Inerzia capitale

di Marcello Degni
Pubblicato il 30 Marzo 2011 - 14:52| Aggiornato il 26 Febbraio 2020 OLTRE 6 MESI FA

L’art. 114, terzo comma della Costituzione stabilisce che Roma è la capitale della Repubblica e che la legge dello Stato disciplina il suo ordinamento. La norma risale al 2001, ma nessuna legge è stata approvata. Un decennio sprecato. Due legislature. L’inerzia si conferma come uno degli elementi costanti della politica italiana. Per le città metropolitane, il letargo è addirittura ventennale, dalla approvazione della legge 142 del 1990.

La riforma costituzionale del titolo V ha complicato il quadro istituzionale delle autonomie. Ha eliminato i circondari (vecchio art. 129), previsti  esclusivamente per un ulteriore decentramento amministrativo e mai attuati. Ma ha aggiunto le Città metropolitane, elevando al rango costituzionale il nuovo ente territoriale, senza alcuna sperimentazione preliminare. E alla Capitale (una), si aggiungono le aree metropolitane (nove), i comuni (8.094), le provincie (110, in costante aumento tra il 1992 e il 2004), e le regioni (21, se si contano separatamente Trento e Bolzano, che sono provincie-regioni a tutti gli effetti). Tutti uguali, posti sullo stesso piano insieme allo Stato (ancora uno, per fortuna, con i suoi centocinquanta anni appena compiuti). Un affollamento eccessivo. E ogni ente, come è ovvio, difende le proprie prerogative e combatte, in questa fase fluida, per acquisirne di nuove. In base agli ultimi dati ISTAT, circa centocinquanta comuni superano i 50.000 abitanti, tra cui 80 capoluoghi di provincia (e ben 37 capoluoghi hanno invece popolazione inferiore ai 50 mila abitanti).

Una semplificazione sarebbe stata molto utile, e la riforma costituzionale avrebbe rappresentato la sede migliore, se non altro perché le riforme in cantiere, a cominciare dal federalismo fiscale, si propongono esplicitamente l’obiettivo di ridurre la spesa pubblica. Locuzioni del tipo “senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato” si ritrovano spesso nei decreti legislativi di attuazione e nella stessa legge 42 del 2009, con cui si sta dando attuazione all’articolo 119 della Carta riformata. Le funzioni devolute dallo stato agli altri enti territoriali dovranno essere svolte con lo stesso ammontare di risorse, che non saranno più trasferite, ma reperite dalla fiscalità, sotto il controllo diretto dei cittadini (e con sanzioni per gli amministratori spendaccioni). La responsabilizzazione non viene in realtà granché favorita dalle scelte effettuate e la compensazione avverrà, se avverrà, solo a livello aggregato, ma questo è un altro discorso.

La principale semplificazione sarebbe stata la abolizione delle provincie, auspicata da molti e timidamente tentata nel testo originario del decreto finanziario della scorsa primavera (decreto-legge 78 del 2010). “Le Province con un numero di abitanti inferiori a 220.000, che non confinano con Stati esteri e che non sono nelle regioni a Statuto speciale, saranno soppresse. Il tutto a partire dalla prossima legislatura provinciale”, recitava l’articolo 5 del testo originario. Sarebbero cadute sotto la mannaia, non molto arrotata in verità, Ascoli Piceno (212.846), Biella (187.314), Crotone (173.370), Fermo (176.488), Isernia (88.895), Massa-Carrara (203.698), Matera (203.770), Rieti (159.018), Vercelli (180.111) e Vibo Valentia (167.334). La proposta è rapidamente sfumata, per l’irresistibile movimento di pressione sorto a difesa dei sacri valori delle zone colpite, dal reatino all’iserniese.

La abolizione delle province fornirebbe una discreta dote al federalismo. Si potrebbero risparmiare circa 5 miliardi (i costi intermedi), dei 14 che rappresentano il costo totale di questo apparato. L’ostacolo rappresentato dalle migliaia di consiglieri, assessori, consulenti e connessi, che formano gli apparati provinciali, non sarebbe di per se insormontabile. Ma la politica, di questi tempi, è incapace di effettuare scelte così invise al proprio ceto. Al massimo si possono declamare nella campagna elettorale, per poi lasciarle cadere subito dopo. Un modello a due punte, con i comuni titolari, in prima battuta, di tutte le funzioni amministrative (art. 118, primo comma) e le regioni sedi della programmazione, sarebbe auspicabile. E stimolerebbe l’aggregazione per la gestione unificata di servizi, lasciando spazio al principio di sussidiarietà previsto dalla Costituzione (art. 118, terzo comma), che è finalizzato a favorire “l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale”.

L’affastellamento normativo è particolarmente evidente nel caso di Roma. Per rispondere alle esigenze derivanti dal suo status di capitale è stata approvata diversi anni fa una legge ad hoc, la 396 del 1990, rifinanziabile attraverso la finanziaria, come è stato per diversi anni fino al 2007, in cui sono stati stanziati circa 600 milioni di euro (212 per ciascun anno  nel 2007 e nel 2008 e 170 per il 2009). Nello stesso anno, con la legge 142, Roma è stata anche individuata come area metropolitana. Poi nel 2001 è stato costituzionalizzato il suo status di capitale e prevista una specifica riserva di legge per attuarne l’ordinamento.