ROMA – Pensioni, i diritti acquisiti non si toccano. Neppure con i contributi di solidarietà. Lo stabilisce, con una sentenza che riguarda i dottori commercialisti ma che è chiaramente applicabile ad altre categorie professionali, la Corte di Cassazione. La sentenza in questione pone un altro freno ai tentativi di esproprio attraverso i contributi di solidarietà.
Scrive il Sole 24 Ore:
Nuova vittoria davanti alla Corte di Cassazione per i “vecchi” iscritti alla Cassa dei dottori commercialisti nella lite che li oppone da lungo tempo all’ente sul contributo di solidarietà che era stato previsto all’inizio degli anni Duemila. I giudici di legittimità, con la sentenza 53/2015 depositata ieri hanno, infatti, escluso la possibilità per la Cassa di incidere sui diritti acquisiti riducendogli assegni attraverso il meccanismo dei contributi di solidarietà.
Secondo i giudici «lo ius superveniens di cui legge n. 296 del 2006, art. 1, comma 763 (…) non può essere invocato in relazione a provvedimenti che, come quello per cui è causa, hanno inciso su pensioni in essere al momento della loro emanazione».
Per i giudici di legittimità, dunque, «la “salvezza” degli atti e delle deliberazioni già adottati, disposta nella legge n. 296 del 2006… non sana gli atti di riduzione delle prestazioni». Da qui lo stop alla riduzione delle prestazioni attraverso il contributo di solidarietà.
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