Reati minori non punibili: liberi tutti? Perché non è vero, 2 errori della riforma

Reati minori non punibili: liberi tutti? Perché non è vero, 2 errori della riforma
Reati minori non punibili: liberi tutti? Perché non è vero, 2 errori della riforma

ROMA – Con l’introduzione dell’art. 131bis nel codice penale, in vigore dal 2 aprile, verrà data attuazione ad una più ampia delega contenuta nella legge 28.4.2014 n. 67 in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Anzitutto è necessario fugare ogni dubbio sulla prospettiva che la riforma abbia inteso depenalizzare alcune fattispecie di reati minori come qualche volta, non correttamente, si è adombrato.

Ciò per due motivi, in primo luogo perché la legge riguarda fattispecie di reato che minori non possono definirsi, trattandosi di tutti quelli puniti sino ad un massimo di 5 anni, sicché sarebbe veramente assurdo pensare potessero essere depenalizzate; ma soprattutto perché l’applicabilità della norma, che prevede l’improcedibilità della azione penale o la sentenza dichiarativa di non punibilità (a secondo della fase cui è emessa) , è subordinata al ricorrere del requisito della cosiddetta particolare tenuità del fatto, a fronte della quale il Giudice definisce il procedimento penale in una delle due forme di cui si è detto.

Inoltre, il reato commesso, deve scaturire da una condotta non abituale, intendendosi quindi esclusi comportamenti sistematicamente volti alla violazione della legge penale.
L’obiettivo è quindi evidente, evitare che condotte occasionalmente devianti, non particolarmente gravi e che non abbiano cagionato un danno rilevante, aggravino il carico giudiziario. L’istituto, nelle sue linee fondamentali, non è estraneo al nostro ordinamento.

Esso infatti è stato mutuato da quello previsto dal codice di procedura penale minorile che, in determinati casi, permette al Giudice di pronunciare sentenza di non doversi procedere per “irrilevanza del fatto”, per quanto in questo ultimo caso, il fine non è puramente deflattivo, ma finalizzato alla rapida fuoriuscita del minore dal circuito processual – penalistico. Dal punto di vista procedimentale, la legge distingue diverse ipotesi. Se il fatto di particolare tenuità viene ritenuto tale dal Pm nel corso delle indagini preliminari, cioè non appena acquisita la notitia criminis, è la stessa accusa a proporre al Giudice l’archiviazione.

Ciò perché sarebbe stata di dubbia costituzionalità una norma che eludesse il controllo giurisdizionale sull’azione del Pm. Gli epiloghi possono essere diversi: se il Giudice, dopo aver sentito la persona offesa, è d’accordo, dispone l’archiviazione, se dissente, impone al Pm la imputazione coatta o la prosecuzione delle indagini. La predetta causa di non punibilità, può comunque essere dichiarata in ogni fase e grado del processo, quindi è possibile anche che nel corso del dibattimento, il Giudice che si convinca della particolare tenuità del fatto la dichiari con sentenza.

Il Giudicato penale sulla particolare tenuità del fatto comporta comunque l’accertamento sulla esistenza del reato e soprattutto del suo autore e la sentenza potrà spiegare i suoi effetti negli eventuali giudizi civili e amministrativi. La stessa, è inoltre annotata nel casellario giudiziario. Così per grandi linee descritto il nuovo istituto, resta da valutarne le eventuali criticità che, a parere di chi scrive, indubbiamente sussistono.

Ed infatti, se il fine è quello puramente deflattivo, non vi è assolutamente certezza che l’imputato, di fronte ai possibili effetti extrapenali della sentenza, anche se favorevole, non sia indotto ad impugnarla con ciò aggravando il carico giudiziario. Il limite è senz’altro tecnico.

Avere previsto nella fase dibattimentale una sentenza (per una causa di non punibilità) anziché un provvedimento di proscioglimento (che lascerebbe impregiudicate le questioni civili) ha comportato una serie di conseguenze che non rendono appetibile una immediata fruizione di quello che apparentemente potrebbe apparire un beneficio ma che in taluni casi spiega effetti per i quali l’accertamento giurisdizionale può essere un vantaggio ancora utile da perseguire.

Ulteriori dubbi pervengono dalle possibili applicazioni difformi della legge. La necessaria indeterminatezza della norma fa si che l’interprete possa ritenere tenue un fatto a Palermo che tale non è ritenuto a Milano. La conseguenza è, come intuibile, una disparità di trattamento per casi analoghi francamente ingiusto.
Insomma, ancora una volta non si è avuta la forza di operare una seria depenalizzazione di talune fattispecie che non creano allarme sociale e demandare così direttamente le conseguenze alla autorità amministrativa o, se del caso, al giudice civile quando la contesa riguarda diritti disponibili tra le parti.

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