Riforma Orlando. L'effetto non voluto delle notifiche al difensore Riforma Orlando. L'effetto non voluto delle notifiche al difensore

Riforma Orlando. L’effetto non voluto delle notifiche al difensore

Riforma Orlando. L'effetto non voluto delle notifiche al difensore
Il ministro della Giustizia, Andrea Orlando (foto Ansa)

Prime conseguenze giudiziarie per effetto di una norma poco conosciuta introdotta nel decreto Orlando dello scorso Agosto.

La norma prevede che il difensore debba – esplicitamente – accettare la domiciliazione del proprio assistito presso il suo studio ai fini delle notificazioni.

E questo sia che lo difenda d’ufficio che di fiducia, pena la inefficacia della notifica e quindi la nullità della stessa. In altri termini, processo che non può cominciare.

Si è cosi inteso porre fine alla deplorevole prassi da parte degli agenti notificatori di sottoporre all’indagato, spesso straniero, frequentemente incapace di comprenderne il contenuto, il verbale di elezioni di domicilio presso il difensore,  senza che questo fosse previamente avvisato.

Ciò comportava un aggravio di incombenze a carico dell’avvocato che, con grandi difficoltà, era costretto poi a mettersi alla ricerca, spesso vana, del proprio assistito, soprattutto se nominato d’ufficio, per notiziarlo del processo.

Per effetto di quella (fittizia) dichiarazione di volontà infatti, devono essere notificati presso il difensore e solo a lui, tutti gli atti processuali successivi, dalla citazione in giudizio in poi.

Troppo spesso, detta prassi era dettata dalla comodità di poter notificare tutto al solo indirizzo del difensore, sollevando l’ufficiale notificatore dalla fastidiosa incombenza di dover rintracciare l’indagato chissà dove.

Peraltro, le nuove norme sulle notificazioni, che prevedono la sospensione del processo a carico dell’irreperibile, impongono all’ufficiale di Pg una continua ricerca dell’indagato sul territorio dello Stato, perché questo non può essere processato sino a quando non si ha la prova che ha avuto contezza della pendenza del processo. Ovviamente, sospesi tutti i termini prescrizionali.

Il sistema, assicuravano i suoi fans, era garanzia di efficenza processuale, permettendo la celebrazione certa del processo. Che il processato poi ne avesse notizia era un dettaglio trascurabile.

Per lo più era un processo amputato di una parte processuale, quella più importante, l’imputato, poiché quasi sempre ignaro del suo futuro giudiziario. Dopo aver firmato quel verbale di elezione di domicilio, di fatto metteva il suo destino nelle mani del suo avvocato.

Un difficoltoso “habeas corpus ad subjiciendum” giustificato dalla esigenza di efficenza del sistema giudiziario che dimentica i diritti EFFETTIVI dell’indagato a sapere del proprio processo e, se crede, parteciparvi.

Nella prassi, accadeva che poteva giungersi ad una sentenza di condanna anche in terzo grado senza che il condannato sapesse del processo a suo carico, spesso con una sentenza definitiva da eseguire.

Di fatto, veniva sacrificato un diritto costituzionalmente garantito, quello di una effettiva difesa, sull’altare, nella migliore delle ipotesi, della efficenza amministrativa.

La classe forense si è battuta per anni per questa riforma che non garantiva il cittadino/indagato e nello stesso tempo ingiustificatamente aggravava oneri e responsabilità del difensore. Ma soprattutto precludeva l’effettiva conoscenza dei pregiudizi penali a carico del cittadino e ciò appariva sommamente ingiusto.

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