Quando marito e moglie si separano, spesso – ed è naturale – ricostituiscono legami affettivi con altri partner e spesso tali unioni sono motivi di forti tensioni e a volte di difficili fratture da sanare. Ed infatti, il marito o la moglie si oppongono a che i loro figli, semmai già reduci da una recente separazione dei loro genitori, siano coinvolti nella nuova relazione del padre o della madre e non vogliono che i minori frequentino la “fidanzata” o il “fidanzato” di turno, anche se figure stabili e attente alla crescita dei bambini.
Di frequente, infatti, nei verbali di separazione consensuale, i clienti chiedono di inserire una clausola che in qualche modo tuteli il figlio da una frequentazione più o meno affrettata con altre figure che intervengono nella vita degli “ex”.
Recentemente, su questo tema, si è pronunciato il Tribunale di Milano, con ordinanza del 23 marzo 2013, ed ha deciso che, in assenza di pregiudizio, per il minore e con le opportune cautele, il genitore ha diritto di coinvolgere il proprio figlio nella sua nuova e stabile relazione sentimentale.
Il Presidente del Tribunale inizialmente aveva disposto l’affidamento condiviso con diritto di visita padre-figlio senza la possibilità del pernottamento e con previsione che gli incontri avvenissero in assenza di estranei, parenti o la nuova compagna del padre.
Su quest’ultima esclusione è sorto contrasto tra i genitori in quanto il padre ha chiesto, a modifica dell’ordinanza presidenziale, di coinvolgere nell’incontro previsto con il figlio la nuova convivente che abitava con lui e con la quale aveva costituito una famiglia di fatto.
Il Giudice della separazione, constatata – a seguito delle relazioni dei Servizi Sociali – l’inesistenza di rilievi critici nel rapporto della convivente con il figlio minore, dispone che il bambino possa anche pernottare presso la casa paterna ed instaurare – così – un rapporto con la nuova compagna del padre.
La decisione del Tribunale milanese introduce importanti principi, sia in relazione alla famiglia di fatto, sia in relazione alle modalità di frequentazione dei figli minori con terze persone.
Nella motivazione della decisione è stato espresso il seguente importante principio, peraltro già affermato dalla Corte di Cassazione:
“la famiglia di fatto è tra le formazioni sociali che l’art 2 della Costituzione considera la sede di svolgimento della personalità individuale, il convivente gode della casa familiare, di proprietà del compagno o della compagna, per soddisfare un interesse proprio oltre che della coppia, sulla base di un titolo a contenuto e matrice personale la cui rilevanza sul piano della giuridicità è custodita dalla Costituzione, sì da assumere i connotati della detenzione qualificata”.
Da ciò, Il Giudice della separazione fa discendere l’ulteriore seguente principio:
“In assenza di un pregiudizio per il minore e adottando le opportune cautele, il genitore ha diritto a coinvolgere il proprio figlio nella sua nuova relazione sentimentale, trattandosi di una formazione sociale a rilevanza costituzionale;”
sotto altro profilo – continua il Tribunale milanese – il divieto di frequentazione del nuovo convivente può tradursi in una lesione del diritto di visita e del pernottamento del minore presso la casa del genitore non collocatario, proprio perché il nuovo partner non è un mero ospite e non può essere allontanato tout court dalla casa. L’effetto sarebbe quello di porre il padre di fronte ad una scelta dolorosa: da una parte la nuova compagna e da una parte il figlio.
Nella fattispecie, si conclude che il graduale inserimento dei nuovi compagni, nella vita dei figli di genitori separati, corrisponde al loro benessere, laddove madre e padre abbiano cura e premura di far comprendere alla prole che le nuove figure non si sostituiscono a quelle genitoriali.
Non è questione da poco, sono in gioco non i litigi tra i genitori, ma la sensibilità e i disagi dei bambini che, messi di fronte a nuove realtà che minano le loro certezze, potrebbero avere dei danni, se non guidati con maturità e competenza dai loro genitori.
In mancanza di un sistema che possa monitorare la funzionalità genitoriale, non resta, allo stato, che appellarci alla sensibilità dei genitori, raccomandando loro di introdurre con la massima attenzione e nel rispetto delle esigenze dei figli (e non delle proprie) i nuovi conviventi.
Avv. Simona Napolitani
simonanapolitani@virgilio.it