accertamento, visti i problemi nel reperire prove idonee a distanza di tempo. Tra le altre ragioni, il venire meno, a causa del tempo trascorso, della necessità di reintegrare con una punizione la violazione dell’ordine sociale; oppure lo stesso affievolirsi nella memoria collettiva del crimine e di conseguenza una domanda di giustizia meno pressante.

Infine, il tempo prefissato dell’ accertamento garantisce la certezza del diritto e dei diritti, esigenza in ogni epoca fortemente sentita, sin dalla nascita di tutti gli ordinamenti giuridici. È compito della legge e non del giudice predeterminare i termini prescrittivi. In altre epoche essi erano più rigidi, oggi variano a secondo della gravità e complessità del reato , in un ordine crescente.

Il codice Rocco , aveva adottato, per determinare il tempo necessario al maturarsi della prescrizione, una regola era piuttosto semplice , fissando varie soglie temporali , in ragione della gravità del reato desunta dalla pena edittale.

Pertanto , si partiva dai venti anni per i delitti più gravi e si arrivava ai 5 per quelli meni gravi, 3 e 2 per le contravvenzioni. Del tutto ininfluente era il certificato penale dell’imputato.

Venivano poi indicati tassativamente gli atti che interrompevano la prescrizione (citazioni a giudizio, sequestri eccetera) statuendo che i termini decorressero nuovamente dalla data dell’evento interruttivo ma disponendo che gli stessi non potessero essere prolungati oltre la metà dei termini massimi. Quindi, una prescrizione che maturerebbe in 20 anni poteva al massimo, seppure interrotta arrivare a maturare in 30, una di 10 in 15 e cosi via.

La legge ex Cirielli intervenne poi nel 2005 (5.12.2005 n.251 attualmente in vigore), modificando significativamente le regole e i principi che erano valsi per 75 anni

Vediamo come.

La regola è che la prescrizione matura decorso un tempo pari al massimo della pena edittale e comunque non inferiore a 6 anni per i delitti e 4 per le contravvenzioni.

Il tempo massimo a prescriversi un reato , tenuto conto delle interruzioni, però è aumentato non più della metà, bensì di un quarto.

Maliziosamente si potrebbe dedurre che la regola non introduce sostanziali modifiche se riferita ai reati meno gravi ma più frequenti ( 5 anni + ½ è esattamente uguale a 6 + ¼) ma fa sì che i tempi mutino sostanzialmente per la/le soglia/e successiva/e, si che un reato che precedentemente si prescriveva in 10 anni e che con l’aumento per la interruzione sino alla metà si sarebbe prescritto in 15, con l’aumento sino ad un quarto si prescriva ora in 12 anni e 6 mesi.

Altrettanto maliziosamente si potrebbe rilevare che all’epoca dell’approvazione della legge, qualche importante personaggio fosse imputato a Milano per fatti che risalivano ad un epoca compresa tra i 10 e i 15 anni prima , e che la modifica legislativa ha fatto si che tutti quei processi perissero mentre poi rimanessero inalterati i tempi per quasi tutti gli altri.

Ma al di la delle letture maliziose, è necessario rilevare l’assoluta irragionevolezza dell’intervento legislativo alla luce appunto della richiamata funzione e giustificazione dell’istituto.

Ma evidentemente alla aberrazione logica e giuridica non vi è fine.

Infatti la legge ex Cirielli ha previsto una serie di eccezioni basate esclusivamente sulla situazione soggettiva del reo, impedendo quindi che gli oggettivi benefici che abbiamo visto, si estendessero ai recidivi ed ai delinquenti abituali o per tendenza e trasformando cosi la traduzione di un fatto naturale, quale il decorso del tempo cui la legge attribuisce un certo effetto, in una legislazione che premia taluni e punisce altri, cosa che, francamente, si pone al di là delle ragioni storiche della natura della prescrizione. Oltre a sollevare come è ovvio , seri dubbi di costituzionalità per la differenziazione ingiustificata di trattamento.

Una assurdità che il codice Rocco, emanato in epoca fascista, non ha preveduto. Ma la povera ex Cirielli non ha avuto la stessa fortuna del codice Rocco e a distanza di soli 6 anni, avverte il peso della propria inadeguatezza, alla luce di esigenze del tutto diverse che sempre più spesso ed al di fuori di logica e ragionevolezza, governano la normazione penale.

Così arriviamo a oggi ed alla legge di ulteriore modifica, in discussione e, ahinoi , in via di approvazione.

Che succede con la cd prescrizione breve ? Che l’aumento della prescrizione per interruzione, da un quarto passa ad un sesto della pena massima per gli incensurati, che sono quindi chiamati ipso facto a goderne, differenziandosi poi dai pregiudicati, cui la recidiva non è stata contestata formalmente (caso peraltro assai frequente) i quali non usufruiranno della riforma poiché esplicitamente esclusi.

Poco importa a questo punto che a fruirne sia il Presidente del Consiglio (oltre che alcune altre migliaia di incensurati, magari colpevoli, sottoposti a procedimento penale) il quale infatti vedrebbe il proprio reato prescritto in 9 anni e 4 mesi anziché 10, con conseguente morte istantanea del processo Mills, grazie all’accorciamento della prescrizione di soli otto mesi.

Ciò che conta è che ancora una volta si priva l’ordinamento giuridico del fine di perseguire quella intima razionalità che dovrebbe essergli propria e che è giustificazione stessa della sua esistenza.

Interventi di tal genere, su una materia che per sua natura trova giustificazioni e ragioni che affondano nella notte dei tempi del diritto, non trovano alcuna spiegazione che sia ragionevolmente coerente con la funzione dell’istituto della prescrizione.

Esso si ispira a logiche del tutto diverse da quelle a cui si trova piegato e che non possono essere politiche pena l’autodistruzione del sistema stesso.

Gli interventi devono essere ispirati ai principi più generali, astratti, logici e coerenti che si possano immaginare e qualora cosi non fosse, le conseguenze per il sistema tutto sarebbero molto più gravi del destino di taluno, questo è certo.

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