Carcere risarcito ma non basta. Ci vogliono nuove prigioni ma non le fanno

di Giovanna Corrias Lucente
Pubblicato il 27 Agosto 2014 - 07:57 OLTRE 6 MESI FA
Carcere risarcito ma non basta. Ci vogliono nuove prigioni ma non le fanno

Il carcere per antonomasia, Regina Coeli a Roma: è del 1654, convertito da convento in prigione nel 1881

Le condizioni nelle carceri in Italia sono da tempo degradanti: il numero di detenuti, sia definitivi che in custodia cautelare, supera le capacità ricettive degli istituti, con conseguente sovraffollamento che rende disumane le condizioni di vita individuali.

Che il mantenimento di tale sistema fosse intollerabile lo aveva decretato la Corte europea di Strasburgo, con la sentenza Torreggiani dell’8 gennaio 2013.

La situazione è stata riconosciuta tanto allarmante da convincere la Corte ad emanare una sentenza cosiddetta ‘pilota’, ossia una decisione che – oltre a pronunziarsi sul caso concreto – impone allo Stato membro di adottare concrete misure entrò un termine individuato.

Nel caso la Corte ha affermato:

” Lo Stato convenuto dovrà, entrò un anno, a decorrere dalla data in cui la presente sentenza sarà divenuta definitiva … istituire un ricorso o un insieme di ricorsi interni effettivi idonei ad offrire una riparazione adeguata e sufficiente in caso di sovraffollamento carcerario”.

La grave decisione è germinata da due ricorsi proposti da alcuni detenuti dei carceri di Busto Arsizio e Piacenza. Segnatamente, è esemplare che nel carcere di Busto Arsizio le celle erano soltanto di 9 metri quadrati ed occupate da almeno tre persone, a Piacenza oltre simile situazione, difettava l’illuminazione.

Il magistrato di sorveglianza di Reggio Emilia accertava che l’istituto nel 2010, pur avendo capienza per 178, fino a un massimo di 376 detenuti, ne aveva ospitato fra i 411 e i 415.

In adempimento del monito, l’Italia ha provveduto, prima con il d.l. n. 92 del 2024, convertito con la L. 11 agosto 2014 n. 117, entrata in vigore il 21 agosto.

La fondamentale norma (art. 1 della legge che inserisce l’art. 35 ter nell’ordinamento penitenziario) prevede che venga ridotta di un decimo la pena da espiare (un giorno ogni dieci) quando sia stata eseguita in violazione dell’art. 3 della convenzione dei diritti dell’uomo.

Nei casi di pena espiata, che non doveva essere eseguita o che sia inferiore ai quindici giorni è stabilito un risarcimento della misura di 8 euro quotidiani.

Il risarcimento si richiede, in corso di detenzione, con ricorso al competente magistrato di sorveglianza; negli altri casi al Tribunale civile.

Ne sortiranno quantità notevoli di ricorsi e, per ogni caso, sarà necessario stabilire l’effettiva violazione dell’art. 3 della Convenzione. A questo riguardo, non si dovrebbe ricorrere a presunzioni, ma a concreti accertamenti, secondo il modello della citata ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Reggio Emilia.

Per quanto riguarda l’efficacia, la liberazione anticipata sembra una misura di tentato riequilibrio di situazioni drammatiche, meno valido appare il modesto risarcimento pecuniario.

Per la prima volta è superato il tabù linguistico e si scrive apertamente di risarcimento, mentre sinora si utilizzavano termini edulcorati, come equo indennizzo, persino per la custodia preventiva rivelatasi ingiustificata.

Si tratta in ogni caso di una misura-tampone che non risolve strutturalmente il problema della detenzione inumana. A questo riguardo più interessante la reiterata norma sulla nuova edilizia carceraria che resta però da anni lettera morta.