Responsabilità civile dei magistrati. Leggi spinte da emergenza fanno danno

di Giovanna Corrias Lucente
Pubblicato il 24 Giugno 2014 - 11:05 OLTRE 6 MESI FA
Responsabilità civile dei magistrati. Leggi spinte da emergenza fanno danno

Giovanna Corrias Lucente sulla responsabilità civile dei magistrati. Leggi spinte da emergenza fanno danno

Il tema della responsabilità civile dei magistrati, scottante ed oggetto di profonde divergenze da decenni, è deflagrato dopo l’approvazione alla Camera, con una maggioranza inattesa e risibile, dell’emendamento proposto dall’on Pini, intenzionato ad introdurre la responsabilità diretta dei magistrati per i casi di dolo, colpa grave o diniego di giustizia, nonché dei danni non patrimoniali quando derivino da privazione della libertà personale.

Il Guardasigilli Andrea Orlando preannunzia che la materia verrà trattata partendo da un diverso disegno di legge, in esame alla Commissione Giustizia del Senato.

Intanto, l’emendamento c.d. Pini ha suscitato aspre critiche dell’Associazione Nazionale Magistrati (compatte tutte le correnti) e dello stesso CSM, ma il plauso di alcune forze politiche, critiche da sempre verso l’operato della magistratura.

La questione è una delle più delicate dell’ordinamento giuridico: si scontrano, infatti, valori costituzionali come l’indipendenza e l’autonomia della magistratura con i diritti dei cittadini lesi da atti processuali illeciti.

Rinvenire un equilibrio fra questi interessi risulta alquanto complesso; lo dimostrano del resto i molteplici disegni di legge presentati durante la scorsa legislatura, per modificare la legge vigente (la n. 117 del 1988, emanata dopo il referendun del 1987, successivo al caso Tortora), ciascuno dei quali proponeva soluzioni differenziate.

Gli argomenti a favore di una riforma, che impronti più severamente la responsabilità dei magistrati, sono, in breve:

1) la necessità di responsabilizzare il loro operato e di evitare arbitri;

2) l’utilità di introdurre una forma di responsabilità diretta che li esponga a conseguenze personali e non mediate (dallo Stato, come prevede l’attuale legge);

3) la necessità di ampliare i casi di illecito, mediante la censura anche di provvedimenti fondati sull’interpretazione della legge (in questo caso, alcuni richiedono che il Giudice non si discosti dalle decisioni delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione).

Viene replicato che:

1) la legge in vigore è sufficiente, come lo sono le responsabilità penali e disciplinari, comunque valide a reprimere e sanzionare i casi più rilevanti di abusi;

2) la responsabilità diretta del magistrato lo esporrebbe al timore di azioni persecutorie e potrebbe influenzare l’autonomo ed indipendente esercizio della funzione giurisdizionale;

3) se la Corte di giustizia europea (causa C-379/10 Commissione c. Italia) ha stabilito che la vigente legge limita ingiustificatamente la responsabilità dello Stato nel caso di violazione del diritto dell’Unione europea, non è concepibile limitare il principio del libero convincimento e trasformare il nostro in un sistema di Common Law, dove l’autorità del precedente (nel caso, le Sezioni Unite) debba necessariamente essere secondata ed il Giudice non possa discostarsene.

L’argomento è valido, soprattutto, considerato che le Sezioni Unite hanno spesso mutato indirizzo giurisprudenziale sulla stessa questione, segno che l’interpretazione necessita di una costante evoluzione.

Introdurre regole valide ed efficaci, in presenza di un simile contrasto di opinioni, diventa particolarmente complesso, anche in vista delle conseguenza che l’una o l’altra delle riforme possono determinare in uno dei settori più sensibili dello stato democratico. È, tuttavia, mia opinione che esista un problema di correttezza di parte (soltanto di una modesta parte) della magistratura, che tuttavia può essere affrontato con le leggi esistenti.

Ad esempio, le accuse spesso rivolte (inconsultamente o meno) ad alcuni Giudici di strumentalizzare la loro funzione per interessi estranei alle funzioni, dove si rivelassero vere, dovrebbero tradursi in ipotesi di reato delle quali i magistrati rispondono in maniera diretta, anche per i danni conseguenti, nel caso in cui l’offeso si costituisca parte civile.

Eppure, nonostante la quantità di pubblici proclami e proteste, è, per lo più irrilevante o per casi bagatellari, il numero delle denunzie presentate. Si può dubitare allora che, attraverso l’azione di responsabilità diretta civile, s’intenda ovviare ai rischi di calunnia per l’esponente ed alla complessità probatoria di dimostrare l’illecito giudiziario.

Esiste, in realtà, in Italia un riflesso condizionato, quasi pavloviano, che sta pesantemente incidendo sull’efficienza dell’organizzazione giudiziaria: ogniqualvolta viene sottoposto all’opinione pubblica un nuovo tema emergenziale, immediatamente si produce una legge, senza tenere conto se quelle esistenti siano adeguate a reprimere il fenomeno.

La legislazione, a causa di questa ormai inveterata abitudine, è diventata ipertrofica, in costante mutamento e spesso contraddittoria. Orbene, oso sperare che nella delicata materia della responsabilità dei magistrati, l’attuale Parlamento non si faccia travolgere da questa coazione a legiferare ad ogni costo, ma, se lo ritiene necessario, approvi un provvedimento equilibrato che non ponga a rischio valori essenziali dell’ordinamento, come l’indipendenza e l’autonomia dei magistrati.

Del resto, la massima parte delle leggi confezionate per far fronte a pretese emergenze risultano difettose od inapplicabili, dunque, inutilmente approvate. Il reale problema risiede nell’efficienza dell’organizzazione giudiziaria, che necessita di maggiore sostegno e cura.