Giornalisti non vale legge Fornero? Cassazione: pensione…

di Franco Abruzzo
Pubblicato il 7 Settembre 2015 - 12:53 OLTRE 6 MESI FA
La corte di Cassazione abbassa i limiti per i giornalisti

La Corte di Cassazione ha stabilito che un articolo della legge Fornero non vale per l’età pensionabile dei giornalisti. Errore o innovazione giudiziaria?

ROMA – Anche la Corte di Cassazione può sbagliare e lo ha fatto nella sentenza delle Sezioni Unite Civili, in cui la Corte di Cassazione afferma che

“i giornalisti non possono andare in pensione a 70 anni, ma valgono i 65 anni previsti (per ora) dall’INPGI”

Senza un preventivo accordo con l’azienda, i giornalisti non possono andare in pensione a 70 anni come previsto dalla legge Fornero. Ma valgono i 65 (presto 66) anni previsti dall’INPGI, è in sintesi qunto ha stabilito la Corte di Cassazione,  con la sentenza n. 17.589 depositata il 4 settembre (SCARICA QUI IL PDF), risolvendo sotto il profilo interpretativo una questione ritenuta della massima importanza.

Si tratta di una decisione in evidente contrasto, clamoroso contrasto con quanto prescrive la legge, che estende il beneficio dei 70 anni alle ‘forme esclusive e sostitutive’ dell’Inps, cosa che è appunto l’Istituto di Previdenza dei giornalisti italiani, Inpgi. L’Inpgi/1 è la sola cassa privatizzata sostitutiva dell’Inps (art. 76 della l. 388/2000).

Saranno tanto corretti la Corte di Cassazione da autocorreggersi e i giudici di merito da andare avanti sulla linea del Tribunale e della Corte d’Appello di Milano. (Si veda, più avanti, il testo dell’articolo 24 della legge Fornero n. 214/2011).

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso della RAI contro la precedente decisione della Corte d’appello di Milano che aveva dato invece ragione ad un giornalista concedendo la prosecuzione del suo rapporto di lavoro fino al compimento dei 70 anni. La notizia arriva dal Sole 24 Ore, in un articolo a firma Maria Carla De Cesari  e Giampiero Falasca, ed è ripresa dal sito di Unità Sindacale.

Si tratta di un cambiamento importante (e dirompente) – non solo per i giornalisti – rispetto all’interpretazione che era stata finora data alla norma prevista dalla legge SalvaItalia e voluta dal ministro Elsa Fornero.

La possibilità di andare in pensione a 70 anni costituisce infatti un “incentivo” alla prosecuzione del lavoro correlato direttamente all’introduzione delle regole sull’innalzamento dell’età per la pensione di vecchiaia in base all’aspettativa di vita, e non un diritto “assoluto” del lavoratore. E in ogni caso questa norma vale per l’INPS, ma non anche per gli Enti privatizzati, tra cui appunto l’INPGI, che hanno propri ordinamenti e proprie regole.

In particolare, l’INPGI fissa (per il momento) a 65 anni l’età per la pensione di vecchiaia, e il Contratto nazionale Fnsi-Fieg prevede che, raggiunto quel limite, l’azienda possa interrompere il rapporto di lavoro. Inoltre, l’Istituto dei giornalisti non applica (e non applicherà neppure con la riforma, su cui si devono ancora pronunciare i ministeri vigilanti, del Lavoro e dell’Economia) la variabile dell’aspettativa di vita per l’innalzamento dell’età pensionabile.

Presentare la domanda per restare al lavoro oltre il limite dell’età pensionabile non significa nemmeno garantirsi l’estensione della tutela da articolo 18, e per deduzione anche dal possibile coinvolgimento in stati di crisi e, per esempio, dal prepensionamento. Solo chi raggiunge un accordo con l’azienda per la prosecuzione del rapporto di lavoro fino a 70 anni, insomma, si mette al riparo da un licenziamento ingiustificato.

La domanda – da profani – a questo punto è: quali altre norme volute dalla Fornero non si applicano ai giornalisti?
Pubblico qui il
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 6 dicembre 2011, n. 201

Testo del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (in Supplemento ordinario n. 251 alla Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 284 del 6 dicembre 2011), coordinato con la legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214 (in questo stesso Supplemento ordinario alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici.». (11A16582) – GU n. 300 del 27-12-2011 – Suppl. Ordinario n. 276
Capo IV. Riduzioni di spesa. Pensioni
ART. 24. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRATTAMENTI PENSIONISTICI
comma 4. Per i lavoratori e le lavoratrici la cui pensione è liquidata a carico dell’Assicurazione Generale Obbligatoria (di seguito AGO) e delle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché della gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, la pensione di vecchiaia si può conseguire all’età in cui operano i requisiti minimi previsti dai successivi commi. Il proseguimento dell’attività lavorativa è incentivato, fermi restando i limiti ordinamentali dei rispettivi settori di appartenenza, dall’operare dei coefficienti di trasformazione calcolati fino all’età di settant’anni, fatti salvi gli adeguamenti alla speranza di vita, come previsti dall’articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni e integrazioni. Nei confronti dei lavoratori dipendenti, l’efficacia delle disposizioni di cui all’articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300 e successive modificazioni opera fino al conseguimento del predetto limite massimo di flessibilità.

E IL TESTO DELL’ART. 76 DELLA LEGGE 388/2000

Legge 388/2000. Articolo 76.  “L’Inpgi gestisce in regime di sostitutività le forme di previdenza obbligatoria nei confronti dei giornalisti professionisti e praticanti e provvede, altresì, ad analoga gestione anche in favore dei giornalisti pubblicisti”