Una legge salva Sallusti c’è già, è la numero 9 del 2012 e viene portata in evidenza dall’impasse in cui si trova l’iter di quella presentata al Senato da Vannino Chiti e Maurizio Gasparri, nota propriamente come Salva Sallusti e anche come legge bavaglio.
Prima di approfondire l’argomento nella sua valenza più ampia a favore di migliaia di persone in carcere oggi in Italia, ci sono due aspetti singolari della vicenda che meritano di essere analizzati.
Il primo , attiene alle norme in discussione sulle quali ancora non si è trovato l’accordo e che riguarda la proposta di evitare il carcere si, ma solo per i direttori responsabili che attualmente sono puniti per omesso controllo.
Nella mente dei proponenti (Rutelli in primis) evidentemente la ragione giuridica risiederebbe nella minore offensività recata dal direttore responsabile rispetto all’autore dell’articolo poiché il primo in fondo è colpevole solo di culpa in vigilando a differenza dell’articolista che invece scientemente diffama ed offende l’altrui reputazione.
Per ragionare cosi, non si deve aver compreso appieno il motivo per cui , nel nostro ordinamento, si è ritenuto di sanzionare penalmente il direttore di una testata che ha omesso il controllo sulle notizie pubblicate.
Sono ragioni di natura storica, politica e giuridica, sulla cui opportunità, ragionevolezza ed adesione ai principi costituzionali si è molto dibattuto.
Anzitutto si è inteso sensibilizzare gli editori affinchè a tutela di una corretta informazione sia posto un soggetto in grado di valutare l’offensività di uno scritto destinato a raggiungere una molteplicità di lettori.
La qualità dell’informazione e la necessaria tutela della altrui reputazione dovrebbero essere garantiti dalla valutazione di un soggetto che si presume di maggiore esperienza e competenza.
Vi è poi la necessità di una tutela giuridica da esercitarsi nei confronti degli articoli anonimi , fenomeno che si è andato intensificandosi negli anni e che oggi è diffusissimo soprattutto nel mondo digitale.
Dunque la previsione di punibilità del direttore responsabile non nasce come balzana scelta legislativa ma trova giustificazione e senso nella natura stessa dell’editoria.
Non può negarsi che sussistono valide ragioni per assoggettare il direttore ad una qualche forma di responsabilità come poi ne esistono altre che suggeriscono che lo stesso non venga sanzionato penalmente, al pari del l’autore dell’articolo.
Insomma, non si ravvede una diversa responsabilità altrimenti sanzionabile tra il direttore e l’autore e sostenerlo significa non aver compreso il senso della punibilità del primo.
Oppure, e la cosa sarebbe preoccupante, saremmo tentati di credere che la proposta altro non sia che l’offerta di una scappatoia legale ad personam che in qualche modo risolverebbe i problemi di una singola persona, lasciando poi invariati gli ulteriori problemi che sorgerebbero per le “inevitabili” conseguenze di carattere patrimoniale a carico dei giornalisti e degli editori che, guarda caso, gli stessi proponenti si premurano di ipotizzare, quasi a compensazione della liberalità concessa a Sallusti.
Sempre a proposito di Sallusti, sorprende poi quanto viene riportato dalla stampa sui frequenti incontri tra i difensori del direttore ed il Procuratore della Repubblica di Milano per trovare una soluzione all’impasse politico/giudiziario creatosi.
Sembrerebbe che una possibile soluzione per evitare il carcere al direttore pervenga dalla applicazione della legge 17 febbraio 2012 n. 9 cosiddetta “svuota carceri”.
La legge titola “ “Interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri” e la norma era finalizzata a far si che quando la pena residua o originaria fosse di 18 mesi il condannato potesse scontarla in stato di detenzione domiciliare .
Si intuisce che avrebbe dovuto avere una portata generalizzata proprio per il fine deflattivo che si proponeva.
Nella pratica non è accaduto, se non altro perché la concessione della misura alternativa è subordinata alla cosiddetta “idoneità abitativa” ed oggettivamente è una condizione che non ricorre spesso .
Infatti, gran parte dei detenuti che in astratto sarebbero chiamati a fruirne, sono spesso afflitti da grave marginalità e quasi tutti in non floride condizioni economiche, quindi in difficoltà di dimostrare di avere un alloggio idoneo dove scontare o finire di scontare la pena.
Il Magistrato di Sorveglianza è l’organo chiamato a valutare la concessione del beneficio e lo fa su istanza di parte: difensore o anche Pm.
Ora, visto che il direttore Sallusti ha già manifestato di non voler avanzare alcuna richiesta di misura alternativa al carcere, qualora questa fosse invece avanzata dal Pm (caso nella prassi piuttosto infrequente), ci si chiede se non sia il caso che gli uffici del Procuratore della Repubblica di tutta Italia non si premurino di accertare per ogni singolo detenuto che non ne faccia richiesta se, ricorrendo le condizioni di idoneità abitativa sui quali si preoccuperanno loro di indagare, non sia opportuno procedere con istanza al Magistrato di Sorveglianza affinché questo possa scarcerare anche coloro che non ne fanno richiesta. Magari semplicemente perché non sanno i loro diritti o non possono permettersi un avvocato che li faccia valere.
Cosi, giusto per non essere indotti, ancora una volta, a pensare di trovarci davanti ad un provvedimento ad personam.