Salva Sallusti. Sabba dei politici contro i giornalisti streghe

Oggi si è consumato un altro capitolo dell’ormai carnascialesco iter del disegno di legge sulla diffamazione. Restituito dall’aula alla Commissione è tornato in aula e qui per l’astensione del Presidente della Commissione è stato rinviato al mittente.
La realtà che si addensa intorno al provvedimento legislativo da approvare ha ormai superato di gran lunga il modesto obiettivo iniziale: evitare la galera ad Alessandro Sallusti e si è tramutata in un’aspra lotta per imporre norme liberticide alla stampa.
Quello che desta stupore sono la fantasia e l’abnormità degli emendamenti che al disegno, già censurabile, sono stati proposti in aula. Il testo originario presentato dai senatori, Chiti e Gasparri, ha dato la stura ad un diluvio di emendamenti, tra i quali – per i non addetti ai lavori – è difficile districarsi.
L’intervento emergenziale è diventato occasione per dare sfogo a pulsioni liberticide che albergano nella politica, presa di mira e tenuta sotto controllo dalla stampa, scomoda rivelatrice di intrighi e malaffare.
Il disegno puntava alla mercificazione dell’offesa all’onore ed imponeva multe e risarcimenti elevati, tanto da preoccupare sia le testate nazionale, ma soprattutto quelle di minore rilevanza che, colpite da una condanna, avrebbero rischiato la chiusura. Sembrava che il leit motiv del disegno fosse “facciamola pagare”. Il destino di una riforma, che da un caso personale, serio non v’è dubbio,  aveva preso sin dagli albori giustificazione per modificare l’assetto di tutta la normativa sulla stampa, e profittato per reprimere anche il web, avrebbe dovuto essere segnato.
Sembra che, salvo alcuni avveduti e lucidi critici, nessuno si sia reso conto della centrale importanza del delitto di diffamazione nell’ordinamento penale. Concentrati su questo reato e sulle innumerevoli possibilità (diverse dal carcere) per reprimerlo, hanno dimenticato che la norma è parte essenziale di un sistema che tutela i valori della persona.
La modifica del reato e delle norme collaterali non può essere isolata. Eliminare la pena della reclusione può essere misura sensata, ma per farlo occorre correggere alcune norme satellite, apparentate con la diffamazione, che tutelano interessi finitimi.
L’isolamento di questo reato, preso di mira dai politici,  dietro lo schermo di un garantismo postumo, non giova ai delicati equilibri del sistema. La riforma, se verrà approvata e comunque verrà approvata, sarà in ogni caso monocola.
Escludere la più grave pena per diffamazione comporta una serie di riflessioni su altri reati. L’oltraggio, ad esempio, reintrodotto nel sistema dopo una sentenza della Corte costituzionale e la sua abrogazione, i numerosi reati che compongono la variegata costellazione della tutela della riservatezza, le norme per la pubblicazione arbitraria si atti,  i residui reati di opinione, sono tutti presidiati dalla pena detentiva. Come un’architettura sensata di un sistema possa tollerare interventi microchirurgici, senza minare le fondamenta dell’edificio, non mi è dato comprendere.
A queste riflessioni che meriterebbero approfondimento, si aggiunge una forte preoccupazione per le altre norme del testo licenziato dalla Commissione. Infatti, l’apparente regalo ai giornalisti sulla pena detentiva (applicata rarissimamente) ha aperto le porte a riforme che quasi fanno certo rimpiangere la precedente norma, perché capaci di incidere ancora più violentemente sulla libertà di stampa.
Apre lo scenario la novella della rettifica. Va pubblicata a richiesta di soggetti cui siano state attribuite immagini, atti o pensieri o dichiarazioni da lui ritenuti lesivi della dignità o contrari a verità, purché non siano suscettibili d’incriminazione penale. Lo scenario che apre la confezione della norma è inquietante: la stampa diverrebbe terra d’assalto di chiunque, a torto o a ragione, si ritenga offeso.
A tante notizie corrisponderebbero tante rettifiche, producendo un  contesto non dialogico o chiarificatore, ma soltanto contraddittorio. La ragione è nell’assoluto soggettivismo al quale è ancorato il diritto di rettifica. Non si richiede, infatti, quale premessa per esercitarlo, che il testo pubblicato sia offensivo e falso; ma appare sufficiente che l’interessato lo ritenga o lesivo o falso.
Qualsiasi verità, dunque, potrebbe essere oggetto di rettifica. In più è interdetto ogni commento in calce alla stessa, per cui il lettore sarebbe travolto da notizie (non opinioni) confliggenti. Non pago di questa libertà dell’interessato e della limitazione imposta, il legislatore in pectore supera l’attuale norma e prevede l’obbligo di rettifica anche per le testate telematiche e, in forma più costosa, dei libri, da effettuarsi a spese dell’editore su due quotidiani a tiratura nazionale.
Non è tutto perché la legge del 1948 prevedeva un limite di lunghezza delle rettifiche: 35 righe tipografiche. Nel testo appare scomparsa ogni indicazione. Immagino precisazioni fluviali che campeggiano sulle pagine di giornali. Anche l’inadempimento od il ritardo sono mercificati: il Giudice richiesto della pubblicazione coattiva può infliggere la sanzione del pagamento “di una somma” (istituto indefinito) di cui non sono indicati termini minimi o massimi.
Alla massa degli interventi repressivi contenuti nel disegno di legge, se ne aggiunge un altro temibile: con la condanna per diffamazione il Giudice “dispone” (dunque la misura è obbligatoria) che gli editori restituiscano al Dipartimento dell’editoria  somme equivalenti all’addizione della multa, del risarcimento e della riparazione pecuniaria.
Si paga dunque due volte: una la vittima, un’altra mediante la restituzione della stessa somma allo Stato, tolta dalle Provvidenze all’editoria. Si dimentica che non tutti gli editori ne godono.
Il risarcimento del danno, scomparso il limite, va commisurato alla diffusione del testo e diminuito per l’effetto dell’eventuale rettifica (altro incentivo questa volta in bonis per occupare le pagine dei giornali). Rinvenuto un criterio di commisurazione del danno non patrimoniale i proponenti dimenticano che è mera duplicazione di quello indicato dall’art. 12 della legge sulla stampa per la riparazione pecuniaria; lo stesso criterio dunque regolerebbe un doppio e salato pagamento. L’istituto della riparazione (un unicum nel sistema, introdotto nel 1948) è mantenuto, ma questa volta si indica il minimo: non inferiore a 30.00 Euro, ridotto rispetto al precedente, previsto nel disegno.
Ridisegnate anche  le sanzioni pecuniarie per la diffamazione con il mezzo della stampa: da Euro 5.000 ad Euro 100.000, sempre secondo i parametri che regolano il risarcimento dei danni (gravità dell’offesa e diffusione dello stampato).
In aule, un florilegio di emendamenti non ha trovato ricetto: dall’applicazione di quote all’editore per l’articolo diffamatorio, alla nullità della clausola contrattuale per la quale l’editore stesso è tenuto a pagare pene pecuniari e risarcimenti scaturiti dalle condanne ai giornalisti. Gravissima quest’ultima ipotesi, perché mirava a colpire una intera categoria che, salvo pochi eletti, non naviga nell’oro e, soprattutto, non avrebbe raggiunto che l’obiettivo di pignoramenti e sequestri ai singoli giornalisti, lasciando insoddisfatte le vittime della diffamazione.
Agghiacciante anche l’ipotesi della sospensione automatica dalla professione per il giornalista condannato, che qualche più efficiente emendatore aveva proposto di tramutare nell’interdizione.

Attualmente la materia è aliena da automatismi e i Consigli dell’Ordine sono demandati  ad applicare le sanzioni disciplinari. Le sanzioni disciplinari vengono applicate dal Consiglio dell’Ordine dei giornalisti dopo un regolare processo e tre gradi di giudizio, contemplano, infatti, il ricorso al Consiglio Nazionale Forense e di seguito alle Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione.

Le sanzioni sono graduate e partono dalla censura per arrivare alle più severe sospensione o cancellazione dall’Ordine. Mi sembra che questo sistema di bipartizione tra verifica della responsabilità penale e di quella disciplinare sia più corretto e garantista.

Nelle intenzioni della nuova legge, la pena accessoria della sospensione dalla professione sarebbe applicata dal Giudice penale come automatica conseguenza della condanna, senza nessuna ulteriore verifica.

Insomma, in aula si è consumata una sorta di sabba confuso per dar fuoco alle streghe del nuovo millennio.

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