Inerzia capitale

di Marcello Degni
Pubblicato il 30 Marzo 2011 - 14:52| Aggiornato il 26 Febbraio 2020 OLTRE 6 MESI FA

Anche la legge delega sul federalismo fiscale, la n. 42 del 2009, dedica a Roma capitale, inserita in zona Cesarini nel provvedimento, un intero articolo (art.24) dove definisce “un (nuovo) ente territoriale, i cui attuali confini sono quelli   del  comune  di  Roma, (che)  dispone  di  speciale  autonomia, statutaria,  amministrativa e finanziaria, nei limiti stabiliti dalla Costituzione”. La norma detta un ordinamento transitorio, che diventerà definitivo con l’entrata in vigore delle città metropolitane (art.23) e che, a sua volta, si stabilizzerà con la definizione delle funzioni fondamentali dei comuni (la lettera p dell’art.117), contenuta nel disegno di legge sulle autonomie, all’esame del parlamento (il provvedimento, approvato dalla Camera il 30 giugno 2010 è attualmente in discussione al senato – AC3118, AS2559).

Un percorso complesso. Nell’art. 24 si individuano competenze ulteriori, rispetto a quelle comunali, per il nuovo ente: concorso  alla  valorizzazione  dei  beni  storici,  artistici, ambientali  e  fluviali; sviluppo economico  e  sociale di Roma capitale con particolare riferimento al settore produttivo e turistico; sviluppo urbano e pianificazione territoriale; edilizia pubblica e privata; organizzazione   e   funzionamento   dei  servizi  urbani,  con particolare riferimento al trasporto pubblico ed alla mobilità; protezione  civile. Sono funzioni rilevanti, da disciplinare con regolamenti   adottati   dal   consiglio   comunale,  che  assume  la denominazione   di   Assemblea   capitolina, “in  conformità al principio  di  funzionalità  rispetto  alle speciali attribuzioni di Roma  capitale”.  La stessa Assemblea è chiamata ad approvare lo statuto di Roma capitale, “con  particolare  riguardo  al decentramento municipale”.

Il decreto legislativo n. 156 aggiunge poco e confonde molto. Attua la delega limitatamente alla disciplina degli organi di governo di Roma capitale, individuati nell’Assemblea capitolina, nella Giunta capitolina e nel Sindaco. L’Assemblea capitolina, organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo, è composta dal Sindaco e da 48 consiglieri e presieduta da un Presidente eletto tra i consiglieri nella prima seduta.  Tra le sue competenze vi è la deliberazione dello statuto di Roma capitale, nonché l’adozione di regolamenti per la disciplina delle funzioni amministrative assegnate dalla legge sul federalismo fiscale a Roma capitale, che dovranno essere specificate in un successivo decreto legislativo.

Si prefigura in altre parole un nuovo organismo, che governerà la futura area metropolitana capitale, raccogliendo i comuni della provincia di Roma (o una parte di questi) e decentrando quello romano, per evitare una concentrazione che penalizzerebbe gli altri. Ma la distorsione si determina proprio con la decisione di fare partire il processo, provvisoriamente, con il solo comune di Roma. E’ evidente che l’assegnazione di funzioni molto rilevanti, di rango regionale, come quelle elencate, rischia di pregiudicare la formazione dell’aggregato più vasto (che prevede, al termine del processo, la soppressione della provincia).

La specificità di Roma è stata individuata anche per il patto di stabilità interno. La legge di stabilità per il 2011 definisce infatti delle regole specifiche, disponendo che “entro il 31 ottobre di  ciascun  anno,  il  sindaco  trasmette  la proposta di accordo al Ministro  dell’economia  e  delle finanze, evidenziando, tra l’altro, l’equilibrio  della  gestione  ordinaria” e concorda, entro il 31 dicembre,  “modalità” ed “entità”, “del  proprio concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica”.  Se si aggiungono la gestione straordinaria del comune avviata nel 2008 e il piano di rientro sanitario del Lazio, che ha messo sotto tutela la gestione della principale competenza regionale, il quadro dell’intreccio normativo appare in tutta la sua complessità.