Parlamentari ineleggibili e immunità: il garbuglio

 

silvio berlusconi
Berlusconi al centro delle polemiche

1. Come accade da anni, si riapre il tema della eleggibilità di Berlusconi. Questa volta è Micromega a lanciare un appello per richiedere che venga dichiarato ineleggibile, sottoscritto, fra le decine di migliaia, da Camilleri, Flores d’Arcais, Margherita Hack e Dario Fo.

L’argomento è già stato avanzato nelle precedenti legislature del 1994 e del 1996. La questione è semplice: la legge del 1957 n. 361, all’art. 10 prevede che: “non sono eleggibili coloro che in proprio o in qualità di rappresentanti legali o di società o di imprese private risultino vincolati con lo Stato …. per concessioni di notevole entità economica”. A contraddire il dictat della Giunta per le elezioni, sta una disposizione della Legge Mammì che – istituito il Registro Nazionale delle Imprese Radiotelevisive – stabilisce che i concessionari, costituiti in forma societaria, debbano intestare la maggioranza azioni a persona fisica e che siano individuabili e che i titolari (e anche coloro che abbiano il controllo delle azioni) siano individuabili. Secondo l’interpretazione più accreditata, secondo tale norma anche chi controlli le Società concessionarie o ne sia azionista sarebbe ineleggibile.

Il riferimento è stato immediatamente legato alle concessioni televisive in possesso di Mediaset e correlate, che certamente rientrano nello schema delineato dal legislatore. Il tema è stato deciso dalla Giunta per le elezioni che ha sempre decretato l’eleggibilità, in quanto Berlusconi non è titolare in proprio di concessioni, né ricopre la carica di rappresentante legale di società concessionarie. In più l’inciso “in proprio” va inteso – secondo la Giunta – quale in nome proprio. Ciò significa dar risalto all’assetto formale e non a quello reale di un organigramma societario, restando indifferenti a chi detenga i reali poteri di governo della concessionaria.

Al momento il Registro istituito dalla Legge Mammì è stato sostituito dal ROC (Registro Operatori Comunicazione) tenuto dall’ AgCom; le Società sono tenute a comunicare dati, fra i quali l’assetto societario, che confermerebbe la tesi sinora respinta.

L’appello di Micromega dovrà essere deciso dalla Giunta per le elezioni del Senato, appena il Parlamento e le Giunte saranno insediate.

2. Diverso il discorso delle immunità. Nel 2003 era stata approvata la Legge n. 140, ridenominata Lodo Alfano, secondo la quale non potevano essere sottoposti a processo penale i Presidenti della Repubblica, del Senato, della Camera e del Consiglio dei Ministri. La sciagurata norma è stata dichiarata incostituzionale con la sentenza n. 24 del 2004. La Consulta ha affermato che la disposizione violava il principio della ragionevole durata del processo (procrastinato per tutto il periodo di durata dell’incarico immune), di difesa (la sospensione all’infinito del procedimento impedisce l’attuazione delle garanzie) ed il principio di uguaglianza.

Restano, dunque, le previsioni costituzionali. L’art. 90 secondo il quale “il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell’esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione”. Questo non significa che il Capo dello stato goda di un’immunità assoluta, ma soltanto funzionale, ossia per gli atti compiuti nell’esercizio delle funzioni. Secondo l’interpretazione più seria può essere sottoposto a processo per reati comuni, ad esempio una strage o spaccio di stupefacenti commessi quale quisque de populo.

L’art. 68 della Costituzione prevede che i Parlamentari siano immuni dai voti e dalle opinioni espresse nell’esercizio delle loro funzioni. Ne è sorta un’ampia giurisprudenza costituzionale, per le manifestazioni di pensiero espresse fuori dalle aule parlamentari e non correlate con attività funzionali previamente svolte dal Parlamentare.

3. Altro tema è rappresentato dalle autorizzazioni a procedere, regolate dallo stesso art. 68 della Costituzione, secondo il quale ”senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale, o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nell’atto di commettere un delitto per il quale è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza.

Analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza”. In sintesi, la Costituzione delinea cautele per perseguire i Parlamentari, richiedendo l’autorizzazione della Giunta per arresti (salve le eccezioni descritte: sentenza definitiva e flagranza di delitto) ed atti a sorpresa. E’ evidente che per questi ultimi (sequestri, perquisizioni, intercettazioni) la procedura individuata priva di qualsiasi senso l’atto, in quanto rende il Parlamentare informato dei mezzi di ricerca della prova che si intendono dispiegare a suo carico. Diverso per il caso di ordinanze cautelari: la Camera di appartenenza può, infatti, vagliati tutti gli atti ed escluso il fumus persecutionis, autorizzare il rimedio custodiale. Tanto è avvenuto nelle pregresse legislature, anche se a pesare sulla decisione sono in realtà i rapporti tra partiti. Esemplari i casi Papa (cui è stata concessa l’autorizzazione) e Cosentino (cui è stata negata), secondo diversi voti degli stessi orientamenti politici.

4. Argomento diverso, ma correlato, appartenente all’orbita processuale è il problema del rinvio dei processi per legittimo impedimento dei parlamentari. La garanzia riguarda indifferentemente tutti gli imputati e vieta che il processo venga celebrato in loro contumacia se impediti assolutamente a comparire per motivi superiori a quelli di giustizia (ad esempio ragioni di salute).

In alcuni processi a carico di Parlamentari sono state proposte richieste di rinvio a raffica per la sola coincidente pendenza di un impegno istituzionale. In questi casi sta alla discrezionalità del Giudice che procede valutare il carattere assoluto dell’impedimento e concedere o meno il rinvio. Alcune Corti, per evitare di procrastinare all’infinito il processo hanno dettato particolari regole, quali la necessità del voto (e l’effettività dello stesso) e non la semplice presenza in aula.

Come può rilevarsi, gli istituti sono molteplici e ciascuno conta prorpria disciplina e casistica.

 

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